I reati commessi contro la famiglia sono da sempre oggetto di grande attenzione del legislatore, a testimonianza della delicatezza di una cerchia di comportamenti delittuosi particolarmente ricorrente nella realtà quotidiana. Nel periodo dell’emergenza sanitaria, la convivenza “forzata” che ha costretto sotto lo stesso tetto numerose famiglie ha fatto registrare un’impennata di segnalazioni per possibili reati riconducibili alla dimensione familiare, con probabile presentazione di numerose denunce dinnanzi alle competenti Procure.
Un quadro generale: cosa si intende per reati contro la famiglia e la procedura
Occorre premettere che i reati in commento non sono contenuti in un unico raggruppamento normativo, in quanto il codice penale opera una distinzione a seconda del bene giuridico leso (la parte speciale prevede infatti apposite distinzioni in ordine ai reati contro la persona, contro libertà morale e via dicendo). Il presente articolo si propone quindi di trattare i delitti che vengono commessi frequentemente nel contesto familiare, ferma restando la possibilità di vederli integrati in situazioni differenti. Per questioni quindi meramente semplificative, si riconducono i reati che verranno a breve analizzati nella dizione reati contro la famiglia, pur non essendo questo, come detto, un contesto esclusivo.
L’ordinamento prevede che, per portare a conoscenza delle forze dell’ordine tali comportamenti delittuosi, nei reati procedibili a querela di parte è necessario sporgere denuncia-querela entro 3 mesi dal fatto o, per i reati sessuali, entro 1 anno, mentre, nei reati procedibili d’ufficio, è sufficiente che le autorità vengano in qualsiasi modo a conoscenza degli episodi criminosi (nel rispetto, chiaramente, dei termini di prescrizione del reato previsti dalla legge, mai inferiori a 6 anni).
La fase delle indagini preliminari
Viene così messo in moto un procedimento penale che consterà di una fase di indagini preliminari ove verranno raccolti tutti gli elementi utili a sostenere l’accusa in giudizio (dichiarazioni della persona offesa, dichiarazioni di persone informate sui fatti se ci sono, documentazione di ogni tipo ecc.) e, all’esito, se vi sono prove sufficienti, la Procura emetterà l’avviso di conclusione delle indagini con cui si rende edotto l’indagato ed il suo difensore (nominato solitamente al momento del verbale di identificazione) che sono terminate le indagini e che è possibile estrarre copia di tutti gli elementi probatori contenuti nel fascicolo della pubblica accusa. Inizia così a decorrere un termine di 20 giorni per presentare memorie utili a sostenere una differente ricostruzione dei fatti o a ridimensionare il contenuto dell’accusa e, successivamente, in caso di rinvio a giudizio, prenderà forma il processo vero e proprio, con udienza preliminare (nei casi previsti dalla legge) e dibattimento.
La legge “Codice Rosso”
Una recente novità è costituita dalla legge “Codice Rosso” (Legge 69/2019) che prevede che nei reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, atti persecutori, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, lesioni personali aggravate e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, la procedura sia più snella: nell’ottica di restringere i tempi, infatti, è stato previsto che il Pm debba sentire la persona offesa entro i 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato.
Le esigenze cautelari
Nel corso delle indagini preliminari, nei casi in cui la Procura dovesse ritenere sussistenti (spesso su istanza di parte resa anche in querela) talune esigenze cautelari (pericolo di reiterazione del reato, pericolo di fuga o di inquinamento delle prove), può altresì essere disposta dal Gip l’applicazione di una misura cautelare nei confronti dell’indagato (come la custodia cautelare in carcere, gli arresti domiciliari, l’obbligo di allontanamento dalla persona offesa ecc.). In caso di flagranza di reato può essere disposto l’arresto dalla Procura, che deve essere convalidato dal Gip entro le 48 ore successive.
Nel caso in cui venga disposta una misura cautelare o, parimenti, nel caso di sostituzione o di revoca, ne viene dato avviso al difensore della persona offesa o direttamente a quest’ultima ai sensi dell’art. 299 c. 2-bis e ss. c.p.p.
La costituzione di parte civile
Solo con l’accurata disamina da parte del legale delle dinamiche del caso concreto verrà messa a punto la strategia difensiva, sia in caso di difesa dell’imputato (con la possibilità di ricorrere a riti alternativi dinnanzi al g.i.p. ad esempio) che in caso di assistenza alla persona offesa: a questo proposito è infatti fondamentale l’accurata redazione dell’atto di costituzione di parte civile funzionale al futuro risarcimento del danno, che redige il legale nominato che, a sua volta, provvede al deposito prima dell’udienza fissata (con contestuale obbligo di notifica alle altre parti) o, comunque, nella prima udienza stessa; nel rispetto dei requisiti formali di cui all’art 78 c.p.p. (presenza delle generalità della p.o., doppia sottoscrizione del difensore ecc.), il giudice ammette la costituzione e la persona offesa diviene a tutti gli effetti parte del processo: diventa, quindi, parte civile. Da ciò derivano importanti conseguenze giuridiche, quali la possibilità di proporre richieste probatorie (come il deposito della lista testi nei limiti dei 7 giorni antecedenti alla prima udienza dibattimentale ad esempio) o, come accennato, la possibilità di ottenere il risarcimento del danno subito nel caso in cui il giudice dovesse emettere sentenza di condanna.
Il patrocinio a spese dello Stato
Un’annotazione pratica: la persona offesa in molti casi di reati commessi in contesto familiare (maltrattamenti, stalking, violenza sessuale ecc.) può usufruire del patrocinio a spese dello Stato anche oltre i limiti di reddito: l’assistenza di un legale, in questi casi, ove ammessa dal Giudice, è sempre pagata dallo Stato.
Risulta a questo punto utile tratteggiare un elenco dei principali reati in ambito familiare, distinguendoli nelle “macro-categorie” dei reati procedibili a querela di parte o d’ufficio, con la precisazione che tale mappatura non è esaustiva visto che i delitti commessi “in famiglia” possono essere di svariate tipologie e non sono, come detto, raggruppati in un’unica sezione del codice penale.
I reati familiari procedibili d’ufficio
- Maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 c.p.): il reato in questione punisce da 3 a 7 anni chiunque maltratti un familiare o comunque convivente, arrecandogli abitualmente violenze fisiche o anche solo verbali (umiliazioni, ingiurie ecc.);
- Lesioni personali “gravi” (artt. 582, 583 c.p.): se un familiare cagiona ad un altro una malattia del corpo o della mente la cui prognosi medica supera i 20 giorni o se ricorre una delle circostanze aggravanti di cui all’art. 583 c.p. (ad es. “se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso”), il reo può essere punito da 3 a 12 anni, pena aggravata dal contesto familiare in essere;
- Violenza privata (art. 610 c.p.): fattispecie che abbraccia una moltitudine di condotte, in quanto punisce fino a 4 anni “chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa”;
I reati familiari procedibili a querela della persona offesa
- Violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.): la legge raggruppa sotto tale fattispecie svariate condotte quali, a titolo esemplificativo, quella di ingiustificato abbandono della casa familiare o quella del coniuge/genitore che fa mancare i mezzi di assistenza economica;
- Sottrazione di persone incapaci (art. 574 c.p.): punisce da 1 a 3 anni chiunque sottrae al genitore esercente la responsabilità genitoriale il figlio;
- Lesioni personali (art. 582 c.p.): viene punita la condotta di chi cagiona una malattia del corpo o della mente con prognosi inferiore a 20 giorni;
- Violenza sessuale (art. 609bis e 609ter c.p.): si tratta dell’ipotesi “base” ed aggravata di violenza sessuale (come la violenza commessa “con l’uso di armi o sostanze alcoliche”), contro la quale la persona offesa può sporgere querela irrevocabile fino ad un anno dopo il fatto (legge Codice Rosso);
- Atti persecutori ( 612-bis c.p.): il cd. “stalking” è punito fino a 6 anni e 6 mesi e le minacce/molestie che lo integrano devono essere reiterate ed ingenerare alternativamente nella p.o. un grave stato di ansia o di paura, un fondato timore per l’incolumità o costringere la stessa ad alterare le proprie abitudini di vita;
- Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612 ter c.p.): viene punito chi, dopo aver realizzato o sottratto il materiale sessualmente esplicito, lo diffonde senza il consenso della persona ritratta.
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Seguirà un ulteriore approfondimento sulle principali fattispecie sopra elencate, che saranno oggetto di prossima pubblicazione. Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento occorresse.