Sempre all’interno della panoramica sui reati contro la famiglia, già oggetto di pubblicazione sul sito e a cui si rimanda, ci si concentra ora in questo secondo approfondimento (dopo quello sul reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p.) sul reato di stalking – atti persecutori – disciplinato dall’art. 612 bis c.p.; si analizzeranno ora le caratteristiche di una fattispecie incriminatrice che ha visto nella realtà giudiziaria italiana una vastissima applicazione e che, prima del 2009, non esisteva all’interno del nostro ordinamento.
L’ELEMENTO OGGETTIVO DELLA FATTISPECIE
Dando inizio alla disamina della norma de qua, occorre in primis ricordare che si tratta di un reato abituale, che per la sua configurazione richiede cioè una reiterazione delle condotte inserite nella fattispecie (almeno due secondo la giurisprudenza, anche se tale quantità non determina un automatismo come si vedrà successivamente). Tali condotte sono da individuarsi in ripetute minacce o molestie (da intendersi queste ultime nell’accezione delineata dall’apposita fattispecie incriminatrice di cui all’art. 660 c.p.) arrecate in modo da cagionare alternativamente:
- un perdurante e grave stato di ansia o di paura
- un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva
- una necessità per la vittima di alterare le proprie abitudini di vita.
Per integrare il reato di stalking è sufficiente quindi che le minacce o molestie portino al verificarsi di almeno uno dei tre “danni-evento” appena richiamati, la cui effettiva sussistenza dovrà essere caso per caso accertata dal Giudice. In merito al “perdurante e grave stato di ansia o paura”, che certamente costituisce la formula di più ampia vastità e incertezza, la giurisprudenza ha chiarito che non occorre necessariamente una certificazione medica che attesti siffatto turbamento, bensì è sufficiente che emerga nel caso concreto (dalle dichiarazioni della parte offesa, dalle modalità dell’azione ecc.) senza necessità di un vero e proprio accertamento clinico.
L’ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO DI STALKING
La norma richiede il dolo generico, integrato dalla piena coscienza e volontà di porre in essere reiterate minacce o molestie a cui seguirà uno dei tre eventi di cui sopra. Ciò significa che lo “stalker”, per essere giuridicamente qualificato come tale, deve essere consapevole della natura molesta o minatoria delle sue condotte, che vengono volontariamente portate ad un livello tale da determinare nel soggetto passivo uno dei tre “danni-evento” sopra riportati.
LA PENA
La pena base prevista attualmente dall’art. 612 bis c.p. è la reclusione da 1 a 6 anni e 6 mesi, aumentata entro il limite di un terzo se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. L’aumento è della metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità.
LA PROCEDIBILITA’ DEL REATO DI STALKING
Il reato è procedibile a querela della persona offesa, che deve essere presentata entro 6 mesi dall’ultimo episodio di minaccia o molestia. La querela è irrevocabile se il fatto è stato commesso con minacce reiterate aggravate dall’uso di armi e, in ogni caso, può essere rimessa solo nella fase processuale.
CASI PRATICI
Come accennato, sin dalla sua introduzione nell’ordinamento italiano il reato di stalking ha da subito rivestito un ruolo da protagonista. Talune vicende a cui si farà ora cenno, hanno avuto modo di orientare la giurisprudenza più recente.
- Come si è già avuto modo di approfondire sopra, nel reato di stalking devono sussistere, sotto il profilo soggettivo, coscienza e volontà dell’autore di porre in essere minacce e molestie idonee a determinare uno dei tre danni-evento. Accade sovente che i presupposti del reato in esame ricadano in contesti famigliari e di coppia, spesso con figli, nel momento in cui cessa la relazione o la convivenza (con necessità anche di intraprendere un distinto giudizio per regolamentare l’affidamento e mantenimento dei figli). E in questi casi accade spesso che un genitore possa denunciare l’altro per condotte ritenute quali “atti persecutori”. Il Giudice per le Indagini Preliminari di La Spezia, in una vicenda del 2018 per fatti analoghi a quelli accennati, ha stabilito che non integra il reato di atti persecutori nei confronti del figlio di minore età, il padre che cerchi, presentandosi a scuola, fermandolo per strada o telefonandogli, di esercitare il suo diritto di mantenere un rapporto con il figlio (nel caso di specie, in sede di separazione era stato affidato il figlio al padre ma, poiché la madre aveva in realtà continuato a tenere il figlio presso di sé, il giudice del divorzio aveva ritenuto opportuno che la madre mantenesse l’affidamento del figlio, e ciò al fine di non inasprire i rapporti tra i coniugi).
- Un altro caso, certamente più “al limite” rispetto a quello appena citato, ha visto protagonista un marito dopo che la moglie aveva posto fine alla relazione, il quale aveva avuto un momento di sbandamento con richiesta chiarimenti mediante più tentativi di contatto con la moglie; in particolar modo, l’uomo cercava di sapere ove vivesse contattando ripetutamente la sorella, minacciando, nel contesto dello stato di profonda disperazione nel quale era precipitato, di fare del male alla moglie. Il Tribunale di Milano nel caso di specie non ha ritenuto integrato il reato di stalking (atti persecutori), bensì quello di minacce gravi e di molestia o disturbo alle persone in quanto la condotta persecutoria si era manifestata per un limitatissimo arco temporale subito dopo la cessazione di convivenza con la vittima. Il Tribunale ha quindi ricoperto di primaria importanza il requisito della reiterazione, che conferisce allo stalking natura abituale e che, pertanto, ha una sfumatura elastica che si presta a non determinare automaticamente l’integrazione del reato qualora le condotte siano “due o più” (Tribunale Milano sez. V, 24/07/2018, n.8238).
- Altro caso di primario interesse è quello che ha visto la Cassazione confermare la contestazione per atti persecutori ad un imputato sulla base di “un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima” creato dalle sue condotte. Come detto sopra, infatti, il perdurante e grave stato di ansia richiesto dalla norma non deve esser stato accertato dal personale medico: da ciò deriva anche la distinzione dal reato di lesioni che, di contro, si configura quando la malattia del corpo o della mente sia stata clinicamente accertata. La Suprema Corte ha stabilito infatti che ai fini della integrazione del reato di atti persecutori non si richiede l’accertamento di uno stato patologico ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori – e nella specie costituiti da minacce, pedinamenti e insulti alla persona offesa, inviati con messaggi telefonici o, comunque, espressi nel corso di incontri imposti – abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 612 bis cod. pen. non costituisce una duplicazione del reato di lesioni (art. 582 cod. pen.), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica (Cass. pen. n. 18646/2017).
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