Si è già avuto modo di esporre una generale panoramica sui reati contro la famiglia, a cui si rimanda per una più pratica comprensione di come attivarsi (o difendersi) per la tutela dei propri diritti (clicca qui per leggere l’articolo). Il presente approfondimento si propone invece di elaborare un focus sul reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all’art. 572 c.p. che rientra tra i reati più frequenti in ambito familiare.
L’elemento oggettivo della fattispecie
L’elemento materiale della norma in esame risulta integrato, leggendo la norma, qualora “Chiunque, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte”. Il termine “maltratta” utilizzato dal legislatore, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai univoco, identifica non solo violenze fisiche ma anche offese di natura verbale, riconducibili secondo la Cassazione ad “atti lesivi dell’integrità, libertà e decoro della vittima oppure di atti di disprezzo e umiliazione che offendano la dignità del soggetto passivo” (Cass. sent. n. 5258/2016).
Si tratta di un reato abituale che, come tale, richiede una reiterazione nel tempo che conferisca all’azione del soggetto attivo una precisa gravità offensiva.
L’elemento soggettivo
L’elemento psicologico del delitto de quo è il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà del maltrattante di infliggere una serie di sofferenze alla vittima. Il maltrattante deve agire quindi con lo scopo di maltrattare la vittima e con la consapevolezza dei turbamenti a questa arrecati con la sua condotta.
Ciò comporta che, se il soggetto attivo pone in essere determinate condotte passibili di integrare il reato in esame, mosso però, per esempio, dall’intenzione di educare (si pensi al padre che rimprovera la prole con reiterate ingiurie), risponderà eventualmente del reato meno grave di abuso dei mezzi di correzione o disciplina, non sussistendo l’elemento soggettivo richiesto dall’art. 572 c.p.
La pena
La pena base del reato in esame è la reclusione da 3 a 7 anni, aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità o se il fatto è commesso con armi; se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da 4 a 9 anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da 7 a 15 anni; se ne deriva la morte, la reclusione da 12 a 24 anni.
La procedibilità
La procedibilità per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi è d’ufficio. Ciò significa che le forze dell’ordine, rese edotte dei fatti con qualsiasi modalità (solitamente per mezzo di una denuncia), daranno avvio ad un procedimento penale in cui acquisiranno tutte le fonti di prova – quali s.i.t. o prove documentali ad esempio – utili a sostenere l’eventuale accusa in giudizio nei confronti dell’indagato. Sussistendo le esigenze cautelari, su richiesta della Procura, il Gip potrà disporre una misura cautelare (dal divieto di avvicinarsi alla persona offesa alla custodia cautelare in carcere).
Casi pratici
- Una vicenda che ha avuto un impatto particolarmente rilevante è stata quella definita dalla Cassazione nel 2017, che ha puntualizzato come il reato in esame possa in certi casi venire integrato al di fuori del contesto spaziale riconducibile alla “famiglia”. Non è quindi per forza necessario convivere al momento dei maltrattamenti, configurabili anche quando la simultanea permanenza sotto lo stesso tetto sia venuta meno ma, allo stesso tempo, perdurino i contatti tra soggetto attivo e passivo. Queste le parole della Cassazione: “in assenza di vincoli nascenti dal coniugio, il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile nei confronti di persona non più convivente “more uxorio” con l’agente a condizione che quest’ultimo conservi con la vittima una stabilità di relazione dipendente dai doveri connessi alla filiazione.” (In motivazione, la S.C. ha precisato che la permanenza del complesso di obblighi verso il figlio implica il permanere in capo ai genitori, che avevano costituito una famiglia di fatto, dei doveri di collaborazione e di reciproco rispetto. Così Cass. pen. n. 25498/2017).
- Altro caso di grande risonanza è stato quello che ha visto la Cassazione pronunciarsi con favore rispetto all’integrazione del delitto de quo non in ambito familiare, bensì in quello lavorativo. Secondo la Suprema Corte, infatti, le pratiche vessatorie realizzate ai danni di un lavoratore dipendente al fine di determinare l’emarginazione (cd. mobbing), anche dopo le modifiche apportate dalla legge n. 172 del 2012, possono integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia soltanto quando s’inquadrino nel contesto di un rapporto che – per le caratteristiche peculiari della prestazione lavorativa ovvero per le dimensioni e la natura del luogo di lavoro – comporti relazioni intense e abituali, una stretta comunanza di vita ovvero una relazione di affidamento del soggetto più debole verso quello rivestito di autorità, assimilabili alle caratteristiche proprie del consorzio familiare. È stato quindi posto l’accento sulla relazione concretamente intercorrente più che sul “formale” vincolo (Cass. pen. n. 13088/2014).
- Ancora, ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 572 c.p., la Cassazione ha stabilito che lo stato di sofferenza e di umiliazione delle vittime non deve necessariamente collegarsi a specifici comportamenti vessatori posti in essere nei confronti di un determinato soggetto passivo, ma può derivare anche da un clima generalmente instaurato all’interno di una comunità in conseguenza di atti di sopraffazione indistintamente e variamente commessi a carico delle persone sottoposte al potere dei soggetti attivi, i quali ne siano tutti siano consapevoli, a prescindere dall’entità numerica degli atti vessatori e dalla loro riferibilità ad uno qualsiasi dei soggetti passivi. Così la Cassazione ha qualificato come maltrattamenti le frasi ingiuriose pronunciate da parte delle operatrici di un istituto pubblico di assistenza nei confronti di persone anziane.
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Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento occorresse.