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Rimanendo nell’ambito dei reati contro la famiglia, ci si può trovare in situazioni in cui il genitore inizi a manifestare carenza di interesse verso il figlio, privandolo di un’adeguata assistenza materiale e/o morale e ciò può comportare una violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Ricostruire o mantenere un giusto equilibrio familiare a seguito di una separazione è complicato e non sempre possibile ove prevalgono emozioni che mal si accostano con l’anteporre il benessere psicofisico dei figli.

IL REATO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE

Un comportamento del genere può assumere conseguenze rilevanti anzitutto da un punto di vista penalistico.

Il reato rubricato “violazione degli obblighi di assistenza familiare” (art. 570 c.p.) punisce con la reclusione fino ad un anno e con una multa il genitore che “si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, che malversa o dilapida i beni del figlio minore o che fa mancare i mezzi di sussistenza”.

È chiaro quindi che l’alveo operativo della norma de qua sia ampio e che ricomprenda i doveri di un genitore a tutto tondo. La Cassazione ha infatti chiarito che “la violazione degli obblighi di assistenza morale ed affettiva verso i figli è violazione certamente integrata dal totale disinteresse e dalla costante indifferenza verso costoro” (Sent. Corte Cass n. 26037/2004).

Il figlio può quindi, per il tramite del genitore che si occupa concretamente di lui o comunque di chi lo rappresenta legalmente, sporgere apposita denuncia-querela entro tre mesi dai fatti, obbligando il genitore irresponsabile a comportarsi secondo i doveri imposti da un ruolo così delicato (prima ancora che imposti dalle norme).

LE CONSEGUENZE SUL PIANO CIVILISTICO: RISARCIMENTO DEL DANNO DA PRIVAZIONE DELLA FIGURA GENITORIALE

Le condotte in esame hanno poi inevitabili ripercussioni anche sul versante civilistico, avendo il figlio diritto al risarcimento del danno non patrimoniale ex art 2059 c.c.

Infatti, per orientamento giurisprudenziale ormai costante il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di un figlio “integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano negli articoli 2 e 30 della Costituzione – oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento – un elevato grado di riconoscimento e tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell’illecito civile e legittima l’esercizio, ai sensi dell’art. 2059 c.c., di un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali” (sent. Trib. Roma n. 15949/2019). È stata quindi configurata così una nuova voce di danno non patrimoniale individuabile astrattamente quale danno da privazione della figura genitoriale, in relazione al quale il Giudice all’esito del processo può quantificare una somma a titolo di risarcimento in via equitativa.

IL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE: LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO

Il figlio che intenderà presentare ricorso al Tribunale (anche eventualmente a seguito di una condanna penale ed indipendentemente dalla sua costituzione di parte civile) dovrà però aver presente che per l’accoglimento della domanda di risarcimento è necessario che sia fornita la prova, anche in via presuntiva, delle effettive conseguenze dannose della condotta del genitore, affinché l’azione civile non possa essere utilizzata dall’altro genitore a scopo meramente ritorsivo: per questa ragione è bene prima valutare complessivamente i fatti e le possibili conseguenze, non solo per tutelarsi dai possibili esiti negativi del rigetto della domanda, ma anche e soprattutto per preservare il benessere psicologico dei figli.

 

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