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Sempre all’interno della panoramica sui reati contro la famiglia, già oggetto di pubblicazione sul sito e a cui si rimanda, si affronta ora con questo terzo approfondimento (dopo quelli sul reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p. e sul reato di stalking ex art. 612 bis c.p.) sul reato di violenza sessuale, disciplinato dall’art. 609 bis c.p.

L’ELEMENTO OGGETTIVO DEL REATO DI VIOLENZA SESSUALE

Il reato di violenza sessuale è disciplinato dall’art. 609 bis c.p., che si rivolge a “Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali”. È stato precisato dalla Cassazione che per atti sessuali si intendono “atti espressione di un appetito o di un desiderio sessuale, che quindi riguardano zone erogene differenti, idonei al contempo ad invadere la sfera sessuale del soggetto passivo mediante costringimento”: in tale nozione è ricompreso anche il semplice “palpeggiamento”, che sarà quantomeno ricondotto all’ipotesi attenuata del reato in esame che si vedrà a breve. Tanto basta, in ogni caso, per la sussistenza del delitto in analisi.

 

L’ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO DI VIOLENZA SESSUALE

Per l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 609 bis c.p. non basta l’effettiva sussistenza dell’elemento oggettivo, ma deve parimenti emergere anche quella dell’elemento psicologico, costituito dal dolo generico: il reo deve cioè agire con la coscienza e volontà di compiere un atto invasivo della sfera sessuale altrui e, allo stesso tempo, con la consapevolezza del dissenso della vittima.

 

LA PENA: LE AGGRAVANTI ED ATTENUANTI

CIRCOSTANZE ATTENUANTI PER IL REATO DI VIOLENZA SESSUALE

La pena base prevista per il reato di violenza sessuale è piuttosto elevata: si tratta della reclusione da 6 a 12 anni, diminuita in misura non eccedente i due terzi nei casi di minore gravità; il legislatore ha previsto un’attenuante per tutti i casi ritenuti di una gravità tale da non giustificare l’applicazione della pena base, esorbitante in ragione del principio di proporzionalità tra pena e fatto. Si pensi al già citato caso del “palpeggiamento”: si tratta di una condotta sì invasiva della sfera sessuale altrui ma di un’entità complessivamente modesta (se si ragiona su modalità della condotta, danno arrecato alla p.o. ecc.), che richiede una riduzione della pena. Tuttavia, non è ovviamente automatica l’applicazione dell’ipotesi tenue in casi del genere, ma è rimessa come sempre all’apprezzamento del giudice.

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI PER IL REATO DI VIOLENZA SESSUALE

È stato previsto invece l’aumento di un terzo della pena (art. 609-ter c.p.) in tutti i casi che seguono: se il fatto è commesso nei confronti di persona della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore; con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa; da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale; nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto; all’interno o nelle immediate vicinanze di istituto d’istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa; nei confronti di donna in stato di gravidanza; nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza; se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività; se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

 

LA PROCEDIBILITA’ DEL REATO DI VIOLENZA SESSUALE

Il reato di violenza sesssuale è procedibile nella maggior parte dei casi a querela di parte irrevocabile (quindi non rimettibile), che la persona offesa può sporgere fino ad un anno dal fatto. Tuttavia, si procede d’ufficio in talune ipotesi aggravate, quali, tra le altre, la commissione del reato a danno del convivente o se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio (come per il reato di maltrattamenti).

 

CASI PRATICI

  • La manifestazione più grave del reato di violenza sessuale, che spesso balza agli onori delle cronache, è quella definita in gergo popolare e giornalistico come “stupro”. Tuttavia, come anticipato, l’integrazione del reato di violenza sessuale richiede condotte anche sensibilmente meno lesive. In questa direzione si è mossa la Cassazione in una vicenda in cui un preside di una scuola superiore aveva ripetutamente abbracciato e baciato sulle guance un’alunna in luoghi appartati, trattenendola per i fianchi, chiedendole di baciarlo e rivolgendole apprezzamenti per il suo aspetto fisico, senza tuttavia mai puntare alle zone propriamente erogene. Secondo la Suprema Corte in casi di condotte non specificamente rivolte alle zone erogene del soggetto passivo non è da escludere a priori la possibilità di ritener configurata la violenza sessuale, spettando tale valutazione unicamente al giudice di merito, che dovrà considerare ogni circostanza del caso concreto. Questo il principio dettato: “Ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, la rilevanza di tutti quegli atti che, in quanto non direttamente indirizzati a zone chiaramente definibili come erogene, possono essere rivolti al soggetto passivo, anche con finalità del tutto diverse, come i baci o gli abbracci, costituisce oggetto di accertamento da parte del giudice del merito, secondo una valutazione che tenga conto della condotta nel suo complesso, del contesto in cui l’azione si è svolta, dei rapporti intercorrenti fra le persone coinvolte e di ogni determinazione della sessualità del soggetto passivo” (Cass. pen. n. 10248/2014).
  • La violenza sessuale rileva certamente non solo tra persone slegate da qualsiasi tipo di rapporto, ma anche nel contesto familiare, in quanto i presupposti per l’integrazione del reato restano sempre una condotta invasiva dell’altrui sfera sessuale e il dissenso della vittima. La Corte di Cassazione su questa falsariga ha stabilito la condanna di un marito che, reagendo durante la notte in maniera scomposta al rifiuto di prestazioni sessuali da parte della moglie (urla e schiamazzi percepibili dal figlio convivente e dal vicinato), aveva ingenerato una situazione di disagio e vergogna tale da indurre la moglie ad accettare rapporti sessuali contro la sua volontà. Per la Cassazione, infatti, “in tema di reati sessuali, l’idoneità della violenza o della minaccia a coartare la volontà della vittima va esaminata non secondo criteri astratti e aprioristici, ma valorizzando in concreto ogni circostanza oggettiva e soggettiva, sicché essa può sussistere anche in relazione ad una intimidazione psicologica attuata in situazioni particolari tali da influire negativamente sul processo mentale di libera determinazione della vittima, senza necessità di protrazione nel corso della successiva fase esecutiva” (Cass. pen. n. 14085/2013).
  • Altro caso utile a comprendere la portata del reato di violenza sessuale è quello definito recentemente dalla Corte di Appello di Ancora, che ha stabilito il sussistere del reato non solo in caso di effettivo contatto fisico, ma anche quando il soggetto agente si limiti a simulare un contatto con una zona erogena del corpo della persona offesa (così Corte appello Ancona, 13/01/2020, n.1499).
  • Delicato, infine, appare il caso in cui il soggetto agente abbia compiuto atti sessuali a danno di una vittima in stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze alcoliche. Si tratta di un episodio per cui un soggetto ha consumato un rapporto sessuale con una donna conosciuta in un locale notturno in evidente stato di ebbrezza. La donna non era quindi in grado di manifestare il proprio dissenso, ma la Cassazione ha stabilito che “in tema di violenza sessuale su persona che si trova in stato di inferiorità fisica o psichica, nel caso di alterazione causata dall’assunzione di alcool, è configurabile il reato di cui all’art. 609-bis, comma secondo, n.1, cod. pen. quando l’agente, approfittando della condizione della vittima, la induce a compiere o subire atti sessuali ai quali la stessa non avrebbe, altrimenti, prestato il consenso” (Cassazione penale sez. III, 05/12/2019, n.8981). Se, quindi, si desumono circostanze che portano a ritenere che la vittima non avrebbe acconsentito a consumare un rapporto sessuale in caso di lucidità mentale, la contestazione del reato de quo è fondata anche in assenza del suo dissenso dovuto allo stato di ubriachezza. L’episodio in questione ha configurato altresì la circostanza aggravante comune della minorata difesa della vittima, con aumento di pena pari a un terzo.

 

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