Il 17 luglio 2019 il Senato ha approvato la legge denominata “Codice Rosso”, che dopo un lungo peregrinare sarà quindi realtà. La normativa si propone di tutelare le vittime di violenza domestica e di genere, affrontando di petto la questione della violenza contro le donne con importanti interventi sul codice penale e di procedura penale attualmente vigenti.
In fase di indagini preliminari le novità introdotte saranno molteplici, ispirate dal filo conduttore di una maggior celerità complessiva. Anzitutto, è stata stabilita una vera e propria corsia preferenziale per i procedimenti riguardanti reati connessi alla violenza domestica o di genere: in relazione ai reati sessuali, infatti, la legge dispone che la comunicazione della notizia di reato sia data immediatamente anche in forma orale, seguita senza ritardo da quella scritta, che dovrà essere corredata con le indicazioni e la documentazione previste.
Altra importante novità è che il Pubblico Ministero ha solo tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato per ascoltare ed assumere informazioni dalla vittima della violenza, in tempi quindi enormemente più rapidi rispetto al passato, che rischiano però di mettere in pericolo l’efficacia del sistema dal momento che, a parità di organico, i magistrati dovranno fronteggiare un crescente numero di procedimenti nel minor tempo possibile. Anche le tempistiche utili per poter sporgere denuncia-querela cambieranno quando la legge diverrà effettiva: per scopi cautelativi il termine è stato difatti aumentato fino ad un anno, raddoppiando così i 6 mesi stabiliti in precedenza.
Ma non è finita qui: il codice penale risentirà notevolmente dell’intervento di questa legge per l’introduzione di nuovi reati e l’inasprimento delle pene dei vecchi. Verrà infatti introdotto all’art. 613-ter c.p. il reato di “revenge porn”, che andrà a punire da uno a sei anni colui che, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito senza il consenso dei soggetti ritratti. Ancora, chi arrecherà ad un soggetto una lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso, andrà incontro alla reclusione da otto a quattordici anni di reclusione. Infine – ed è questo il terzo reato che nascerà – chi ha costretto qualcuno a sposarsi usando la violenza, le minacce, un precetto religioso o approfittando di un’infermità psico-fisica, rischierà la detenzione da 2 a 6 anni se la vittima è minorenne.
Consistente è poi l’aumento di pena disposto per i reati già esistenti, aumentabile ulteriormente per le ipotesi aggravate: la pena base dei maltrattamenti in famiglia sarà dai 3 ai 7 anni di carcere (prima da 2 fino a 6), la violenza sessuale sarà punita da 6 fino a 12 anni (prima 5-10) ed il reato di atti persecutori (lo “stalking”) da 1 anno a 6 anni e 6 mesi (prima 6 mesi – 5 anni).
Le modifiche alle leggi vigenti sono quindi servite e sarà solo il tempo a dire se effettivamente vi saranno miglioramenti in termini di certezza della pena e di celerità del processo penale in virtù di un approccio normativo certamente più severo.