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La cronaca rende purtroppo molto attuale il problema del cosiddetto Revenge Porn, che il legislatore ha cercato di arginare introducendo un articolo ad hoc nella Legge “Codice Rosso”.

ART. 10 LEGGE 19 LUGLIO 2019 N. 69

L’articolo 10 della legge 19 Luglio 2019 n. 69 introduce nel codice penale (all’articolo 612-ter) il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, il Revenge Porn (termine che il legislatore, però, non utilizza).

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica  o  diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere  privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei  anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.”

Oltre a punire il soggetto che per primo ha diffuso il materiale illecito la norma prevede che:

“La stessa pena si  applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.”

Sono individuate alcune circostanze aggravanti, come ad esempio:

“se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.”

Inoltre,

“La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.”

In generale il  reato è perseguibile a querela della persona offesa, che deve essere proposta nel termine lungo di 6 mesi (come nei casi di violenza sessuale o stalking).

Laddove la condotta sia aggravata poiché posta a danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o di una donna in stato di gravidanza, ovvero qualora il fatto sia connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio, il reato sarà perseguibile d’ufficio.

Nonostante la portata sociale del reato introdotto dal legislatore è possibile proporre la remissione della querela in sede processuale (ovvero la parte offesa dalla condotta criminosa posta in essere può dichiarare l’intenzione di rimettere la querela davanti al giudice).

 

DIFFUSIONE DEL COSIDDETTO REVENGE PORN

Secondo il progetto di ricerca dell’Istituto Eurispes (dicembre 2019), che ha raccolto i dati di varie indagini condotte sul tema, il 90% delle vittime è costituito da donne, il 70% delle vittime ha subito l’illecito da parte di un partner o ex partner e viene colpita, in generale, 1 persona su 10.

Oltre a ledere sensibilmente la sfera affettiva e psicologica della vittima, la condotta può comportare pesanti ripercussioni anche in ambito lavorativo in quanto un cattiva web reputation può rendere più difficile trovare un lavoro (sul tema si legga l’articolo sul Diritto all’oblio).

 

ETIMOLOGIA DEL TERMINE REVENGE PORN

L’espressione Revenge Porn, ormai di uso comune, è parzialmente impropria per il reato in esame laddove l’etimologia presuppone la sussistenza del fine specifico di vendetta da parte dell’agente nei confronti della parte offesa. Invece, non sempre la condotta delittuosa è sorretta da tal fine vendicativo. Per tali ragioni il legislatore non usa espressamente il termine “Revenge Porn”, potendosi annoverare il reato oggetto di esame anche a quelle condotte non sorrette da fini vendicativi.
Si evidenzia infine come il termine “revenge Porn” è errato poiché induce la percezione sociale a ritenere che l’agente abbia agito per reazione ad una condotta posta in essere dalla persona offesa nei confronti del soggetto che diffonde il materiale sessualmente esplicito, colpevolizzando inconsciamente la vittima del reato. 

 

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Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento occorresse.

Per conoscere i servizi che si offrono, di seguito il link alla pagina relativa al diritto penale.

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