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Il diritto all’oblio è un diritto di recente riconoscimento. Secondo una definizione data dalla Cassazione Civile, sez. I, 19/05/2020 n. 9147, esso consiste nel non rimanere esposti senza limiti di tempo ad una rappresentazione non più attuale della propria persona con pregiudizio alla reputazione ed alla riservatezza, a causa della ripubblicazione di una notizia relativa a fatti del passato.

ART. 17 GDPR – TUTELA DEL DIRITTO ALL’OBLIO

Il diritto all’oblio ha trovato la sua tutela e regolamentazione nel GDPR 679/2016, entrato in vigore in Italia con il decreto legislativo 101/2018.

In particolare, all’art. 17 del GDPR sono chiariti i presupposti per la tutela di tale diritto. L’articolo 17 stabilisce infatti che l’interessato ha diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati da parte del titolare del trattamento, qualora questi dati non siano più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti, e ha la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei dati, anche in caso di dati trattati illecitamente.

D’altra parte il titolare del trattamento è obbligato a cancellare i dati, adottando delle misure ragionevoli.

DISPOSITIVO ART. 17 GDPR

1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;

b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2;

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;

e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; (1)

f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1.

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:

a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;

b) per l’adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; (1)

c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell’articolo 9, paragrafo 3;

d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o

e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

(1) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 23 maggio 2018, n. 127 Serie L.

 

IL BILANCIAMENTO DEL DIRITTO ALL’OBLIO CON GLI ALTRI DIRITTI

Il diritto all’oblio, che può essere visto come un’estensione del diritto alla riservatezza costituzionalmente garantito, deve essere bilanciato con il diritto di manifestazione del pensiero e di cronaca, nonché con la conservazione della notizia per finalità storico-sociale e documentaristica (ancora, Cass. civile 9147/2020).

L’articolo 17 del GDPR stabilisce che non si ha diritto alla cancellazione, quando vi sia in concomitanza l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, l’adempimento di un obbligo giuridico, motivi di interesse pubblico nel settore della sanità e ai fini della ricerca storica e scientifica.

Con riguardo alla compressione del diritto all’oblio, non hanno tardato ad arrivare diverse pronunce della Corte di Cassazione in merito; in particolare la S.C. ha stabilito, infatti, che la compressione di tale diritto, a favore del diritto di cronaca, può esservi solamente se la diffusione dell’immagine o della notizia costituisce un dibattito di interesse pubblico, se quindi vi è un interesse effettivo attuale alla sua diffusione, se il soggetto rappresentato ha un elevato grado di notorietà nella vita pubblica del paese, la notizia è veritiera (Cass. Civile, Sez. I, 6919/18).

Dunque, vi sono alcuni presupposti da rispettare affinché sia possibile comprimere il diritto all’oblio e alla riservatezza, in favore di quello di cronaca, atto a rendere nota una notizia di rilevante importanza, attenente a un argomento di interesse pubblico.

 

COSA FARE PER ESERCITARE IL DIRITTO ALL’OBLIO

Qualora ricorra una delle condizioni di cui all’art. 17 GDPR sopra elencate, il titolare del trattamento dei dati deve procedere automaticamente alla cancellazione di tali dati; l’interessato ha comunque la facoltà di procedere con una richiesta di cancellazione. Il titolare del trattamento dei dati deve procedere senza ritardo alla cancellazione degli stessi: ove ciò non sia possibile potrà “anonimizzarli”, ossia rendere non identificabile il soggetto di cui si tratta.

 

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Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento occorresse.

Per conoscere i servizi che si offrono, di seguito il link alla pagina relativa al GDPR e Privacy.

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