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Il diritto all’oblio si configura come un diritto fondamentale alla cancellazione dei propri dati personali, riconosciuto e tutelato nell’era digitale. Sebbene il concetto esistesse già prima dell’avvento di Internet, la sua applicazione era limitata, interessando prevalentemente una ristretta cerchia di persone, come individui citati in articoli di cronaca.
Con l’espansione dell’uso di Internet e dei motori di ricerca, è diventato essenziale bilanciare il diritto alla riservatezza e alla tutela dell’identità personale con la libertà di informazione e l’interesse pubblico. Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR 679/2016), in vigore dal 2018, ha consolidato il quadro normativo europeo, stabilendo regole chiare per garantire il diritto all’oblio.

DEFINIZIONE DEL DIRITTO ALL’OBLIO

Secondo la Cassazione Civile (Sez. I, 19/05/2020 n. 9147), il diritto all’oblio consiste nel non essere esposti senza limiti di tempo a una rappresentazione non più attuale della propria persona, che possa pregiudicare la reputazione e la riservatezza. Questo diritto mira a impedire che informazioni superate continuino a influenzare negativamente la percezione pubblica di un individuo.

 

ARTICOLO 17 GDPR: TUTELA NORMATIVA

L’articolo 17 del GDPR disciplina i presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio. Esso stabilisce che l’interessato ha diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati personali da parte del titolare del trattamento nei seguenti casi:

  1. Finalità esaurite: I dati non sono più necessari rispetto agli scopi per cui erano stati raccolti.
  2. Revoca del consenso: L’interessato revoca il consenso al trattamento dei dati.
  3. Opposizione al trattamento: Non sussistono motivi legittimi prevalenti per continuare il trattamento.
  4. Trattamento illecito: I dati sono stati trattati in violazione della normativa.
  5. Obblighi legali: La cancellazione è necessaria per adempiere a un obbligo di legge.
  6. Dati raccolti da minori: I dati personali riguardano minori nell’ambito di servizi digitali.

Il titolare del trattamento, inoltre, è tenuto a cancellare i dati senza ritardo e, se questi sono stati pubblicati online, deve adottare misure ragionevoli per informare altri soggetti del trattamento, al fine di eliminare eventuali copie o riproduzioni.

 

GIURISPRUDENZA E APPLICAZIONI DEL DIRITTO ALL’OBLIO

Una sentenza rilevante sul diritto all’oblio è stata emessa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea il 13 maggio 2014 (sentenza n. 317). Il caso riguardava un cittadino spagnolo che aveva richiesto la rimozione di link associati al suo nome da un motore di ricerca. La Corte ha stabilito che l’attività di indicizzazione dei motori di ricerca costituisce trattamento di dati personali e che, in assenza di attualità e interesse pubblico prevalente, l’indicizzazione deve essere rimossa.
Questa pronuncia ha posto le basi per il riconoscimento del diritto all’oblio in rete, imponendo ai fornitori di servizi Internet l’obbligo di bilanciare la libertà di espressione con la tutela della privacy degli individui.

 

BILANCIAMENTO DEL DIRITTO ALL’OBLIO CON ALTRI DIRITTI

Il diritto all’oblio deve essere armonizzato con il diritto di cronaca, la libertà di espressione e la conservazione delle informazioni per finalità storiche o sociali. La Cassazione ha stabilito che il diritto di cronaca può prevalere solo quando:

  • La notizia è di interesse pubblico attuale.
  • Il soggetto è una figura di rilievo pubblico.
  • L’informazione è veritiera e pertinente.

In mancanza di tali requisiti, la tutela dell’oblio assume priorità.

 

ESERCIZIO DEL DIRITTO ALL’OBLIO

Gli interessati possono richiedere la cancellazione dei propri dati quando sussistono le condizioni previste dall’articolo 17 del GDPR. Il titolare del trattamento deve procedere senza ritardo alla cancellazione o, in alternativa, anonimizzare i dati rendendoli non riconducibili all’individuo.
Se il titolare del trattamento non adempie alla richiesta, l’interessato può rivolgersi alle autorità competenti, come il Garante per la Protezione dei Dati Personali, per presentare segnalazioni o ricorsi.

 

DIRITTO ALL’OBLIO

Il diritto all’oblio rappresenta un importante strumento di tutela della privacy nell’era digitale. La sua applicazione richiede un costante bilanciamento con altri diritti fondamentali, come la libertà di informazione, e deve essere esercitato con attenzione per garantire il rispetto delle normative vigenti.

 

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