L’istituto della separazione personale dei coniugi rappresenta un momento di profonda riorganizzazione degli assetti familiari e patrimoniali. Nell’ordinamento italiano, quando la crisi coniugale sfocia in una decisione condivisa di porre fine alla convivenza, i coniugi possono optare per la via della separazione consensuale. Tuttavia, l’accordo privatistico da essi raggiunto non è di per sé sufficiente a produrre gli effetti legali desiderati. È necessario un passaggio fondamentale: l’omologazione da parte del Tribunale.

NATURA E FUNZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI OMOLOGA

La separazione consensuale, come disciplinata dall’articolo 158 del Codice Civile, richiede, per la sua efficacia, l’omologazione del giudice [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262]. L’omologa della separazione consensuale non è un mero atto formale, ma un provvedimento giurisdizionale di controllo che si inserisce nel procedimento, conferendo efficacia giuridica all’accordo stipulato dai coniugi. Il Tribunale, in sede di omologazione, esercita un potere di controllo sia di legittimità che di merito. La verifica si estende su più fronti [Tribunale Ordinario Messina, sez. 1, sentenza n. 1996/2023]:

  • Esistenza e validità del consenso: Il giudice deve accertarsi che la volontà di separarsi sia stata espressa liberamente e consapevolmente da entrambi i coniugi.
  • Conformità a norme imperative e ordine pubblico: Le pattuizioni contenute nell’accordo non devono violare norme inderogabili dell’ordinamento [Tribunale Ordinario Messina, sez. 1, sentenza n. 1996/2023].
  • Tutela degli interessi dei figli: Questo è l’aspetto più pregnante del controllo di merito. Il giudice ha il dovere di valutare se le condizioni pattuite riguardo all’affidamento, al collocamento, al diritto di visita e al mantenimento dei figli (minori, maggiorenni non autosufficienti o portatori di handicap grave) siano conformi al loro preminente interesse [Tribunale Ordinario Messina, sez. 1, sentenza n. 1996/2023]. Qualora l’accordo risulti pregiudizievole per la prole, il giudice può rifiutare l’omologazione.

In sostanza, l’omologa della separazione consensuale trasforma un accordo privato in un atto dotato di pubblica fede e di forza esecutiva, sancendo ufficialmente lo status di “coniugi separati” [Corte d’Appello Lecce, sez. SP, sentenza n. 736/2021]. Senza questo provvedimento, la separazione consensuale rimane un mero fatto, privo degli effetti giuridici tipici, come lo scioglimento della comunione legale dei beni [Corte d’Appello Lecce, sez. SP, sentenza n. 736/2021] o la decorrenza del termine per poter richiedere il divorzio [LEGGE 1 dicembre 1970, n. 898].

 

CONTENUTO DELL’ACCORDO DI SEPARAZIONE E TRASFERIMENTI PATRIMONIALI

L’accordo di separazione ha una natura complessa, potendo contenere un “contenuto necessario” e un “contenuto eventuale”. Il contenuto necessario riguarda gli aspetti indispensabili per la regolamentazione della separazione:

Il contenuto eventuale può includere una vasta gamma di pattuizioni a carattere patrimoniale, che vanno oltre il semplice assegno di mantenimento. Per lungo tempo si è dibattuto sulla validità delle clausole che prevedono trasferimenti immobiliari o la costituzione di altri diritti reali tra i coniugi, direttamente all’interno del verbale di separazione. La questione è stata definitivamente risolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 21761 del 29 luglio 2021 [Cass. Civ., Sez. U, N. 21761 del 29-07-2021]. La Suprema Corte ha affermato la piena validità di tali accordi, riconoscendo che essi non costituiscono atti di liberalità, ma trovano la loro causa tipica nella necessità di definire in modo complessivo e stabile i rapporti economici sorti a seguito della crisi coniugale. Secondo le Sezioni Unite, l’accordo di separazione che contiene un trasferimento immobiliare, una volta inserito nel verbale d’udienza (redatto da un ausiliario del giudice, quale è il cancelliere), assume la forma di atto pubblico [Cass. Civ., Sez. U, N. 21761 del 29-07-2021]. Con il decreto di omologazione, tale verbale diventa un titolo idoneo per la trascrizione nei registri immobiliari ai sensi dell’art. 2657 c.c., senza la necessità di un successivo atto notarile [Cass. Civ., Sez. U, N. 21761 del 29-07-2021].

«sono valide le clausole dell’accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva dì beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di loro o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento; il suddetto accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale d’udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell’art. 2699 cod. civ. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio […] ovvero dopo l’omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell’art. 2657 cod. civ.» [Cass. Civ., Sez. U, N. 21761 del 29-07-2021].

Questa interpretazione ha importanti riflessi anche sul piano fiscale. L’articolo 19 della Legge n. 74 del 1987 prevede un regime di esenzione fiscale per “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio”. La giurisprudenza e la prassi dell’Agenzia delle Entrate hanno costantemente affermato che tale agevolazione si applica anche ai trasferimenti patrimoniali contenuti negli accordi di separazione, purché funzionali alla risoluzione della crisi coniugale [Risposta n. 493 del 25/11/2019][Risoluzione n. 65 del 16/07/2015].

 

IMPUGNAZIONE DELL’ACCORDO OMOLOGATO

Nonostante l’intervento del giudice, l’accordo di separazione omologato, in quanto atto di natura negoziale, non è immune da possibili impugnazioni. Tuttavia, le vie per contestarne la validità sono circoscritte e specifiche.

  • Azione di simulazione: La giurisprudenza consolidata nega la possibilità di impugnare per simulazione un accordo di separazione omologato [Corte d’Appello Lecce, sez. SP, sentenza n. 736/2021]. Si ritiene che l’iniziativa processuale volta a ottenere lo status formale di separati, con il conseguente intervento del giudice, sia un atto incompatibile con la volontà di mantenere in vita un accordo simulatorio segreto. L’intervento giudiziale “sana” e supera l’eventuale intento simulatorio delle parti [Corte d’Appello Lecce, sez. SP, sentenza n. 736/2021][Tribunale Ordinario Modena, sez. S2, sentenza n. 1892/2018].
  • Annullamento per vizi del consenso o incapacità: L’accordo può essere annullato se il consenso di uno dei coniugi è stato viziato da errore, violenza o dolo. Particolare rilevanza assume l’ipotesi di incapacità naturale (art. 428 c.c.). Se un coniuge dimostra di aver sottoscritto l’accordo in un momento in cui era, anche transitoriamente, incapace di intendere e di volere, e prova la malafede dell’altro coniuge, può ottenere l’annullamento delle sole clausole patrimoniali pregiudizievoli, fermo restando lo status di separato [Tribunale Ordinario Oristano, sez. 1, sentenza n. 734/2016]. La malafede può essere desunta dalla conoscenza che il coniuge aveva dello stato di alterazione mentale dell’altro e dal grave pregiudizio economico derivante dall’accordo [Tribunale Ordinario Oristano, sez. 1, sentenza n. 734/2016]. Non sono invece sufficienti generici stati emotivi o depressivi che non incidano sulla capacità di curare i propri interessi [Tribunale Ordinario Savona, sez. 1, sentenza n. 865/2015].
  • Azione revocatoria (art. 2901 c.c.): I creditori di uno dei coniugi possono agire in revocatoria contro gli atti di disposizione patrimoniale contenuti nell’accordo di separazione omologato, qualora questi arrechino pregiudizio alle loro ragioni. L’omologazione non costituisce uno scudo contro tale azione [Tribunale Ordinario Napoli, sez. 4, sentenza n. 2820/2016][Tribunale Ordinario Livorno, sez. 1, sentenza n. 1242/2019][Tribunale Ordinario Trento, sez. 1, sentenza n. 1054/2017][Tribunale di Arezzo, Sentenza n.603 del 26 giugno 2024]. Per l’accoglimento dell’azione è necessario dimostrare:
    1. L’esistenza di un credito.
    2. L’eventus damni, ovvero il pregiudizio per il creditore, che può consistere non solo nella totale perdita della garanzia patrimoniale, ma anche in una maggiore difficoltà o incertezza nell’esazione coattiva del credito [Tribunale Ordinario Trento, sez. 1, sentenza n. 1054/2017].
    3. La scientia damni, ossia la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio al creditore. Se l’atto dispositivo è a titolo oneroso, è richiesta anche la consapevolezza del terzo (l’altro coniuge) [Tribunale Ordinario Livorno, sez. 1, sentenza n. 1242/2019]. La giurisprudenza tende a considerare i trasferimenti in sede di separazione come parte di un accordo oneroso e complesso, ma la conoscenza della situazione debitoria del coniuge disponente è spesso presunta o facilmente provabile dato il rapporto tra le parti [Tribunale Ordinario Livorno, sez. 1, sentenza n. 1242/2019][Tribunale di Arezzo, Sentenza n.603 del 26 giugno 2024].
  • Azione di nullità: Singole clausole dell’accordo possono essere dichiarate nulle se contrarie a norme imperative. Ad esempio, il Tribunale di Napoli ha dichiarato la nullità di una clausola con cui i coniugi si limitavano a “darsi atto” di una diversa ripartizione delle quote di proprietà di un immobile, senza porre in essere un valido atto di trasferimento [Tribunale Ordinario Napoli, sez. 4, sentenza n. 2820/2016].

 

PROCEDURE ALTERNATIVE ALL’OMOLOGAZIONE GIUDIZIALE

Il D.L. n. 132/2014 ha introdotto due procedure alternative, più rapide e snelle, per raggiungere una separazione consensuale efficace senza passare per l’omologazione del Tribunale.

  1. Convenzione di Negoziazione Assistita: I coniugi, assistiti ciascuno da un proprio avvocato, possono stipulare un accordo che, una volta autorizzato dal Procuratore della Repubblica (o munito del suo nulla osta), produce i medesimi effetti del provvedimento di omologazione [Risoluzione n. 65 del 16/07/2015]. Anche in questo caso, l’accordo può contenere trasferimenti patrimoniali e beneficiare delle relative esenzioni fiscali [Risoluzione n. 65 del 16/07/2015].
  2. Accordo davanti all’Ufficiale di Stato Civile: Questa procedura, estremamente semplificata, è esperibile solo in assenza di figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o non economicamente autosufficienti [Risposta n. 80 del 27/02/2020]. Una limitazione fondamentale di questa via è che l’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale [Risposta n. 80 del 27/02/2020]. Qualsiasi pattuizione di tale natura sarebbe estranea all’accordo e priva di efficacia.

 

OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE

In conclusione, l’omologa della separazione consensuale si conferma come un istituto cardine del diritto di famiglia, che bilancia l’autonomia negoziale dei coniugi con la necessità di un controllo giurisdizionale a tutela dei soggetti deboli, in primis i figli, e della legalità complessiva dell’assetto pattuito. La recente evoluzione giurisprudenziale, in particolare con l’intervento delle Sezioni Unite, ha consolidato la validità e l’efficacia dei trasferimenti immobiliari all’interno degli accordi di separazione, rendendoli strumenti flessibili e completi per la definizione dei rapporti post-coniugali, pur rimanendo soggetti ai rimedi posti a tutela dei terzi creditori.

 

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Foto Agenzia Liverani