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IN COSA CONSISTE L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEL CONIUGE?

L’assegno di mantenimento in favore del coniuge è il contributo riconosciuto al coniuge sprovvisto di reddito proprio a seguito della separazione.
L’attribuzione dell’assegno avviene su domanda di parte, non potendo essere stabilito di ufficio dal Giudice, il quale può, tuttavia, anche senza previa richiesta, stabilire i provvedimenti a tutela degli interessi materiali e morali della prole, comprendenti anche l’attribuzione di un contributo al mantenimento (cass. ord. 14830/2017).
Una volta intervenuto il divorzio, il mantenimento viene sostituito dall’assegno divorzile, che rimarrà attivo per il periodo successivo al divorzio, salvo i casi di revoca.

 

PRESUPPOSTI PER LA RICHIESTA DI ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEL CONIUGE

È necessario che il coniuge che richiede l’assegno di mantenimento non abbia subìto l’addebito della separazione, ossia il coniuge che non abbia violato i doveri derivanti dal matrimonio, e non disponga di adeguati redditi propri. L’altro coniuge deve necessariamente avere la possibilità economica di provvedere al pagamento, onde evitare di causare una situazione patrimoniale squilibrata.

 

CONDIZIONI PER RICHIEDERE L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO

Nella separazione consensuale i coniugi sono liberi di determinare la misura dell’assegno: in questo caso il Giudice si limita ad omologare l’accordo.
In caso di separazione giudiziale, spetta invece al Giudice verificare la sussistenza dei presupposti e determinare la misura dell’assegno.
Infatti, originariamente, era sufficiente una disparità di reddito per avere diritto all’assegno di mantenimento. Tuttavia la Corte di Cassazione con pronunce anche recenti sta sottoponendo a condizioni più stringenti tale concessione.
La Corte Suprema afferma infatti che il coniuge che richiede l’assegno di mantenimento deve dimostrare di non essere in grado di lavorare. Con l’ordinanza n. 5932/2021 la Corte ha negato l’assegno di mantenimento a una donna con laurea in farmacia, la quale avrebbe ben potuto trovare un impiego come banconista.
Quindi, ad oggi, prima di riconoscere l’assegno di mantenimento, è necessario procedere alla valutazione della meritevolezza della richiesta.

 

ENTITÀ DELL’ASSEGNO

L’assegno di mantenimento mira anche a garantire al coniuge con situazione patrimoniale più debole di conservare lo stile di vita tenuto nel corso del matrimonio.
Tuttavia, in merito al tenore di vita, le Sez. Unite con sentenza 18287/2018, in tema di divorzio, ma estendibile per analogia anche al mantenimento, hanno stabilito che il parametro del tenore di vita non può giustificare da solo la corresponsione dell’assegno.
Occorre infatti valutare altri elementi quali il contributo dato dall’ex coniuge, la durata del matrimonio, le potenzialità reddituali e l’età del coniuge.
Nella quantificazione dell’assegno il giudice considererà anche l’eventuale assegnazione della casa coniugale al coniuge beneficiario del mantenimento. In caso affermativo, può portare alla riduzione dell’importo.

 

OMISSIONE DEL PAGAMENTO DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEL CONIUGE

Nel caso in cui il coniuge tenuto al versamento del mantenimento sia inadempiente, l’altro coniuge potrà inviare una lettera di messa in mora e, in caso di esito negativo, intraprendere un’azione di recupero del credito.

 

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Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento occorresse.

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