Nel panorama degli strumenti a tutela del credito, l’azione di simulazione e l’azione revocatoria rappresentano due rimedi fondamentali a disposizione del creditore per preservare la garanzia patrimoniale del proprio debitore. Sebbene entrambe possano essere utilizzate per contrastare atti dispositivi pregiudizievoli, esse si fondano su presupposti logici e giuridici antitetici, che ne determinano una profonda e insanabile incompatibilità ontologica. Comprendere le ragioni di questa incompatibilità è essenziale per un corretto inquadramento strategico della difesa dei diritti creditori.
AZIONE DI SIMULAZIONE: SVELARE LA FINZIONE
L’azione di simulazione, disciplinata principalmente dagli articoli 1414 e seguenti del Codice Civile, ha come obiettivo l’accertamento di una divergenza tra la volontà dichiarata e la volontà effettiva delle parti di un negozio giuridico. Le parti, attraverso un accordo simulatorio, creano un’apparenza giuridica che non corrisponde alla realtà dei loro intenti [Tribunale Ordinario Firenze, sez. 3, sentenza n. 593/2016][Tribunale Ordinario Ancona, sez. 2, sentenza n. 724/2016]. La simulazione può essere:
- Assoluta: quando le parti stipulano un contratto (negozio simulato) ma in realtà non vogliono che si produca alcun effetto giuridico. La loro reale volontà è di mantenere inalterata la situazione patrimoniale preesistente [Tribunale Ordinario Catania, sez. 3, sentenza n. 1531/2022][Tribunale di Vallo Della Lucania, Sentenza n.90 del 22 gennaio 2024]. L’obiettivo è meramente creare un’apparenza verso i terzi.
- Relativa: quando le parti pongono in essere un contratto apparente (negozio simulato) ma in realtà desiderano gli effetti di un contratto diverso (negozio dissimulato) [Tribunale Ordinario Firenze, sez. 3, sentenza n. 593/2016]. Un esempio classico è una compravendita che cela una donazione.
Il creditore che agisce in simulazione, ai sensi dell’art. 1416, comma 2, c.c., mira a far dichiarare che l’atto di disposizione del debitore è, in realtà, fittizio e non ha mai prodotto alcun effetto traslativo. L’azione di simulazione è, per sua natura, un’azione di accertamento, finalizzata a far emergere la realtà giuridica sottostante all’apparenza [Tribunale di Vallo Della Lucania, Sentenza n.90 del 22 gennaio 2024]. La sentenza che accoglie la domanda di simulazione ha efficacia dichiarativa, poiché si limita a constatare uno stato di inefficacia che è originario dell’atto [Cass. Civ., Sez. 5, N. 4950 del 23-02-2024]. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione:
l’inefficacia del contratto simulato è uno stato giuridico originario dell’atto, che si determina ipso iure, per effetto del semplice perfezionamento della fattispecie della simulazione sul piano sostanziale. [Cass. Civ., Sez. 5, N. 4950 del 23-02-2024]
Di conseguenza, l’accoglimento dell’azione di simulazione assoluta comporta che il bene non è mai uscito dal patrimonio del debitore-simulato alienante. L’inefficacia è assoluta e opera erga omnes, avvantaggiando tutti i creditori, anche quelli che non hanno promosso l’azione, poiché l’atto viene “cancellato dal mondo del diritto” [Cass. Civ., Sez. 5, N. 4950 del 23-02-2024][Tribunale Ordinario Cosenza, sez. 1, sentenza n. 1570/2019].
AZIONE REVOCATORIA: NEUTRALIZZARE UN ATTO REALE
L’azione revocatoria (o pauliana), disciplinata dall’art. 2901 c.c., ha un fondamento completamente diverso. Essa non contesta la realtà o la volontà dell’atto dispositivo, ma ne attacca gli effetti pregiudizievoli per le ragioni del creditore [Tribunale Ordinario Cosenza, sez. 1, sentenza n. 379/2022][Tribunale Ordinario Torre Annunziata, sez. 1, sentenza n. 281/2016]. Il presupposto fondamentale della revocatoria è che l’atto di disposizione sia esistente, valido e realmente voluto dalle parti [Cass. Civ., Sez. 2, N. 20875 del 02-08-2019][Tribunale Ordinario Cosenza, sez. 1, sentenza n. 1570/2019]. Per il vittorioso esperimento dell’azione revocatoria, il creditore deve provare la sussistenza di tre requisiti [Tribunale di Napoli, Sentenza n.4508 del 29 aprile 2024][Tribunale Ordinario Benevento, sez. 2, sentenza n. 658/2016]:
- Esistenza di un credito: Anche se non ancora liquido ed esigibile, o persino litigioso [Tribunale Ordinario Benevento, sez. 2, sentenza n. 1971/2019][Tribunale di Grosseto, Sentenza n.3 del 22 dicembre 2023].
- Eventus damni: Il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore. Non è necessario un danno totale, ma è sufficiente che l’atto renda più incerto o difficoltoso il soddisfacimento del credito, attraverso una variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore [Tribunale Ordinario Cosenza, sez. 1, sentenza n. 379/2022][Tribunale di Grosseto, Sentenza n.3 del 22 dicembre 2023].
- Consilium fraudis: L’elemento soggettivo, che si atteggia diversamente a seconda della natura dell’atto (oneroso o gratuito) e del momento in cui è stato compiuto (anteriore o posteriore al sorgere del credito) [Tribunale di Napoli, Sentenza n.4508 del 29 aprile 2024][Tribunale di Grosseto, Sentenza n.3 del 22 dicembre 2023].
A differenza della simulazione, l’azione revocatoria è un’azione costitutiva [Tribunale di Vallo Della Lucania, Sentenza n.90 del 22 gennaio 2024]. La sentenza che la accoglie non elimina l’atto dal mondo giuridico, ma ne determina l’inefficacia relativa (o inopponibilità) nei soli confronti del creditore che ha agito [Cass. Civ., Sez. 5, N. 4950 del 23-02-2024][Tribunale Ordinario Torre Annunziata, sez. 1, sentenza n. 281/2016]. L’atto rimane pienamente valido ed efficace sia tra le parti (debitore e terzo acquirente) sia verso tutti gli altri soggetti, inclusi gli altri creditori che non hanno esperito l’azione [Cass. Civ., Sez. 5, N. 4950 del 23-02-2024][Tribunale Ordinario Cosenza, sez. 1, sentenza n. 379/2022]. Il bene oggetto dell’atto revocato, quindi, non rientra nel patrimonio del debitore, ma può essere aggredito esecutivamente dal solo creditore vittorioso come se non fosse mai uscito da tale patrimonio [Tribunale Ordinario Cosenza, sez. 1, sentenza n. 1570/2019][Tribunale Ordinario Cosenza, sez. 1, sentenza n. 379/2022].
INCOMPATIBLITÀ ONTOLOGICA E GIURIDICA: CUORE DELLA DISTINZIONE
La giurisprudenza è unanime nel riconoscere l’incompatibilità tra le due azioni, che si manifesta su più livelli [Cass. Civ., Sez. 3, N. 9990 del 10-04-2019].
PRESUPPOSTI ANTITETICI
Il punto centrale dell’incompatibilità risiede nei presupposti fattuali e giuridici diametralmente opposti:
- L’azione di simulazione presuppone che l’atto sia apparente e che le parti non abbiano voluto produrre alcun effetto traslativo (simulazione assoluta) [Cass. Civ., Sez. 3, N. 9990 del 10-04-2019][Cass. Civ., Sez. 2, N. 20875 del 02-08-2019]. Si contesta la stessa esistenza di una volontà dispositiva.
- L’azione revocatoria presuppone che l’atto sia reale, valido e che le parti abbiano effettivamente voluto il trasferimento del bene [Cass. Civ., Sez. 3, N. 9990 del 10-04-2019][Tribunale Di Perugia, Sentenza n.469 del 9 Aprile 2025]. Si contesta non la volontà, ma il danno che da essa deriva.
Come affermato dalla Suprema Corte, sussiste una “relazione di oggettiva incompatibilità e reciproca esclusione tra le due domande” [Cass. Civ., Sez. 3, N. 9990 del 10-04-2019], poiché non è logicamente possibile sostenere, in via principale, che un atto sia al contempo inesistente nella volontà delle parti e, allo stesso tempo, esistente e dannoso.
NATURA ED EFFETTI DELLA SENTENZA
La divergenza si riflette sulla natura e sugli effetti della pronuncia giudiziale:
- La sentenza di simulazione è dichiarativa: accerta un’inefficacia originaria e assoluta (erga omnes) [Cass. Civ., Sez. 5, N. 4950 del 23-02-2024][Tribunale di Vallo Della Lucania, Sentenza n.90 del 22 gennaio 2024]. Il bene è giuridicamente considerato come mai uscito dal patrimonio del debitore.
- La sentenza di revocatoria è costitutiva: produce un’inefficacia successiva e relativa (inter partes, limitatamente al creditore agente) [Cass. Civ., Sez. 5, N. 4950 del 23-02-2024][Tribunale di Vallo Della Lucania, Sentenza n.90 del 22 gennaio 2024]. L’atto resta valido, ma inopponibile al creditore, che può così procedere esecutivamente.
La Cassazione ha chiarito che, mentre nella revocatoria l’inefficacia scaturisce dalla sentenza, nella simulazione “l’inefficacia nei confronti del creditore pregiudicato dalla simulazione costituisce un mero “riflesso” dell’inefficacia del contratto tra le stesse parti” [Cass. Civ., Sez. 5, N. 4950 del 23-02-2024].
REGIME PROBATORIO
Anche l’onere della prova è differente. Nell’azione di simulazione, il creditore (terzo rispetto all’accordo) deve provare l’esistenza dell’accordo simulatorio, potendo avvalersi di presunzioni senza limiti [Tribunale Ordinario Cosenza, sez. 1, sentenza n. 1570/2019][Tribunale Ordinario Benevento, sez. 2, sentenza n. 858/2023]. Nell’azione revocatoria, invece, la prova verte sull’eventus damni e sul consilium fraudis, elementi da cui si prescinde nella simulazione [Cass. Civ., Sez. 2, N. 20875 del 02-08-2019][Tribunale Di Perugia, Sentenza n.469 del 9 Aprile 2025].
PROPOSIZIONE CONGIUNTA IN GIUDIZIO: ALTERNATIVITÀ E SUBORDINAZIONE
Nonostante la loro incompatibilità, la giurisprudenza ammette costantemente che le due azioni possano essere proposte nello stesso giudizio, a condizione che non vengano formulate in modo cumulativo, ma secondo un preciso ordine logico [Cass. Civ., Sez. 3, N. 9990 del 10-04-2019][Tribunale di Vallo Della Lucania, Sentenza n.90 del 22 gennaio 2024]. Le modalità sono due:
- Proposizione in via alternativa: L’attore rimette al giudice il potere discrezionale di qualificare i fatti e di accogliere una delle due domande, a seconda che il materiale probatorio dimostri la sussistenza dei presupposti dell’una o dell’altra [Tribunale Ordinario Benevento, sez. 2, sentenza n. 1971/2019][Tribunale di Napoli, Sentenza n.11671 del 18 dicembre 2023]. L’accoglimento di una domanda comporta l’assorbimento o la reiezione implicita dell’altra [Cass. Civ., Sez. 3, N. 17689 del 30-06-2025].
- Proposizione in via subordinata: Questa è la modalità più corretta e frequente. L’attore chiede in via principale l’accoglimento di una domanda (solitamente la simulazione, che ha effetti più radicali) e, solo in caso di rigetto di questa, chiede l’esame e l’accoglimento della domanda subordinata (la revocatoria) [Cass. Civ., Sez. 3, N. 9990 del 10-04-2019][Tribunale Ordinario Benevento, sez. 2, sentenza n. 658/2016]. In questo caso, il giudice è vincolato a seguire l’ordine gerarchico stabilito dall’attore [Tribunale Ordinario Benevento, sez. 2, sentenza n. 1971/2019][Tribunale Ordinario Benevento, sez. 2, sentenza n. 658/2016].
Questa possibilità processuale non sana l’incompatibilità sostanziale, ma la gestisce, consentendo al creditore di articolare una difesa completa senza dover scegliere a priori quale dei due scenari (atto fittizio o atto reale ma dannoso) si sia effettivamente verificato. In conclusione, l’azione di simulazione e l’azione revocatoria, pur convergendo verso la tutela del creditore, si muovono su binari giuridici paralleli e inconciliabili. La prima demolisce l’apparenza di un atto mai voluto, la seconda neutralizza gli effetti di un atto realmente voluto ma pregiudizievole. La loro incompatibilità non è un mero tecnicismo, ma la conseguenza diretta di una diversità fondamentale che attiene alla struttura, ai presupposti e agli effetti di ciascun rimedio.
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Foto Agenzia Liverani