La crisi del rapporto coniugale rappresenta un momento complesso e delicato, disciplinato dall’ordinamento giuridico italiano attraverso due istituti distinti: la separazione personale e il divorzio. Sebbene entrambi intervengano sulla relazione matrimoniale, producono effetti differenti e sono soggetti a presupposti specifici. La separazione sospende i principali doveri derivanti dal matrimonio, mentre il divorzio ne determina lo scioglimento definitivo.

SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI

La separazione è il primo passo formale nella gestione della crisi coniugale. Essa non estingue il vincolo matrimoniale, ma ne attenua gli effetti, autorizzando i coniugi a vivere separatamente e sospendendo i doveri di coabitazione e fedeltà, pur mantenendo in vita l’obbligo di assistenza materiale e di rispetto reciproco [1].

TIPOLOGIE DI SEPARAZIONE

L’ordinamento prevede due principali forme di separazione:

  • Separazione Consensuale: Si fonda su un accordo raggiunto dai coniugi riguardo a tutti gli aspetti personali e patrimoniali, inclusi l’affidamento e il mantenimento dei figli. Tale accordo, per acquisire efficacia, deve essere sottoposto al vaglio del tribunale, che procede con l’omologazione dopo aver verificato che le condizioni pattuite non siano in contrasto con l’interesse superiore della prole.
  • Separazione Giudiziale: Viene intrapresa quando i coniugi non riescono a trovare un’intesa. Ciascun coniuge può richiederla al tribunale, adducendo fatti tali da rendere la prosecuzione della convivenza intollerabile o da recare grave pregiudizio all’educazione dei figli.

ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE

Nel contesto della separazione giudiziale, una delle parti può richiedere che la responsabilità della fine del matrimonio sia “addebitata” all’altra. L’addebito viene pronunciato quando si accerta che la crisi coniugale è stata causata da un comportamento contrario ai doveri del matrimonio (fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione, coabitazione) posto in essere da uno dei coniugi. Le prove di tali condotte possono includere relazioni dei servizi sociali, referti di centri antiviolenza e querele con certificati medici allegati [2]. Le conseguenze dell’addebito sono di natura esclusivamente patrimoniale: il coniuge a cui viene addebitata la separazione perde il diritto all’assegno di mantenimento e i diritti successori nei confronti dell’altro coniuge [3].

 

PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI I FIGLI

La tutela della prole è l’obiettivo primario del legislatore e del giudice nella regolamentazione della crisi familiare.

AFFIDAMENTO E RESPONSABILITÀ GENITORIALE

Il principio cardine è quello dell’affidamento condiviso, in base al quale entrambi i genitori mantengono l’esercizio della responsabilità genitoriale e partecipano alle decisioni di maggiore interesse per i figli. La deroga a tale principio è possibile solo se l’applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore” [1]. In circostanze eccezionali, il giudice può disporre:

  • L’affidamento esclusivo a un solo genitore, qualora l’altro si dimostri manifestamente inidoneo o carente dal punto di vista educativo [1]. Comportamenti come il totale inadempimento dell’obbligo di mantenimento o l’esercizio discontinuo del diritto di visita possono essere sintomatici di tale inidoneità [1].
  • L’affidamento “super-esclusivo” (art. 337-quater, comma 3, c.c.), che consente al genitore affidatario di assumere da solo anche le decisioni di maggior interesse per i figli, ad esempio in caso di totale irreperibilità dell’altro genitore [1].
  • L’affidamento all’ente (servizi sociali), in situazioni di elevata conflittualità genitoriale o di grave inadeguatezza di entrambi i genitori, con collocamento del minore presso uno di essi [2].

Anche in caso di decadenza dalla responsabilità genitoriale pronunciata dal Tribunale per i Minorenni, l’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli non viene meno [4].

ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE

L’assegnazione del diritto di godimento della casa familiare è un provvedimento finalizzato a tutelare l’interesse dei figli a conservare il proprio habitat domestico, inteso come centro di affetti e consuetudini [5]. Il diritto viene meno se l’assegnatario non vi abita o cessa di abitarvi stabilmente. La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che l’instaurazione di una nuova convivenza o un nuovo matrimonio da parte del genitore assegnatario non comporta la revoca automatica del provvedimento. La decadenza è subordinata a una valutazione del giudice che verifichi la conformità di tale decisione all’interesse preminente del minore [5].

 

ASPETTI ECONOMICI DELLA SEPARAZIONE

MANTENIMENTO DEI FIGLI

Entrambi i genitori sono tenuti a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e alle proprie capacità patrimoniali, tenendo conto delle esigenze attuali dei minori e del tenore di vita goduto in costanza di convivenza [2]. L’obbligo include il versamento di un assegno periodico e la partecipazione alle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, ecc.), la cui ripartizione può essere stabilita in percentuali diverse (es. 60% a carico di un genitore e 40% dell’altro) [6].

ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL CONIUGE

Il coniuge economicamente più debole, che non abbia redditi propri adeguati a conservare il tenore di vita matrimoniale, ha diritto a ricevere un assegno di mantenimento, a condizione che non gli sia stata addebitata la separazione. Tuttavia, la giurisprudenza ha stabilito un importante limite a tale diritto. La Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio: “In tema di crisi familiare, se durante lo stato di separazione il coniuge avente diritto all’assegno di mantenimento instaura un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduce in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, caratterizzato da assistenza morale e materiale tra due partner, viene meno l’obbligo di assistenza materiale da parte del coniuge separato e quindi il diritto all’assegno.” [7] La formazione di un nuovo nucleo familiare, dunque, recide il legame con il modello di vita precedente e fa venir meno il presupposto della solidarietà post-coniugale [7]. Inoltre, l’assegno di mantenimento ha una “natura sostanzialmente alimentare”, il che comporta la sua non disponibilità e l’impossibilità di opporlo in compensazione con altri crediti [8].

 

DIVORZIO

Il divorzio è l’istituto che pone fine definitivamente al vincolo matrimoniale. La legge n. 898/1970 utilizza la terminologia di scioglimento del matrimonio per le unioni civili e di cessazione degli effetti civili per i matrimoni concordatari (celebrati con rito religioso e trascritti). La disciplina, tuttavia, è identica nei presupposti e negli effetti [9].

PRESUPPOSTI PER LA DOMANDA

Per poter chiedere il divorzio, è necessario che la separazione si sia protratta ininterrottamente per un determinato periodo:

  • 12 mesi in caso di separazione giudiziale, a decorrere dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale.
  • 6 mesi in caso di separazione consensuale (anche in caso di negoziazione assistita o accordo davanti all’ufficiale di stato civile) [4].

Un presupposto indefettibile per la proponibilità della domanda di divorzio è che sia intervenuta una pronuncia definitiva sulla separazione. La giurisprudenza è ferma nel ritenere che la domanda di divorzio non possa essere accolta se non sia passata in giudicato la sentenza di separazione giudiziale o non sia stato omologato l’accordo di separazione consensuale. Una domanda presentata prima di tale momento è considerata improponibile [10].

ASSEGNO DIVORZILE

Con il divorzio, il diritto all’assegno di mantenimento viene sostituito dall’eventuale diritto all’assegno divorzile. A differenza del primo, l’assegno divorzile non è più ancorato al tenore di vita matrimoniale. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che esso ha una funzione composita: assistenziale, compensativa e perequativa [11]. La sua attribuzione e quantificazione dipendono da una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, considerando:

  • Il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale.
  • La durata del matrimonio.
  • L’età e le condizioni di salute dell’avente diritto.
  • L’inadeguatezza dei mezzi del richiedente e la sua impossibilità oggettiva di procurarseli [11][12].

La titolarità dell’assegno divorzile non è liberamente disponibile tra le parti. Qualsiasi accordo volto a modificare o revocare l’assegno già riconosciuto dal tribunale richiede un nuovo intervento giudiziale, anche per recepire un’intesa tra gli ex coniugi [13].

 

ACCORDI PATRIMONIALI E TRASFERIMENTI IMMOBILIARI

La giurisprudenza ha riconosciuto ampia autonomia negoziale ai coniugi nella definizione dei loro rapporti economici in sede di separazione e divorzio. Sono considerati validi gli accordi che prevedono trasferimenti immobiliari o la costituzione di diritti reali in favore di un coniuge o dei figli, spesso con funzione solutoria dell’obbligo di mantenimento [14]. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno fornito un chiarimento fondamentale sulla forma e l’efficacia di tali patti: “sono valide le clausole dell’accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento […] il suddetto accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale d’udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell’art. 2699 cod. civ. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, […] valido titolo per la trascrizione a norma dell’art. 2657 cod. civ.” [15] Il verbale di separazione o divorzio che recepisce tali accordi è quindi direttamente trascrivibile nei registri immobiliari, senza la necessità di un successivo atto notarile [15][14].

 

SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE LEGALE

La separazione personale è una delle cause di scioglimento della comunione legale dei beni (art. 191 c.c.). A partire dal momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, il regime di comunione cessa e i beni acquistati successivamente da ciascun coniuge sono di sua proprietà esclusiva [16]. La divisione dei beni che facevano parte della comunione può essere effettuata tramite accordo o con un apposito giudizio di divisione, che segue un rito diverso e non può essere cumulato nel procedimento di divorzio [17][12].

 

FONTI CITATE

1. Tribunale Ordinario Brescia, sez. S3, sentenza n. 3373/2019 (2019)

2. Tribunale Ordinario Lodi, sez. S1, sentenza n. 91/2023 (2023)

3. Tribunale Ordinario Nocera Inferiore, sez. 1, sentenza n. 2007/2018 (2018)

4. Tribunale Ordinario Brescia, sez. S3, sentenza n. 528/2021 (2021)

5. Corte Cost., sentenza n. 308 del 6 agosto 2008 (2008)

6. Tribunale Ordinario Novara, sez. 1, sentenza n. 459/2016 (2016)

7. Cass. Civ., Sez. 1, N. 34728 del 12-12-2023 (2023)

8. Tribunale di Pisa, Sentenza n.1575 del 20 dicembre 2023 (2023)

9. Tribunale Ordinario Ferrara, sez. S1, sentenza n. 379/2017 (2017)

10. Tribunale Ordinario Rovigo, sez. S1, sentenza n. 3/2023 (2023)

11. Cass. Civ., Sez. U, N. 20494 del 24-06-2022 (2022)

12. Tribunale Ordinario Roma, sez. 1, sentenza n. 11472/2020 (2020)

13. Cass. Civ., Sez. 1, N. 10291 del 18-04-2023 (2023)

14. Tribunale Ordinario Gela, sez. CI, sentenza n. 692/2017 (2017)

15. Cass. Civ., Sez. U, N. 21761 del 29-07-2021 (2021)

16. Cass. Civ., Sez. 1, N. 376 del 13-01-2021 (2021)

17. Tribunale Ordinario Avezzano, sez. 1, sentenza n. 702/2015 (2015)

 

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Foto Agenzia Liverani