La risoluzione delle crisi familiari, come la separazione e il divorzio, ha conosciuto negli ultimi anni un’importante evoluzione grazie all’introduzione di strumenti alternativi al tradizionale percorso giudiziale. Tra questi, la negoziazione assistita si è affermata come una procedura efficace, rapida e meno onerosa per i coniugi che intendono definire consensualmente la fine del loro vincolo matrimoniale.

INQUADRAMENTO GENERALE DELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

La negoziazione assistita è stata introdotta nel nostro ordinamento dal Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162 [Cass. Civ., Sez. 2, N. 3888 del 09-02-2023][Cass. Civ., Sez. 2, N. 1202 del 21-01-2020]. Si tratta di uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution) che mira a deflazionare il carico di lavoro degli uffici giudiziari, consentendo alle parti di raggiungere un accordo amichevole al di fuori delle aule di tribunale [Cass. Civ., Sez. 2, N. 3888 del 09-02-2023]. La procedura si fonda su una “convenzione di negoziazione”, un accordo scritto con cui le parti, assistite obbligatoriamente da almeno un avvocato ciascuna, si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere una controversia [Cass. Civ., Sez. 2, N. 3888 del 09-02-2023][Risoluzione n. 65 del 16/07/2015]. A differenza della mediazione, dove un terzo imparziale (il mediatore) facilita il dialogo, nella negoziazione assistita sono gli avvocati a svolgere un ruolo centrale, guidando i propri assistiti verso una soluzione condivisa [Cass. Civ., Sez. 2, N. 3888 del 09-02-2023]. Il legislatore ha previsto tre tipologie di negoziazione assistita: facoltativa, obbligatoria (per specifiche materie come il risarcimento danni da circolazione stradale e le domande di pagamento fino a 50.000 euro) e una procedura specifica, anch’essa facoltativa, per il diritto di famiglia [Cass. Civ., Sez. 2, N. 3888 del 09-02-2023].

 

NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI FAMIGLIA

L’articolo 6 del D.L. n. 132/2014 disciplina specificamente la negoziazione assistita per le “soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio” [DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132][Tribunale Ordinario Salerno, sez. 1, sentenza n. 1611/2018]. Questa procedura rappresenta un’alternativa completa al ricorso congiunto in tribunale, a condizione che vi sia pieno accordo tra i coniugi su tutti gli aspetti della loro crisi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

  • Consensualità: È applicabile solo quando le parti hanno già raggiunto o intendono raggiungere un’intesa su tutte le condizioni.
  • Assistenza Legale Obbligatoria: Ogni coniuge deve essere assistito dal proprio avvocato [DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132].
  • Equiparazione al Provvedimento Giudiziale: L’accordo raggiunto produce gli stessi effetti di un provvedimento del giudice [Risoluzione n. 65 del 16/07/2015][DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132].

 

PROCEDURA DETTAGLIATA

Il procedimento delineato dall’art. 6 del D.L. n. 132/2014 si articola in diverse fasi che coinvolgono le parti, i loro legali e il Pubblico Ministero [Cass. Civ., Sez. 2, N. 1202 del 21-01-2020].

Fase 1: La Convenzione e la Negoziazione I coniugi, tramite i rispettivi avvocati, sottoscrivono la convenzione di negoziazione, con la quale si impegnano a collaborare per trovare una soluzione. Segue la fase di negoziazione vera e propria, durante la quale si definiscono tutti gli aspetti personali e patrimoniali, come l’affidamento e il mantenimento dei figli, l’assegnazione della casa coniugale e l’eventuale assegno per il coniuge.

Fase 2: La Redazione dell’Accordo Una volta raggiunta l’intesa, questa viene formalizzata in un accordo scritto. Tale accordo deve dare atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate sulla possibilità di ricorrere alla mediazione familiare [Cass. Civ., Sez. 2, N. 1202 del 21-01-2020]. Gli avvocati certificano l’autografia delle firme dei loro assistiti e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico [Cass. Civ., Sez. 2, N. 1202 del 21-01-2020].

Fase 3: Il Controllo del Pubblico Ministero L’accordo deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente. Il ruolo del PM varia a seconda della presenza o meno di figli [DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132]:

  • In assenza di figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti: Il PM, se non ravvisa irregolarità, concede il nulla osta [DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132][Tribunale Ordinario Salerno, sez. 1, sentenza n. 1611/2018].
  • In presenza di figli (minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti): L’accordo deve essere trasmesso al PM entro 10 giorni. Questi lo valuta per verificare che risponda all’interesse dei figli. Se l’esito è positivo, rilascia un’autorizzazione [DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132][Tribunale Ordinario Salerno, sez. 1, sentenza n. 1611/2018]. Se, invece, ritiene che l’accordo non tuteli adeguatamente i figli, lo trasmette al Presidente del Tribunale, il quale convoca le parti per ridiscutere i termini [DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132][Tribunale Ordinario Salerno, sez. 1, sentenza n. 1611/2018].

Fase 4: Gli Adempimenti Finali Ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione, l’avvocato ha l’obbligo di trasmettere una copia autenticata dell’accordo all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione (o trascrizione) del matrimonio entro 10 giorni. L’Ufficiale provvederà poi all’annotazione nei registri dello stato civile [Tribunale Ordinario Salerno, sez. 1, sentenza n. 1611/2018][DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132].

 

EFFICACIA DELL’ACCORDO E TRASFERIMENTI IMMOBILIARI

Uno degli aspetti più significativi e dibattuti della negoziazione assistita in ambito familiare riguarda la sua efficacia, specialmente in relazione ai trasferimenti immobiliari.

  • Equiparazione al Provvedimento Giudiziale L’art. 6, comma 3, del D.L. n. 132/2014 stabilisce che “l’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali” [DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132]. Questa equiparazione è fondamentale, poiché conferisce all’accordo la stessa forza di una sentenza di separazione o divorzio [Risoluzione n. 65 del 16/07/2015].
  • Trasferimenti Immobiliari Gli accordi di separazione e divorzio possono contenere patti relativi a trasferimenti di diritti reali immobiliari, spesso funzionali a regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi [Cass. Civ., Sez. U, N. 21761 del 29-07-2021]. La giurisprudenza ha da tempo riconosciuto la validità di tali clausole all’interno dei verbali di separazione omologati dal tribunale [Cass. Civ., Sez. U, N. 21761 del 29-07-2021].

Nella negoziazione assistita, la questione si è posta in termini di trascrivibilità diretta dell’accordo.

  • L’art. 5, comma 3, del D.L. n. 132/2014, che disciplina la negoziazione in generale, prevede che per la trascrizione di atti che la richiedono la sottoscrizione debba essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (es. un notaio) [Cass. Civ., Sez. 2, N. 1202 del 21-01-2020].
  • Tuttavia, alcuni sostenevano che la specialità dell’art. 6 e l’equiparazione dell’accordo a un provvedimento giudiziale rendessero superflua tale autenticazione notarile, essendo sufficiente quella degli avvocati [Cass. Civ., Sez. 2, N. 23851 del 04-08-2023].
  • La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, anche per gli accordi di negoziazione assistita in materia di famiglia contenenti trasferimenti immobiliari, per procedere alla trascrizione è necessaria l’autenticazione delle firme da parte di un pubblico ufficiale, come un notaio [Cass. Civ., Sez. 2, N. 1202 del 21-01-2020].
  • La Riforma Cartabia (D.Lgs. n. 149/2022) ha ulteriormente specificato che “gli eventuali patti di trasferimento immobiliari contenuti nell’accordo hanno effetti obbligatori” [DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149]. Ciò significa che l’accordo crea un obbligo giuridicamente vincolante a trasferire il bene, ma non produce l’effetto traslativo reale immediato, per il quale rimane necessario un successivo atto notarile o, in caso di inadempimento, un’azione giudiziaria ex art. 2932 c.c.

Regime Fiscale Un vantaggio rilevante è l’estensione del regime di favore previsto dall’art. 19 della Legge n. 74/1987. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di negoziazione assistita per separazione e divorzio sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, a condizione che le disposizioni patrimoniali siano funzionali e indispensabili alla risoluzione della crisi coniugale [Risoluzione n. 65 del 16/07/2015].

 

DAL DIVORZIO ALLA NEGOZIAZIONE: TEMPISTICHE E NOVITÀ

La negoziazione assistita può essere utilizzata sia per la separazione che, successivamente, per il divorzio. La legge sul divorzio (L. n. 898/1970) stabilisce i termini per poter presentare la domanda. In caso di separazione consensuale, il termine è di sei mesi ininterrotti [LEGGE 1 dicembre 1970, n. 898]. Tale termine decorre “dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato” [LEGGE 1 dicembre 1970, n. 898]. La giurisprudenza ha confermato che il dies a quo coincide con la data del nulla osta o dell’autorizzazione del Pubblico Ministero [Tribunale Ordinario Napoli Nord, sez. 5, sentenza n. 3273/2023]. La Riforma Cartabia ha introdotto un’altra importante novità: la possibilità per le parti di pattuire, nell’accordo di divorzio, la corresponsione di un assegno una tantum (in un’unica soluzione). In questo caso, la legge affida agli avvocati il compito di certificare l’equità di tale pattuizione [DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149].

 

NEGOZIAZIONE ASSISTITA PER SEPARAZIONE E DIVORZIO

La negoziazione assistita si configura come uno strumento moderno e flessibile, in grado di offrire ai coniugi una via consensuale, rapida e riservata per la gestione della crisi matrimoniale [Tribunale Ordinario Salerno, sez. 1, sentenza n. 1611/2018]. Sebbene presenti alcune complessità, soprattutto in materia di trasferimenti immobiliari che richiedono un’attenta valutazione e l’eventuale intervento di un notaio, i suoi vantaggi in termini di costi, tempi e autonomia delle parti sono innegabili [Tribunale Ordinario Salerno, sez. 1, sentenza n. 1611/2018]. L’equiparazione dell’accordo a un provvedimento giudiziale, unita al controllo di legalità e di merito (in presenza di figli) operato dal Pubblico Ministero, garantisce la piena validità ed efficacia delle soluzioni raggiunte, rendendo la negoziazione assistita una valida e matura alternativa al percorso giurisdizionale.

 

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Foto Agenzia Liverani