L’assegno divorzile rappresenta uno degli istituti più complessi e dibattuti del diritto di famiglia italiano. Disciplinato dall’articolo 5, comma 6, della Legge n. 898 del 1970, esso consiste in una prestazione economica periodica che, a seguito dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, un ex coniuge è tenuto a versare all’altro qualora quest’ultimo non disponga di “mezzi adeguati” o non possa procurarseli per “ragioni oggettive” [LEGGE 1 dicembre 1970, n. 898]. La sua funzione e i criteri per la sua determinazione sono stati oggetto di una profonda evoluzione giurisprudenziale, culminata con l’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
EVOLUZIONE DELLA FUNZIONE DELL’ASSEGNO DIVORZILE: DAL TENORE DI VITA ALL’AUTOSUFFICIENZA E ALLA FUNZIONE COMPOSITA
Per comprendere appieno la portata attuale dell’assegno divorzile, è necessario ripercorrere le tappe fondamentali della sua interpretazione giurisprudenziale.
- L’Orientamento Tradizionale: Il Tenore di Vita (Cass. S.U. n. 11490/1990) Per quasi un trentennio, l’orientamento dominante, inaugurato dalle Sezioni Unite nel 1990, ha attribuito all’assegno una funzione prevalentemente assistenziale [Corte d’Appello L’Aquila, sez. 1, sentenza n. 28/2019]. Il parametro di riferimento per valutare l’adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente era il “tenore di vita” goduto in costanza di matrimonio [Cass. Civ., Sez. 1, N. 1119 del 20-01-2020][Corte d’Appello L’Aquila, sez. 1, sentenza n. 28/2019][Tribunale Ordinario Nola, sez. 2A, sentenza n. 951/2017][Tribunale Ordinario Velletri, sez. 1, sentenza n. 1123/2016][Tribunale Ordinario Avellino, sez. 1, sentenza n. 1521/2016]. L’obiettivo era evitare un apprezzabile deterioramento delle condizioni economiche del coniuge più debole a causa del divorzio [Corte d’Appello L’Aquila, sez. 1, sentenza n. 28/2019]. L’accertamento si articolava in due fasi distinte:
- Fase dell’ an debeatur: Verifica dell’inadeguatezza dei mezzi del richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello matrimoniale [Tribunale Ordinario Nola, sez. 2A, sentenza n. 951/2017].
- Fase del quantum debeatur: In caso di esito positivo della prima fase, si procedeva alla quantificazione dell’assegno, bilanciando il parametro del tenore di vita con gli altri criteri legali (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo alla vita familiare, etc.) [Tribunale Ordinario Nola, sez. 2A, sentenza n. 951/2017][Tribunale Ordinario Avellino, sez. 1, sentenza n. 1521/2016].
- La Svolta del 2017: Il Principio di Autoresponsabilità (Cass. n. 11504/2017) Con una decisione dirompente, la Corte di Cassazione nel 2017 ha abbandonato il criterio del tenore di vita, introducendo come nuovo parametro di riferimento il principio dell’indipendenza o autosufficienza economica del coniuge richiedente [Cass. Civ., Sez. 1, N. 4523 del 14-02-2019][Tribunale Ordinario Novara, sez. 1, sentenza n. 301/2018][Tribunale Ordinario Santa Maria Capua Vetere, sez. 1, sentenza n. 3084/2023]. In questa prospettiva, lo scioglimento del matrimonio segnava la fine di ogni legame, imponendo a ciascun ex coniuge di rendersi economicamente autonomo [Tribunale Ordinario Bari, sez. 1, sentenza n. 1502/2020][Tribunale Ordinario Bari, sez. 1, sentenza n. 1501/2023]. L’assegno assumeva una funzione puramente assistenziale, destinata a soccorrere solo chi fosse privo dei mezzi per raggiungere tale autosufficienza [Tribunale Ordinario Santa Maria Capua Vetere, sez. 1, sentenza n. 3084/2023]. Gli indici per valutare l’indipendenza economica includevano il possesso di redditi, patrimoni, capacità lavorative e la disponibilità di un’abitazione [Tribunale Ordinario Novara, sez. 1, sentenza n. 301/2018][Tribunale Ordinario Bari, sez. 1, sentenza n. 1501/2023][Tribunale Ordinario Monza, sez. 4, sentenza n. 205/2019].
- L’Approdo delle Sezioni Unite del 2018: La Funzione Composita (Cass. S.U. n. 18287/2018) Sollecitate dall’ampio dibattito suscitato dalla sentenza del 2017, le Sezioni Unite sono nuovamente intervenute nel 2018, offrendo una sintesi e un superamento dei precedenti orientamenti. La sentenza n. 18287/2018 ha stabilito che l’assegno divorzile ha una natura composita, con una triplice funzione: assistenziale, perequativa e compensativa [Cass. Civ., Sez. 1, N. 1119 del 20-01-2020][Cass. Civ., Sez. 1, N. 4523 del 14-02-2019][Cass. Civ., Sez. U, N. 6229 del 07-03-2024][Cass. Civ., Sez. U, N. 20494 del 24-06-2022][Cass. Civ., Sez. 1, N. 9144 del 31-03-2023][Tribunale Ordinario Bari, sez. 1, sentenza n. 1502/2020][Tribunale Ordinario Bari, sez. 1, sentenza n. 1501/2023][Tribunale Ordinario Monza, sez. 4, sentenza n. 205/2019][Tribunale Ordinario Santa Maria Capua Vetere, sez. 1, sentenza n. 3084/2023].
“ai sensi dell’art. 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la legge n. 74 del 1987, il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione…” [Tribunale Ordinario Bari, sez. 1, sentenza n. 1502/2020][Tribunale Ordinario Bari, sez. 1, sentenza n. 1501/2023].
Questa pronuncia ha superato la rigida distinzione tra la fase dell’ an e quella del quantum, stabilendo che tutti i criteri elencati dall’art. 5, comma 6, sono “equiordinati” e devono essere utilizzati congiuntamente sia per decidere se l’assegno spetti, sia per determinarne l’importo [Cass. Civ., Sez. U, N. 20494 del 24-06-2022][Cass. Civ., Sez. 1, N. 9144 del 31-03-2023].
CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE E LA DETERMINAZIONE DELL’ASSEGNO DIVORZILE
Alla luce dell’orientamento delle Sezioni Unite del 2018, il giudice deve condurre una valutazione complessa e comparativa, basata sui seguenti criteri [LEGGE 1 dicembre 1970, n. 898]:
- Valutazione Comparativa delle Condizioni Economico-Patrimoniali: È il punto di partenza per accertare l’esistenza di uno squilibrio significativo tra le posizioni degli ex coniugi [Cass. Civ., Sez. 1, N. 4523 del 14-02-2019][Cass. Civ., Sez. U, N. 6229 del 07-03-2024][Cass. Civ., Sez. U, N. 20494 del 24-06-2022][Tribunale Ordinario Lecco, sez. S1, sentenza n. 475/2020][Tribunale Ordinario Santa Maria Capua Vetere, sez. 1, sentenza n. 3084/2023].
- Contributo alla Conduzione Familiare e alla Formazione del Patrimonio: Questo è il cuore della funzione compensativo-perequativa. Il giudice deve valutare il contributo personale ed economico fornito da ciascun coniuge alla vita familiare e alla formazione del patrimonio, sia comune che personale dell’altro [Cass. Civ., Sez. 1, N. 4523 del 14-02-2019][Cass. Civ., Sez. U, N. 6229 del 07-03-2024][Cass. Civ., Sez. U, N. 35969 del 27-12-2023][Cass. Civ., Sez. U, N. 20494 del 24-06-2022][Cass. Civ., Sez. 1, N. 9144 del 31-03-2023][Tribunale Ordinario Bari, sez. 1, sentenza n. 1502/2020][Tribunale Ordinario Bari, sez. 1, sentenza n. 1501/2023]. L’assegno serve a “compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato” [Cass. Civ., Sez. 1, N. 9144 del 31-03-2023], in particolare per aver rinunciato a “realistiche occasioni professionali-reddituali” per dedicarsi alla famiglia [Cass. Civ., Sez. 1, N. 9144 del 31-03-2023]. L’onere di dimostrare tale contributo e sacrificio spetta al coniuge richiedente [Cass. Civ., Sez. 1, N. 9144 del 31-03-2023].
- Durata del Matrimonio: È un fattore cruciale per ponderare l’entità del contributo e dei sacrifici compiuti [Cass. Civ., Sez. 1, N. 1119 del 20-01-2020][Cass. Civ., Sez. 1, N. 4523 del 14-02-2019][Cass. Civ., Sez. U, N. 35969 del 27-12-2023][Cass. Civ., Sez. U, N. 20494 del 24-06-2022]. Una lunga durata del matrimonio può giustificare il riconoscimento dell’assegno anche in presenza di un’apparente autosufficienza economica, se lo squilibrio patrimoniale è riconducibile a scelte di vita condivise [Cass. Civ., Sez. U, N. 35969 del 27-12-2023].
- Età dell’Avente Diritto: Rileva per valutare le concrete possibilità di reinserimento nel mondo del lavoro [Cass. Civ., Sez. 1, N. 1119 del 20-01-2020][Cass. Civ., Sez. 1, N. 4523 del 14-02-2019][Tribunale Ordinario Bari, sez. 1, sentenza n. 1502/2020][Tribunale Ordinario Bari, sez. 1, sentenza n. 1501/2023][Tribunale Ordinario Lecco, sez. S1, sentenza n. 475/2020].
- Ragioni della Decisione: Questo criterio, pur presente nella norma, ha oggi un ruolo più marginale, legato a profili quasi “risarcitori” [Corte d’Appello L’Aquila, sez. 1, sentenza n. 28/2019].
Il presupposto fondamentale resta l’inadeguatezza dei mezzi o l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive [LEGGE 1 dicembre 1970, n. 898]. Tuttavia, questo non è più un giudizio astratto sull’autosufficienza, ma una valutazione concreta che tiene conto dello squilibrio economico causato dalle scelte di vita matrimoniali e dal contributo dato alla famiglia [Cass. Civ., Sez. U, N. 6229 del 07-03-2024][Cass. Civ., Sez. U, N. 35969 del 27-12-2023][Tribunale Ordinario Lecco, sez. S1, sentenza n. 475/2020].
DISTINZIONE CON L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN SEDE DI SEPARAZIONE
È importante non confondere l’assegno divorzile con l’assegno di mantenimento previsto in caso di separazione. Quest’ultimo, disciplinato dall’art. 156 c.c., ha una funzione prevalentemente assistenziale e conservativa, volta a garantire al coniuge economicamente più debole un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio, in virtù del permanere, seppur attenuato, del dovere di solidarietà coniugale [Cass. Civ., Sez. 1, N. 34728 del 12-12-2023]. L’assegno divorzile, invece, interviene dopo la definitiva rottura del vincolo e risponde alla più complessa logica assistenziale e compensativo-perequativa descritta [Cass. Civ., Sez. 1, N. 34728 del 12-12-2023].
MODALITÀ DI CORRESPONSIONE E ASPETTI FISCALI
L’assegno divorzile è di norma corrisposto periodicamente [LEGGE 1 dicembre 1970, n. 898]. Tuttavia, l’art. 5, comma 8, della Legge n. 898/1970 prevede la possibilità che, su accordo delle parti, la corresponsione avvenga in un’unica soluzione (una tantum), qualora il tribunale la ritenga equa [Risoluzione n. 153 del 11/06/2009][LEGGE 1 dicembre 1970, n. 898]. Tale soluzione preclude la possibilità di avanzare future pretese economiche [Risoluzione n. 153 del 11/06/2009][LEGGE 1 dicembre 1970, n. 898]. Le modalità di corresponsione hanno importanti riflessi fiscali [Risoluzione n. 153 del 11/06/2009]:
- Assegni Periodici: Sono deducibili dal reddito complessivo del coniuge erogante e costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente per il coniuge percipiente [Risoluzione n. 153 del 11/06/2009].
- Assegno Una Tantum: Non è deducibile per chi lo corrisponde e non è tassabile per chi lo riceve, in quanto considerato una transazione definitiva sui rapporti patrimoniali pregressi [Risoluzione n. 153 del 11/06/2009].
DIRITTI CONNESSI: QUOTA DEL TFR
L’art. 12-bis della Legge n. 898/1970 riconosce un ulteriore diritto al coniuge titolare di assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze [LEGGE 1 dicembre 1970, n. 898]. Questi ha diritto a una quota del trattamento di fine rapporto (TFR) percepito dall’altro coniuge. La percentuale è pari al 40% dell’indennità totale, calcolata con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio [LEGGE 1 dicembre 1970, n. 898]. Le Sezioni Unite hanno recentemente ribadito che il fondamento di tale diritto è il medesimo dell’assegno divorzile, rispondendo alle stesse finalità assistenziali e perequativo-compensative [Cass. Civ., Sez. U, N. 6229 del 07-03-2024].
ASSEGNO DIVORZILE
In conclusione, l’assegno divorzile si configura oggi come uno strumento flessibile, volto a riequilibrare le posizioni economiche degli ex coniugi non solo in un’ottica di assistenza al soggetto debole, ma anche di giusto riconoscimento del contributo e dei sacrifici che hanno caratterizzato la vita matrimoniale, in attuazione del principio costituzionale di solidarietà post-coniugale [Cass. Civ., Sez. 1, N. 1119 del 20-01-2020][Cass. Civ., Sez. U, N. 6229 del 07-03-2024][Cass. Civ., Sez. 1, N. 9144 del 31-03-2023].
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