AFFIDAMENTO CONDIVISO COME SCELTA PREFERENZIALE
La disciplina dell’affidamento dei figli minori in caso di separazione o divorzio è il risultato della riforma attuata con il decreto legislativo n. 154 del 2013 con il quale sono stati introdotti gli articoli 337 bis e seguenti del codice civile. L’ambito di applicazione della normativa, però, non è limitato alle ipotesi di scioglimento del matrimonio o separazione, ma mira a regolare anche i procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio.
In particolare, l’articolo 337 ter stabilisce che “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”, disponendo poi al secondo comma che, per realizzare tale finalità “il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa”. Di conseguenza, il regime ordinario in caso di separazione o divorzio, nonché di affido dei figli nati fuori dal matrimonio è costituito dall’affidamento condiviso: la responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente e i genitori adotteranno concordemente le scelte relative alla vita del minore che possono essere definite di straordinaria amministrazione, mentre con riferimento alle questioni attinenti la vita quotidiana, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata anche separatamente.
AFFIDAMENTO ESCLUSIVO COME EXTREMA RATIO
Nel nostro ordinamento, quindi, il regime dell’affidamento esclusivo è considerato un’ipotesi residuale ed eccezionale, limitata alla presenza di determinate motivazioni. Sul punto l’orientamento della Corte di Legittimità è particolarmente rigoroso, laddove stabilisce che la regola dell’affidamento condiviso possa essere derogata “solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore“, con la duplice conseguenza che l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell’altro genitore” (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza n. 24526 del 2.12.2010).
DISTINZIONE TRA AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO
Il concetto di affidamento dev’essere, tuttavia, tenuto distinto da quello di collocamento: infatti, anche in regime di affidamento condiviso, non è detto che ciascun genitore trascorra con i propri figli esattamente lo stesso tempo dell’altro. Il giudice, con il provvedimento che dispone l’affido condiviso, individuerà altresì il genitore presso il quale sarà fissata la residenza del minore. In particolare, la scelta più diffusa, in quanto ritenuta maggiormente idonea a garantire gli interessi dei minori, è quella c.d. del collocamento prevalente: il minore di fatto vivrà abitualmente con uno dei due genitori e verranno stabiliti i periodi di permanenza con l’altro genitore.
Ben più rara è invece l’applicazione del c.d. collocamento paritario, modello che prevede la permanenza del minore presso ciascun genitore in tempi uguali – o per lo meno equipollenti – e alternati.
ASSEGNO DI MANTENIMENTO
Tra i principali obblighi dei genitori nei confronti dei figli vi è quello di mantenerli e provvedere a tutte le loro necessità: tale dovere permane naturalmente anche nel caso di separazione, divorzio ovvero di divisione dei genitori non coniugati. Più precisamente, quindi, il genitore non collocatario e che quindi trascorrerà verosimilmente meno tempo con il minore, dovrà corrispondere all’altro un contributo al mantenimento della prole, sotto forma di assegno mensile, volto a coprire le spese ordinarie, ossia relative ai bisogni quotidiani del minore, quali ad esempio l’abbigliamento, il materiale scolastico, i trasporti.
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