Nel diritto di famiglia italiano, il principio cardine in materia di affidamento dei figli in caso di crisi della coppia genitoriale è quello dell’affidamento condiviso. Introdotto con la Legge n. 54/2006 [Tribunale Ordinario Torino, sez. 7, sentenza n. 3834/2018] e oggi disciplinato dall’art. 337-ter del Codice Civile [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262], tale regime mira a garantire al minore il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, i quali continuano a esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262]. Tuttavia, l’ordinamento prevede delle deroghe a questa regola generale, applicabili quando l’affidamento condiviso si riveli “contrario all’interesse del minore” [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262][DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154]. In questo contesto si inseriscono l’affidamento esclusivo e, come sua evoluzione giurisprudenziale, l’affidamento super esclusivo, noto anche come “esclusivo rafforzato” [Tribunale Ordinario Bari, sez. 1, sentenza n. 1505/2023][Tribunale Ordinario Bari, sez. 1, sentenza n. 646/2023].
DAL PRINCIPIO GENERALE ALLA DEROGA: AFFIDAMENTO ESCLUSIVO
L’articolo 337-quater del Codice Civile stabilisce che il giudice può disporre l’affidamento dei figli a un solo genitore con provvedimento motivato [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262][DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154]. La giurisprudenza ha chiarito che tale decisione deve fondarsi su una “condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa” dell’altro genitore, tale da rendere l’affidamento condiviso concretamente pregiudizievole per il minore [Tribunale Ordinario Bari, sez. 1, sentenza n. 646/2023]. Esempi tipici includono l’oggettiva lontananza, il sostanziale disinteresse per le esigenze di cura, istruzione ed educazione del figlio, la violazione reiterata degli obblighi di mantenimento o la discontinuità nell’esercizio del diritto di visita [Tribunale Ordinario Brescia, sez. SF, sentenza n. 2944/2021][Tribunale Ordinario Bari, sez. 1, sentenza n. 646/2023]. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che, nel regime di affidamento esclusivo “ordinario”, la titolarità e l’esercizio della responsabilità genitoriale non coincidono perfettamente. Sebbene il genitore affidatario eserciti in via esclusiva la responsabilità, le decisioni di maggiore interesse per i figli devono, di norma, essere ancora adottate da entrambi i genitori [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262][DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154][Tribunale Ordinario Bari, sez. 1, sentenza n. 646/2023]. L’art. 337-quater, comma 3, c.c. recita infatti:
Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262].
Questa disposizione lascia al genitore non affidatario un ruolo attivo nelle scelte cruciali per la vita del figlio, quali quelle relative all’istruzione, all’educazione e alla salute [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262].
GENESI GIURISPRUDENZIALE DELL’AFFIDAMENTO SUPER ESCLUSIVO
È proprio dall’interpretazione dell’inciso “salvo che non sia diversamente stabilito”, contenuto nel citato art. 337-quater c.c., che la giurisprudenza ha elaborato la figura dell’affidamento super esclusivo o rafforzato [Tribunale Ordinario Bari, sez. 1, sentenza n. 1505/2023][Tribunale Ordinario Torino, sez. 7, sentenza n. 3834/2018][Tribunale Ordinario Bari, sez. 1, sentenza n. 646/2023]. I tribunali hanno riconosciuto in questa clausola di riserva la facoltà per il giudice di derogare anche alla regola della condivisione delle decisioni di maggiore interesse, concentrando l’intero esercizio della responsabilità genitoriale in capo a un solo genitore [Tribunale Ordinario Torino, sez. 7, sentenza n. 882/2018][Tribunale Ordinario Torino, sez. 7, sentenza n. 999/2018][Tribunale Ordinario Barcellona Pozzo di Gotto, sez. 1, sentenza n. 689/2023]. L’affidamento super esclusivo rappresenta, quindi, una forma ancora più restrittiva di affidamento monogenitoriale, che si rende necessaria in situazioni di “estrema criticità” [Tribunale Ordinario Torino, sez. 7, sentenza n. 882/2018][Tribunale Ordinario Torino, sez. 7, sentenza n. 999/2018][Tribunale Ordinario Torino, sez. 7, sentenza n. 3834/2018]. La sua finalità è quella di evitare che la necessità di interpellare il genitore non affidatario per l’assunzione di decisioni fondamentali possa “paralizzare o rendere estremamente difficoltosa la gestione del minore”, con conseguente pregiudizio per quest’ultimo [Tribunale Ordinario Bari, sez. 1, sentenza n. 1505/2023][Tribunale Ordinario Bari, sez. 1, sentenza n. 646/2023].
PRESUPPOSTI APPLICATIVI: QUANDO SI RICORRE ALL’AFFIDAMENTO RAFFORZATO
L’adozione di un regime così gravoso è riservata a fattispecie caratterizzate da una grave e comprovata inadeguatezza di uno dei genitori. Le sentenze di merito e di legittimità hanno individuato una serie di circostanze che possono giustificare tale misura, tra cui:
- Totale assenza e disinteresse del genitore: Quando un genitore si disinteressa completamente del figlio, rendendosi di fatto assente dalla sua vita e inadempiente ai propri doveri, come l’obbligo di mantenimento [Tribunale Ordinario Bari, sez. 1, sentenza n. 1505/2023][Tribunale Ordinario Bari, sez. 1, sentenza n. 646/2023].
- Irreperibilità e difficoltà di comunicazione: Nei casi in cui il genitore non affidatario sia di difficile reperibilità, rendendo materialmente impossibile la consultazione per le decisioni importanti [Tribunale Ordinario Bari, sez. 1, sentenza n. 1505/2023][Tribunale Ordinario Brescia, sez. SF, sentenza n. 2944/2021][Tribunale Ordinario Bari, sez. 1, sentenza n. 646/2023].
- Grave conflittualità pregiudizievole: Una conflittualità genitoriale talmente elevata da tradursi nell’impossibilità di qualsiasi forma di collaborazione e da porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psicofisico del minore [Tribunale Ordinario Bari, sez. 1, sentenza n. 1505/2023].
- Condotte gravemente pregiudizievoli: Comportamenti del genitore che si rivelano talmente dannosi da impedire al minore di vivere una condizione serena ed equilibrata [Tribunale Ordinario Torino, sez. 7, sentenza n. 882/2018][Tribunale Ordinario Torino, sez. 7, sentenza n. 999/2018][Tribunale Ordinario Torino, sez. 7, sentenza n. 3834/2018].
- Incapacità di valutazione: Quando un genitore, a causa della carenza di rapporti con il figlio, non è più in grado di valutarne le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni, rendendo irrealistico e potenzialmente dannoso un suo coinvolgimento decisionale [Tribunale Ordinario Barcellona Pozzo di Gotto, sez. 1, sentenza n. 689/2023][Tribunale Ordinario Brescia, sez. SF, sentenza n. 2944/2021].
Il giudice, pertanto, deve compiere un giudizio prognostico basato su elementi concreti, valutando la capacità del genitore di crescere ed educare il figlio e individuando la soluzione che assicuri il “migliore sviluppo possibile della personalità del minore” [Tribunale Ordinario Torino, sez. 7, sentenza n. 882/2018][Tribunale Ordinario Torino, sez. 7, sentenza n. 999/2018].
EFFETTI E LIMITI DEL REGIME SUPER ESCLUSIVO
La conseguenza principale dell’affidamento super esclusivo è l’attribuzione al solo genitore affidatario del potere di assumere in autonomia tutte le decisioni relative al figlio, comprese quelle di maggiore interesse [Tribunale Ordinario Barcellona Pozzo di Gotto, sez. 1, sentenza n. 689/2023][Tribunale Ordinario Brescia, sez. SF, sentenza n. 2944/2021]. Questo include, ad esempio, le scelte relative alla scuola, ai trattamenti sanitari e al rilascio di documenti validi per l’espatrio [Tribunale Ordinario Brescia, sez. SF, sentenza n. 2944/2021]. Spesso, data la gravità delle situazioni sottostanti, a questo regime si accompagna una limitazione del diritto di visita del genitore non affidatario. Il tribunale può disporre che gli incontri avvengano in forma protetta, in luoghi neutri e con la supervisione dei Servizi Sociali, al fine di monitorare e, se possibile, favorire un percorso di miglioramento della relazione genitore-figlio [Tribunale Ordinario Bari, sez. 1, sentenza n. 1505/2023][Tribunale Ordinario Bari, sez. 1, sentenza n. 646/2023]. Tuttavia, è cruciale evidenziare che nemmeno l’affidamento super esclusivo cancella completamente la figura dell’altro genitore. L’ultimo comma dell’art. 337-quater c.c. sancisce un principio inderogabile:
Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262].
Questo “diritto-dovere di vigilanza” rappresenta l’ultimo presidio a tutela della bigenitorialità [Tribunale Ordinario Torino, sez. 7, sentenza n. 882/2018][Tribunale Ordinario Torino, sez. 7, sentenza n. 999/2018][Tribunale Ordinario Torino, sez. 7, sentenza n. 3834/2018]. Esso consente al genitore estromesso dalle decisioni di monitorare l’operato dell’affidatario e di attivare un controllo giurisdizionale qualora ritenga che le scelte compiute siano dannose per il figlio [Tribunale Ordinario Bari, sez. 1, sentenza n. 646/2023]. La posizione dei genitori, infatti, non si configura come un diritto potestativo, ma come un munus, un ufficio da esercitare esclusivamente nell’interesse superiore del minore [Tribunale Ordinario Torino, sez. 7, sentenza n. 882/2018][Tribunale Ordinario Torino, sez. 7, sentenza n. 999/2018]. In conclusione, l’affidamento super esclusivo si configura come un istituto eccezionale, un’extrema ratio a cui il giudice può ricorrere solo in presenza di circostanze di particolare gravità che rendono non solo l’affidamento condiviso, ma anche quello esclusivo “ordinario”, contrario all’interesse del minore. Pur concentrando ogni potere decisionale in un unico genitore per garantire una gestione efficace e non pregiudizievole della vita del figlio, esso non annulla la titolarità della responsabilità genitoriale dell’altro, il quale conserva un fondamentale potere di vigilanza e di ricorso all’autorità giudiziaria a protezione del benessere della prole.
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