Nel diritto di famiglia, uno dei pilastri fondamentali è il principio della bigenitorialità, inteso come il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, anche in seguito alla crisi della coppia [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262][LEGGE 8 febbraio 2006, n. 54]. Questo diritto, sancito dall’articolo 337-ter del Codice Civile, è posto a presidio dell’interesse superiore del minore, che deve poter ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambe le figure genitoriali [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262][Corte Cost., sentenza n. 68 del 28 maggio 2025][Corte Cost., sentenza n. 68 del 28 maggio 2025]. Da questo principio discende, in via speculare, un “diritto-dovere” di visita per il genitore non collocatario. Ma cosa accade quando questo genitore si sottrae volontariamente ai suoi doveri di frequentazione? Può il sistema giudiziario obbligarlo a vedere il figlio? La risposta, fornita dalla Corte di Cassazione, è controintuitiva e merita un’analisi approfondita: no, il dovere di visita non è coercibile.
PRINCIPIO DELLA BIGENITORIALITÀ E INTERESSE SUPERIORE DEL MINORE
Il quadro normativo italiano, in linea con le convenzioni internazionali, pone al centro della disciplina sui rapporti genitori-figli l’esclusivo interesse morale e materiale della prole [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262][Tribunale Ordinario Messina, sez. 1, sentenza n. 118/2019]. La Legge n. 54/2006 ha introdotto l’affidamento condiviso come regime prioritario, proprio per garantire al minore una “presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi” [Tribunale Ordinario Siracusa, sez. 1, sentenza n. 1511/2021][Tribunale Ordinario Siracusa, sez. 1, sentenza n. 780/2021][Cass. Civ., Sez. 1, N. 6471 del 06-03-2020]. L’articolo 337-ter del Codice Civile stabilisce che:
Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262].
A questo diritto del figlio corrisponde un complesso di doveri genitoriali, che non vengono meno con la fine della convivenza [Tribunale Ordinario Pavia, sez. S2, sentenza n. 1050/2023][Tribunale Ordinario Messina, sez. 1, sentenza n. 118/2019]. Il genitore non collocatario è chiamato a partecipare attivamente alla vita del figlio, non solo attraverso il mantenimento economico, ma anche e soprattutto attraverso una presenza costante e significativa. L’intuito suggerirebbe, quindi, che un comportamento omissivo da parte del genitore, che si rifiuta di frequentare il figlio, debba essere sanzionato con strumenti che ne impongano coattivamente l’adempimento.
SENTENZA DELLA CASSAZIONE: NON COERCIBILITÀ DEL DIRITTO-DOVERE DI VISITA
Con una pronuncia di fondamentale importanza (sentenza n. 6471 del 6 marzo 2020), la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito in modo definitivo la natura del diritto-dovere di visita del genitore non collocatario, escludendone la coercibilità in via diretta o indiretta [Cass. Civ., Sez. 1, N. 6471 del 06-03-2020][Cass. Civ., Sez. 1, N. 6471 del 06-03-2020]. La Corte opera una distinzione cruciale tra la declinazione “attiva” (diritto) e “passiva” (dovere) di questa posizione giuridica [Cass. Civ., Sez. 1, N. 6471 del 06-03-2020][Cass. Civ., Sez. 1, N. 6471 del 06-03-2020]:
- Il Diritto di Visita (Declinazione Attiva): In quanto diritto, esso è tutelabile nei confronti delle inadempienze dell’altro genitore. Se il genitore collocatario ostacola le visite, il genitore non collocatario può ricorrere al giudice e attivare gli strumenti previsti dall’art. 709-ter c.p.c. (ammonimento, risarcimento, sanzione pecuniaria). Tuttavia, essendo un diritto, è anche “abdicabile dal titolare” [Cass. Civ., Sez. 1, N. 6471 del 06-03-2020].
- Il Dovere di Visita (Declinazione Passiva): In quanto dovere, esso è finalizzato a favorire la crescita equilibrata del figlio. Ciononostante, la sua osservanza è fondata sulla “autonoma e spontanea osservanza dell’interessato” e, pertanto, “non è esercitabile in via coattiva dall’altro genitore, in proprio o quale rappresentante legale del minore” [Cass. Civ., Sez. 1, N. 6471 del 06-03-2020].
La Cassazione ha escluso l’applicabilità dell’art. 614-bis c.p.c. (misura di coercizione indiretta, o astreinte), che prevede una sanzione pecuniaria per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione di un provvedimento di condanna. La Corte ha stabilito che il diritto-dovere di visita, pur potendo essere regolamentato nei tempi e nei modi, non può costituire l’oggetto di una “condanna ad un facere sia pure infungibile” [Cass. Civ., Sez. 1, N. 6471 del 06-03-2020][Cass. Civ., Sez. 1, N. 6471 del 06-03-2020]. Il ragionamento della Corte si fonda su una considerazione preminente legata all’interesse del minore. Imporre una sanzione economica per costringere un genitore a frequentare il figlio si porrebbe in “evidente contrasto con l’interesse del minore il quale viene a subire in tal modo una monetizzazione preventiva e una conseguente grave banalizzazione di un dovere essenziale del genitore nei suoi confronti” [Cass. Civ., Sez. 1, N. 6471 del 06-03-2020][Cass. Civ., Sez. 1, N. 6471 del 06-03-2020]. Una relazione affettiva, per essere autentica e benefica, non può essere costruita sulla coercizione. Un incontro forzato con un genitore disinteressato o ostile potrebbe rivelarsi più dannoso per l’equilibrio psicofisico del bambino rispetto all’assenza stessa.
CONSEGUENZE DEL DISINTERESSE DEL GENITORE: OLTRE LA COERCIZIONE
L’impossibilità di obbligare un genitore a vedere il figlio non significa che il suo comportamento omissivo sia privo di conseguenze legali. L’ordinamento prevede, infatti, altri strumenti per sanzionare tale condotta e tutelare il minore.
1. L’Illecito Endofamiliare e il Risarcimento del Danno La giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, ha consolidato il principio secondo cui il disinteresse prolungato e ingiustificato di un genitore nei confronti del figlio integra una violazione dei doveri genitoriali (artt. 147, 315-bis c.c.) e lede diritti costituzionalmente garantiti della persona (artt. 2 e 30 Cost.) [Tribunale di Trento, Sentenza n.138 del 31 gennaio 2024][Tribunale Ordinario Sassari, sez. 1, sentenza n. 670/2022]. Tale condotta configura un “illecito endofamiliare” e può dare luogo a un’autonoma azione per il risarcimento del danno non patrimoniale (danno esistenziale) sofferto dal figlio [Tribunale di Trento, Sentenza n.138 del 31 gennaio 2024]. Come affermato dalla Cassazione, il disinteresse di un genitore “determini un vulnus, dalle conseguenze di entità rimarchevole ed anche, purtroppo, ineliminabili, a quei diritti che, scaturendo dal rapporto di filiazione, trovano nella carta costituzionale […] un elevato grado di riconoscimento e di tutela” [Tribunale Ordinario Sassari, sez. 1, sentenza n. 670/2022]. Il risarcimento, liquidato in via equitativa, non “ripaga” l’assenza affettiva, ma rappresenta una sanzione per l’illecito e un riconoscimento della sofferenza patita dal figlio.
2. Modifica delle Condizioni di Affidamento La condotta del genitore che si disinteressa del figlio è un elemento cruciale che il giudice deve valutare nella regolamentazione dell’affidamento. Sebbene l’affidamento condiviso sia la regola, esso presuppone una concreta e fattiva partecipazione di entrambi i genitori alla vita del minore [Tribunale Ordinario Rieti, sez. 1, sentenza n. 599/2018]. Un comportamento di totale disinteresse o un allontanamento ingiustificato rende di fatto impossibile l’attuazione di un progetto di affido condiviso [Tribunale Ordinario Rieti, sez. 1, sentenza n. 599/2018]. In tali circostanze, il giudice può disporre, con provvedimento motivato, l’affidamento esclusivo del minore al genitore presente e accudente, ritenendo l’affidamento all’altro “contrario all’interesse del minore” (art. 337-quater c.c.) [Tribunale Ordinario Rieti, sez. 1, sentenza n. 599/2018][Tribunale Ordinario Roma, sez. 1, sentenza n. 10862/2017][Tribunale Ordinario Messina, sez. 1, sentenza n. 118/2019].
3. Decadenza dalla Responsabilità Genitoriale Nei casi più gravi, la violazione o la trascuratezza dei doveri genitoriali può portare alla pronuncia della decadenza dalla responsabilità genitoriale, ai sensi dell’art. 330 c.c. [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262]. Questa misura, la più drastica prevista dall’ordinamento, viene adottata quando il genitore “viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio” [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262]. L’indisponibilità a seguire percorsi di recupero della genitorialità e un’assenza prolungata e dannosa possono costituire i presupposti per tale pronuncia [Tribunale Ordinario Napoli Nord, sez. 5, sentenza n. 700/2020].
TUTELA DELL’INTERESSE DEL MINORE TRA SPONTANEITÀ E SANZIONE
La posizione della Corte di Cassazione, sebbene a prima vista possa apparire come una lacuna di tutela, si rivela, a un’analisi più attenta, profondamente garantista nei confronti del minore. Il sistema giuridico riconosce che una relazione genitoriale sana e costruttiva non può essere imposta con la forza. La qualità del tempo trascorso insieme e l’autenticità del legame affettivo sono elementi imprescindibili per il benessere del bambino, che una visita coatta non potrebbe mai assicurare [Tribunale Ordinario Forli, sez. FM, sentenza n. 524/2020][Tribunale Ordinario Pavia, sez. S2, sentenza n. 1050/2023]. L’ordinamento, quindi, sceglie una via diversa: non obbliga il “facere” infungibile della visita, ma sanziona le conseguenze dannose della sua omissione. Attraverso il risarcimento del danno per illecito endofamiliare, la modifica del regime di affidamento e, nei casi estremi, la , il diritto interviene per censurare il genitore inadempiente e per riorganizzare l’assetto dei rapporti familiari in modo da rispecchiare la realtà fattuale, sempre ponendo al centro la protezione e l’interesse superiore del figlio [Tribunale Ordinario Siracusa, sez. 1, sentenza n. 1511/2021][Tribunale Ordinario Siracusa, sez. 1, sentenza n. 780/2021].
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