Ricostruire o mantenere un giusto equilibrio familiare a seguito di una separazione è complicato e non sempre possibile Può accadere che in contesti di questo tipo il genitore inizi a manifestare carenza di interesse verso il figlio, privandolo di un’adeguata assistenza materiale e/o morale: la giurisprudenza ha chiarito che anche il semplice disinteresse verso il figlio può costituire un danno risarcibile. Vediamo più nel dettaglio come e contro cosa il figlio, per il tramite di chi lo rappresenta legalmente, può tutelarsi.
IL REATO PREVISTO DALL’ART. 570 C.P.
Il disinteresse del genitore può avere conseguenze di rilievo penalistico. Il reato rubricato “violazione degli obblighi di assistenza familiare” (art. 570 c.p.) punisce con la reclusione fino ad un anno e con una multa il genitore che “si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, che malversa o dilapida i beni del figlio minore o che fa mancare i mezzi di sussistenza”.
È chiaro quindi che l’alveo operativo della norma de qua sia ampio e che ricomprenda i doveri di un genitore a tutto tondo. La Cassazione ha infatti chiarito che “la violazione degli obblighi di assistenza morale ed affettiva verso i figli è violazione certamente integrata dal totale disinteresse e dalla costante indifferenza verso costoro” (Sent. Corte Cass n. 26037/2004).
LE RIPERCUSSIONI CIVILISTICHE: IL “DANNO DA PRIVAZIONE DELLA FIGURA GENITORIALE”
Le condotte in esame hanno poi inevitabili ripercussioni anche sul versante civilistico, avendo il figlio diritto al risarcimento del danno non patrimoniale ex art 2059 c.c.
Infatti, per orientamento giurisprudenziale ormai costante il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di un figlio “integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano negli articoli 2 e 30 della Costituzione – oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento – un elevato grado di riconoscimento e tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell’illecito civile e legittima l’esercizio, ai sensi dell’art. 2059 c.c., di un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali” (sent. Trib. Roma n. 15949/2019). È stata quindi configurata così una nuova voce di danno non patrimoniale individuabile astrattamente quale “danno da privazione della figura genitoriale”, in relazione al quale il Giudice all’esito del processo può quantificare una somma a titolo di risarcimento in via equitativa.
COME ATTIVARSI
Occorre anzitutto premettere che la miglior strada percorribile è identificabile solo con un’accurata analisi del caso specifico. La scelta di un procedimento penale piuttosto che civile dovrà essere valutata con un legale specializzato.
Ciò posto, procedendo penalmente il figlio può quindi, per il tramite del genitore che si occupa concretamente di lui o comunque di chi lo rappresenta legalmente, sporgere apposita denuncia-querela entro tre mesi dai fatti. Dopodiché, con l’inizio del processo sarà necessario costituirsi parte civile, di modo che il genitore inadempiente sia costretto a corrispondere all’esito del giudizio una somma a titolo di risarcimento danni. Accade sovente che il giudice penale, per una puntuale quantificazione del danno, rimandi il tutto al giudice civile limitandosi talvolta a disporre una provvisionale immediatamente esecutiva.
Come accennato, è poi possibile intraprendere direttamente la strada civilistica, citando innanzi al Tribunale il genitore inadempiente e fornendo nel processo la prova, anche in via presuntiva, delle effettive conseguenze dannose della condotta del genitore, affinché l’azione civile non possa essere utilizzata dall’altro genitore a scopo meramente ritorsivo.
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