L’affidamento dei figli minori in caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza dei genitori è una delle materie più delicate del diritto di famiglia. La legislazione italiana, a partire dalla Legge n. 54 del 2006, ha posto come regola generale l’affidamento condiviso, in attuazione del principio di bigenitorialità, ovvero il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori [1][2]. Tuttavia, in determinate circostanze, il giudice può derogare a tale regola e disporre l’affidamento esclusivo a un solo genitore.
PRINCIPIO GENERALE: AFFIDAMENTO CONDIVISO COME REGOLA
Prima di esaminare l’affidamento esclusivo, è fondamentale comprendere il paradigma normativo attuale. L’articolo 337-ter del Codice Civile stabilisce che “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi” [2]. Per realizzare questa finalità, il giudice valuta “prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori” [2]. L’affidamento condiviso rappresenta, quindi, il regime ordinario, poiché si ritiene che la partecipazione attiva di entrambe le figure genitoriali alla vita del figlio sia la soluzione che meglio garantisce il suo interesse morale e materiale. La deroga a questo principio è possibile solo in via eccezionale e deve essere sorretta da una motivazione rigorosa [3].
PRESUPPOSTI PER L’AFFIDAMENTO ESCLUSIVO DEI FIGLI
L’affidamento esclusivo è disciplinato dall’articolo 337-quater del Codice Civile, il quale prevede che “il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore” [4]. La norma non elenca casistiche specifiche, lasciando al giudice un’ampia discrezionalità nel valutare, caso per caso, la sussistenza di tale pregiudizio. La giurisprudenza ha tuttavia delineato una serie di situazioni concrete che possono giustificare tale provvedimento. La decisione di optare per l’affidamento esclusivo deve fondarsi su una valutazione prognostica negativa circa la capacità di un genitore di crescere ed educare il figlio [3]. La motivazione non può limitarsi a evidenziare l’idoneità del genitore affidatario, ma deve specificare le ragioni dell’inidoneità o della manifesta carenza dell’altro genitore [3]. Le circostanze che possono condurre all’affidamento esclusivo includono:
- Inidoneità educativa e manifesta carenza genitoriale: Quando un genitore si dimostra incapace di svolgere i propri compiti educativi, di relazione affettiva, attenzione e comprensione [3][5].
- Grave e persistente conflittualità: La mera conflittualità tra i genitori non è di per sé sufficiente. Tuttavia, quando essa assume forme tali da alterare e porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei figli, l’affidamento esclusivo può diventare una misura protettiva necessaria [5].
- Disinteresse e assenza del genitore: Un genitore che si disinteressa completamente della vita del figlio, si rende irreperibile, trascura il rapporto e omette di partecipare alla sua crescita può essere escluso dall’affidamento [6][7]. La giurisprudenza ha concesso l’affidamento esclusivo in casi di trasferimento all’estero non concordato, con contatti rari e un sostegno economico episodico e irrisorio [8].
- Violenza o condotte pregiudizievoli: Comportamenti violenti, abusi, precedenti penali gravi o l’abuso di sostanze stupefacenti o alcol sono elementi che possono dimostrare la contrarietà dell’affidamento condiviso all’interesse del minore [6][9].
- Inadempimento degli obblighi di mantenimento: L’omissione reiterata e ingiustificata del contributo al mantenimento dei figli può essere un indice di carenza genitoriale e concorrere alla decisione di affidamento esclusivo [5].
È importante sottolineare che la richiesta di affidamento esclusivo, se “manifestamente infondata”, può essere valutata negativamente dal giudice ai fini dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli [4].
ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NELL’AFFIDAMENTO ESCLUSIVO DEI FIGLI
Disporre l’affidamento esclusivo non significa estromettere completamente il genitore non affidatario dalla vita del figlio. L’articolo 337-quater, comma 3, del Codice Civile delinea un regime preciso:
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse [4].
Da questa norma si evince una distinzione fondamentale:
- Ordinaria Amministrazione: Il genitore affidatario esclusivo esercita la responsabilità genitoriale in via autonoma per le questioni di ordinaria amministrazione.
- Decisioni di Maggiore Interesse: Le decisioni più importanti per la vita del minore (relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale) devono essere adottate “da entrambi i genitori” [4][10]. In caso di disaccordo, la decisione è rimessa al giudice.
- Diritto di Vigilanza: Il genitore non affidatario conserva il diritto e il dovere di vigilare sull’educazione e istruzione del figlio, con la facoltà di rivolgersi al giudice qualora ritenga che siano state prese decisioni pregiudizievoli [4][10].
AFFIDAMENTO “SUPER ESCLUSIVO” O “RAFFORZATO”
La giurisprudenza, interpretando l’inciso “salva diversa disposizione del giudice” presente nell’art. 337-quater c.c., ha elaborato la figura dell’affidamento “super esclusivo” o “rafforzato” [5][10]. Si tratta di una forma ancora più restrittiva di affidamento, in cui il giudice concentra l’intero esercizio della responsabilità genitoriale in capo a un solo genitore, comprese le decisioni di maggiore interesse [5]. Questo regime eccezionale trova applicazione in casi di estrema criticità, quali:
- Totale assenza e irreperibilità del genitore non affidatario, che renderebbe impossibile o estremamente difficoltosa qualsiasi forma di consultazione, paralizzando la gestione della vita del minore [5][7].
- Grave inadeguatezza genitoriale che si manifesta con condotte gravemente pregiudizievoli per il figlio [8][10].
In questi casi, il genitore affidatario è autorizzato ad adottare in via autonoma anche le decisioni di maggior interesse, come quelle relative al rilascio dei documenti validi per l’espatrio [7]. Anche in questo regime, comunque, il genitore non affidatario mantiene il diritto di vigilanza e di ricorso al giudice [10].
ASPETTI PRATICI E CONSEGUENZE DELL’AFFIDAMENTO ESCLUSIVO DEI FIGLI
L’affidamento esclusivo comporta una serie di conseguenze pratiche che il giudice è chiamato a regolare.
- Diritto di Visita: L’affidamento esclusivo non cancella il diritto del minore a frequentare il genitore non affidatario. Il giudice stabilisce tempi e modalità di visita, che possono essere liberi, predeterminati o, nei casi più gravi, “protetti” alla presenza di operatori dei servizi sociali, specialmente in presenza di prolungata assenza o di condotte rischiose del genitore [6][9].
- Assegnazione della Casa Familiare: L’assegnazione della casa familiare non dipende dal regime di affidamento, ma segue un unico criterio: l’interesse del minore a conservare il proprio “habitat domestico” [11]. Di regola, la casa viene assegnata al genitore “collocatario”, ovvero quello presso cui il minore vive prevalentemente, a prescindere dalla proprietà dell’immobile [11].
- Contributo al Mantenimento: L’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli sorge con la procreazione e non viene meno con l’affidamento esclusivo. Ciascun genitore è tenuto a provvedervi in misura proporzionale al proprio reddito [2]. Anche lo stato di disoccupazione non esonera il genitore da tale dovere, in quanto il giudice può valutare la sua “capacità lavorativa generica” [12]. L’assegno periodico viene determinato considerando le esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza e le risorse economiche di entrambi i genitori [13][2].
- Spese Straordinarie: Oltre all’assegno di mantenimento ordinario, il genitore non collocatario è tenuto a contribuire alle spese straordinarie. Queste vengono solitamente ripartite al 50% tra i genitori, salvo diversa disposizione [7][14][12]. I tribunali spesso adottano protocolli che distinguono tra:
- Spese che non richiedono preventivo accordo: come tasse scolastiche pubbliche, libri di testo, ticket sanitari, farmaci con prescrizione e cure mediche urgenti [14][12][15].
- Spese che richiedono il preventivo accordo: come rette di scuole private, corsi di specializzazione, gite con pernottamento, attività sportive, cure mediche private non urgenti e viaggi [14][12][15].
AFFIDAMENTO ESCLUSIVO DEI FIGLI
L’affidamento esclusivo rappresenta uno strumento di tutela per il minore, da utilizzare quando il regime di affidamento condiviso si riveli concretamente pregiudizievole per il suo benessere. La decisione del giudice deve essere sempre guidata dal “supremo interesse del minore” [3][2] e basata su un’attenta analisi delle specifiche circostanze del caso. Sebbene limiti l’esercizio della responsabilità genitoriale di uno dei due, questo regime non recide il legame del figlio con il genitore non affidatario, il quale conserva diritti e doveri fondamentali, primo fra tutti quello di vigilare sulla crescita e l’educazione della prole. La forma “rafforzata” o “super esclusiva” costituisce l’estrema ratio per le situazioni più gravi, dove la necessità di proteggere il minore e di garantirgli stabilità prevale su ogni altra considerazione.
FONTI CITATE
1. LEGGE 8 febbraio 2006, n. 54 (2006)
2. REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 (1942)
3. Cass. Civ., Sez. 1, N. 16280 del 17-06-2025 (2025)
4. REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 (1942)
5. Tribunale Ordinario Bari, sez. 1, sentenza n. 3455/2022 (2022)
6. Tribunale Ordinario Ancona, sez. 1, sentenza n. 1064/2022 (2022)
7. Tribunale Ordinario Brescia, sez. SF, sentenza n. 2944/2021 (2021)
8. Tribunale Ordinario Torino, sez. 7, sentenza n. 999/2018 (2018)
9. Tribunale Ordinario Torino, sez. 7, sentenza n. 2620/2018 (2018)
10. Tribunale Ordinario Torino, sez. 7, sentenza n. 2236/2018 (2018)
11. Cass. Civ., Sez. 1, N. 23501 del 02-08-2023 (2023)
12. Tribunale Ordinario Modena, sez. S1, sentenza n. 1049/2019 (2019)
13. Tribunale Ordinario Torre Annunziata, sez. 1, sentenza n. 2189/2019 (2019)
14. Tribunale Ordinario Siena, sez. 1, sentenza n. 194/2022 (2022)
15. Tribunale Ordinario Velletri, sez. 2, sentenza n. 3020/2015 (2015)
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