La cessazione di una convivenza di fatto, definita dalla Legge n. 76/2016 (c.d. Legge Cirinnà) come un’unione stabile tra “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale” [1], solleva complesse questioni giuridiche. A differenza dello scioglimento del matrimonio, la fine della convivenza di fatto non è disciplinata da un procedimento giurisdizionale strutturato, lasciando agli ex partner il compito di regolare autonomamente o, in caso di conflitto, giudizialmente i propri rapporti. L’analisi delle normative e della giurisprudenza recente offre un quadro dettagliato delle tutele disponibili.
FORMALIZZAZIONE DELLA CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA
La cessazione della convivenza anagrafica, ovvero quella risultante da una dichiarazione resa all’ufficio anagrafe del comune di residenza, richiede un atto formale speculare. Gli ex conviventi devono presentare una dichiarazione all’ufficio anagrafe per comunicare la fine del legame affettivo e della reciproca assistenza, determinando così la cancellazione della famiglia di fatto [2]. Il Tribunale di Trani, con la sentenza n. 32 del 30 aprile 2024, ha chiarito che, in assenza di un contratto di convivenza o di specifiche controversie previste dalla legge (come la richiesta di alimenti), non è previsto un intervento dell’autorità giudiziaria per dichiarare l’interruzione della convivenza o per omologare accordi tra le parti [2]. Tali accordi rientrano nell’autonomia contrattuale dei conviventi e non necessitano di un avallo giudiziale per essere validi [2].
TUTELA DEI FIGLI NATI DALLA CONVIVENZA
La tutela della prole rappresenta un punto cardine, equiparando di fatto i figli nati fuori dal matrimonio a quelli nati in costanza di esso. Il principio fondamentale è sancito dall’art. 337-ter del Codice Civile, secondo cui il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e di ricevere da entrambi cura, educazione e istruzione [3].
- Affidamento e Collocamento Nei procedimenti relativi ai figli di conviventi, il giudice adotta i provvedimenti con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale della prole [3]. La regola generale è l’affidamento condiviso, con la responsabilità genitoriale esercitata da entrambi i genitori [3]. Il giudice determina il collocamento prevalente del minore presso uno dei genitori e stabilisce i tempi e le modalità di permanenza presso l’altro, tenendo conto delle loro capacità e aspirazioni [3].
- Mantenimento dei Figli Ciascun genitore è obbligato a contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito [3]. Il giudice, ove necessario, stabilisce la corresponsione di un assegno periodico, considerando le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto durante la convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi [3]. Oltre all’assegno ordinario, i genitori sono tenuti a contribuire pro quota (solitamente al 50%, salvo diversa disposizione) alle spese straordinarie (mediche, scolastiche, ricreative), che devono essere concordate o necessitate e documentate [4].
ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
La questione dell’assegnazione della casa familiare è strettamente legata alla presenza di figli e al loro preminente interesse a conservare l’ambiente domestico.
- In Presenza di Figli Minori o non Autosufficienti La giurisprudenza della Corte di Cassazione è consolidata nell’affermare che, anche in caso di cessazione di una convivenza di fatto, l’immobile adibito a casa familiare deve essere assegnato al genitore collocatario dei figli minori (o maggiorenni non economicamente autosufficienti), anche se non è proprietario dell’immobile [5]. Questo principio, derivante da un’interpretazione costituzionalmente orientata (art. 30 Cost.), mira a tutelare l’esclusivo interesse della prole alla conservazione del proprio habitat domestico [5][6]. “[…] anche nelle convivenze di fatto, in presenza di figli minori nati dai due conviventi, l’immobile adibito a casa familiare è assegnato al genitore collocatario dei predetti minori, anche se non proprietario dell’immobile o conduttore in virtù di rapporto di locazione o comunque autonomo titolare di una posizione giuridica qualificata rispetto all’immobile.” [5] Il diritto di godimento del genitore proprietario viene temporaneamente compresso fino al raggiungimento della maggiore età o dell’indipendenza economica dei figli [5]. In assenza di figli, invece, il diritto di abitazione ai sensi dell’art. 337-sexies c.c. non può essere disposto dal giudice [5].
- In Assenza di Figli Se non vi sono figli, il convivente non proprietario non vanta un diritto automatico a permanere nell’abitazione. La Legge Cirinnà prevede, in caso di morte del convivente proprietario, un diritto temporaneo di abitazione per il superstite, ma tale norma non si applica alla cessazione della convivenza per volontà delle parti [1]. Il convivente non proprietario è considerato un “detentore qualificato” in virtù dell’affectio che caratterizza la relazione, ma tale qualifica cessa con la fine del rapporto [5][7].
GESTIONE DEI RAPPORTI PATRIMONIALI
La regolamentazione dei rapporti economici tra ex conviventi è uno degli aspetti più delicati e dipende in larga misura dalla presenza o meno di un contratto di convivenza.
- Il Contratto di Convivenza La Legge n. 76/2016 offre ai conviventi la possibilità di disciplinare i loro rapporti patrimoniali attraverso la stipula di un “contratto di convivenza” [1]. Questo strumento, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o avvocato, permette di definire le modalità di contribuzione alle necessità della vita comune, ed eventualmente scegliere il regime della comunione dei beni [1]. La risoluzione del contratto può avvenire per accordo delle parti o per recesso unilaterale, nelle stesse forme previste per la sua stipula [2][1]. Se il contratto prevedeva la comunione dei beni, la sua risoluzione ne determina lo scioglimento [1].
- Il Diritto agli Alimenti In caso di cessazione della convivenza, la legge prevede una tutela per il partner economicamente più debole. L’art. 1, comma 65, della Legge n. 76/2016 stabilisce che il giudice può disporre il diritto del convivente di ricevere dall’altro gli alimenti, qualora versi in “stato di bisogno” e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento [1]. L’obbligo alimentare è assegnato per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e la sua misura è determinata ai sensi dell’art. 438, secondo comma, del codice civile [2][1]. È importante sottolineare che si tratta di un assegno alimentare e non di mantenimento, con presupposti e finalità più restrittivi.
- La Restituzione delle Attribuzioni Patrimoniali in Assenza di Contratto In mancanza di un contratto di convivenza, le attribuzioni patrimoniali effettuate da un partner a favore dell’altro possono essere oggetto di contenzioso. La giurisprudenza tende a qualificare le contribuzioni ordinarie, effettuate per far fronte alle esigenze della vita comune, come adempimento di “obbligazioni naturali” (art. 2034 c.c.), in quanto espressione di un dovere morale e sociale di solidarietà reciproca. Tali prestazioni, se proporzionate alle capacità economiche di chi le effettua e alla durata del rapporto, non sono ripetibili [8]. Tuttavia, quando le elargizioni superano i limiti di proporzionalità e adeguatezza, configurando un arricchimento ingiustificato per chi le riceve, è possibile agire in giudizio con l’azione di arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.) [8][9]. Il Tribunale di Brescia, in una recente sentenza, ha chiarito che la valutazione della proporzionalità non può basarsi su criteri meramente aritmetici, ma deve considerare la natura del rapporto, lo spirito di solidarietà e il contributo complessivo di ciascun partner alla vita familiare, incluso il lavoro domestico e di cura [8]. La prova che gli esborsi siano “esorbitanti” rispetto ai doveri di solidarietà spetta a chi chiede la restituzione [8].
- La Partecipazione all’Impresa Familiare Una significativa evoluzione riguarda il lavoro prestato dal convivente nell’impresa dell’altro partner. Inizialmente, la Legge Cirinnà aveva introdotto l’art. 230-ter c.c., che riconosceva al convivente una tutela “dimidiata” rispetto a quella del coniuge [10][1]. Tuttavia, la Corte Costituzionale, con la storica sentenza n. 148 del 31 luglio 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-bis, terzo comma, c.c., nella parte in cui non includeva il “convivente di fatto” tra i familiari partecipanti all’impresa [10]. Di conseguenza, ha dichiarato incostituzionale anche l’art. 230-ter c.c. [10]. “si deve dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-bis, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui non prevede come familiare anche il «convivente di fatto» e come impresa familiare quella cui collabora anche il «convivente di fatto»” [10]. L’effetto di questa pronuncia è l’estensione piena al convivente di fatto delle tutele previste per il coniuge nell’impresa familiare, inclusa la partecipazione agli utili, ai beni acquistati con essi e agli incrementi dell’azienda, commisurata al lavoro prestato [10].
FINE DELLA CONVIVENZA DI FATTO
La fine di una convivenza di fatto attiva un complesso di tutele legali che, pur non essendo pienamente sovrapponibili a quelle previste per il matrimonio, offrono una protezione significativa, soprattutto in presenza di figli. La tutela della prole è il criterio guida per l’affidamento, il mantenimento e l’assegnazione della casa familiare, con un’equiparazione sostanziale ai figli di coppie sposate. Per i rapporti patrimoniali, la via maestra per prevenire conflitti è la stipulazione di un contratto di convivenza. In sua assenza, le tutele sono affidate a istituti generali come l’obbligazione alimentare per lo stato di bisogno e l’azione di arricchimento senza causa per le attribuzioni sproporzionate. Infine, la recente giurisprudenza costituzionale ha segnato un passo decisivo verso la parificazione del convivente al coniuge nell’ambito dell’impresa familiare, riconoscendo il valore del lavoro prestato all’interno del nucleo di fatto.
FONTI CITATE
1. LEGGE 20 maggio 2016, n. 76 (2016)
2. Tribunale di Trani, Sentenza n.32 del 30 aprile 2024 (2024)
3. REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 (1942)
4. Tribunale Ordinario Firenze, sez. 1, sentenza n. 2585/2017 (2017)
5. Cass. Civ., Sez. 5, N. 11416 del 30-04-2019 (2019)
6. Corte Cost., sentenza n. 308 del 6 agosto 2008 (2008)
7. Risoluzione n. 64 del 28/07/2016 (2016)
8. Tribunale Di Brescia, Sentenza n.110 del 10 Gennaio 2025 (2025)
9. Tribunale Ordinario Nocera Inferiore, sez. 1, sentenza n. 1628/2015 (2015)
10. Corte Cost., sentenza n. 148 del 31 luglio 2024 (2024)
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