Il concetto di famiglia nel diritto italiano è in costante evoluzione, plasmato non solo dagli interventi del legislatore ma, in modo sempre più incisivo, dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Un recente e fondamentale tassello di questo mosaico è stato aggiunto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 148 del 2024 [1][2]. Questa pronuncia, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-bis del codice civile nella parte in cui non includeva il convivente di fatto tra i partecipanti all’impresa familiare, ha segnato una svolta epocale, affermando con forza che la tutela del lavoro e della dignità della persona non può essere subordinata alla formalizzazione del vincolo affettivo.

SENTENZA N. 148/2024: SVOLTA PER L’IMPRESA FAMILIARE

La questione giunta all’esame della Consulta traeva origine dalla disciplina dell’impresa familiare, istituto introdotto con la riforma del diritto di famiglia del 1975 per tutelare il lavoro prestato in modo continuativo nell’ambito della famiglia o dell’impresa da parte di soggetti legati da vincoli di parentela o affinità con l’imprenditore. L’art. 230-bis c.c., nella sua formulazione originaria, elencava tassativamente i beneficiari di tale tutela: il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo. Il convivente more uxorio ne era, pertanto, escluso. La Legge n. 76/2016 (c.d. Legge Cirinnà) [3], pur avendo disciplinato per la prima volta le convivenze di fatto, aveva introdotto una tutela considerata “dimidiata” attraverso l’art. 230-ter c.c. [4]. Questa norma riconosceva al convivente che presta stabilmente la propria opera nell’impresa dell’altro una partecipazione agli utili e agli incrementi aziendali, ma con garanzie significativamente inferiori rispetto a quelle previste dall’art. 230-bis (ad esempio, escludendo il diritto al mantenimento, i diritti successori sulla liquidazione e il diritto di prelazione).

MOTIVAZIONI DELLA CORTE: TUTELA DEL LAVORO COME DIRITTO FONDAMENTALE

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 148/2024, ha ritenuto questa differenziazione non più sostenibile, giudicando l’esclusione del convivente dall’art. 230-bis c.c. in contrasto con principi fondamentali dell’ordinamento [1]. La Corte ha argomentato che: “[…] anche il convivente more uxorio versa nella stessa situazione in cui l’affectio maritalis fa sbiadire l’assoggettamento al potere direttivo dell’imprenditore, tipico del lavoro subordinato, e la prestazione lavorativa rischia di essere inesorabilmente attratta nell’orbita del lavoro gratuito. Si smarrisce così l’effettività della protezione del lavoro del convivente che, in termini fattuali, non differisce da quello del lavoro familiare prestato da chi è legato all’imprenditore da un rapporto di coniugio, parentela o affinità” [1][5]. L’esclusione, secondo i Giudici delle Leggi, determinava una violazione:

  1. Degli artt. 4 e 35 della Costituzione, che tutelano il diritto al lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
  2. Dell’art. 36 Cost., che sancisce il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente.
  3. Dell’art. 2 Cost., che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, tra cui rientra a pieno titolo la famiglia di fatto.
  4. Dell’art. 3 Cost., non per una generica equiparazione tra matrimonio e convivenza, ma per la “contraddittorietà logica della esclusione del convivente dalla previsione di una norma posta a tutela del diritto al lavoro” [1][5].

INCOSTITUZIONALITÀ CONSEQUENZIALE DELL’ART. 230-TER C.C.

L’aspetto più dirompente della decisione risiede nella dichiarazione di incostituzionalità consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87/1953, dell’intero art. 230-ter c.c. [1]. La Corte ha osservato che, una volta estesa al convivente la piena tutela dell’art. 230-bis, mantenere in vita l’art. 230-ter avrebbe significato cristallizzare una forma di protezione inferiore e discriminatoria. Tale norma, nata per colmare un vuoto, si sarebbe trasformata in un ostacolo alla piena parità di trattamento del lavoratore convivente, violando nuovamente gli stessi principi costituzionali [1][2].

 

PERCORSO EVOLUTIVO: GIURISPRUDENZA COME MOTORE DEL CAMBIAMENTO

La sentenza del 2024 non è un fulmine a ciel sereno, ma il punto di arrivo di un lungo percorso giurisprudenziale che ha progressivamente eroso le differenze di trattamento tra coniugi e conviventi, specialmente quando venivano in rilievo diritti fondamentali della persona. Un precedente cruciale è la sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 2016 [6]. In quel caso, la Corte dichiarò l’illegittimità dell’art. 33 della Legge n. 104/1992 nella parte in cui non includeva il convivente tra i soggetti legittimati a fruire dei permessi retribuiti per assistere il partner con handicap grave. La Corte affermò che, sebbene la convivenza e il matrimonio restino distinti, l’esclusione del convivente da una norma finalizzata a tutelare il diritto fondamentale alla salute psico-fisica del disabile (artt. 2 e 32 Cost.) era irragionevole e logicamente contraddittoria [6][5]. Anche la Corte di Cassazione ha svolto un ruolo propulsivo, privilegiando un’interpretazione sostanzialistica dei rapporti familiari:

  • Con la sentenza a Sezioni Unite n. 35969/2023, ha stabilito che, ai fini della determinazione dell’assegno di scioglimento di un’unione civile, si deve tener conto anche del periodo di convivenza di fatto che ha preceduto la formalizzazione del vincolo, riconoscendo la continuità sostanziale del progetto di vita comune [7].
  • In tema di immigrazione, la Cassazione ha affermato che il divieto temporaneo di espulsione previsto per il “marito convivente” della donna nei sei mesi successivi al parto si applica anche al convivente more uxorio che abbia riconosciuto il figlio, in un’ottica di tutela del nucleo familiare in formazione (Cass. n. 16079/2025) [8].
  • In materia di prova della convivenza, si è chiarito che la dichiarazione anagrafica, pur essendo un elemento rilevante, non è l’unico presupposto, potendo la stabilità del legame essere dimostrata in giudizio anche con altri mezzi, come la prova testimoniale (Cass. n. 11033/2024) [9].

 

CONFINI DELL’EQUIPARAZIONE: COSA ANCORA DISTINGUE LA CONVIVENZA DAL MATRIMONIO

Nonostante questa significativa evoluzione, è errato concludere che la convivenza di fatto sia stata integralmente equiparata al matrimonio. Sussistono aree, principalmente quelle legate ai diritti successori e previdenziali, in cui la scelta di non formalizzare il legame continua a produrre conseguenze giuridiche rilevanti. L’esempio più emblematico è quello della pensione di reversibilità. La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è costante nel negare tale trattamento al convivente superstite [10][11][12]. La stessa Legge Cirinnà ha esteso il diritto alla reversibilità solo alla parte dell’unione civile, non al convivente di fatto [4]. Le corti motivano questa esclusione sulla base del fatto che il trattamento previdenziale è “geneticamente” collegato a un preesistente rapporto giuridico (il matrimonio o l’unione civile), che per definizione manca nella convivenza [10][11]. La scelta di non contrarre un vincolo formale viene interpretata come una libera decisione della coppia, le cui conseguenze, inclusa la rinuncia a determinati diritti, non possono essere superate in via interpretativa. Come affermato dalla Corte Costituzionale in passato, il diritto alla pensione di reversibilità non rientra nel novero dei diritti inviolabili dell’uomo tutelati dall’art. 2 Cost., lasciando al legislatore la discrezionalità di modularne la disciplina [10][11].

 

CONVIVENTE DI FATTO È FAMIGLIA

La sentenza n. 148/2024 della Corte Costituzionale rappresenta una pietra miliare nel riconoscimento della famiglia di fatto come formazione sociale meritevole della massima tutela, specialmente quando sono in gioco diritti fondamentali come quello al lavoro. L’equiparazione del convivente al coniuge nell’ambito dell’impresa familiare e la conseguente “cancellazione” della tutela ridotta dell’art. 230-ter c.c. inviano un messaggio chiaro: non sono ammissibili protezioni di “seconda classe” per situazioni fattuali identiche nella loro sostanza lavorativa. Questa decisione consolida un orientamento che privilegia la sostanza sulla forma e la tutela della persona sulla rigidità delle categorie giuridiche. Tuttavia, essa non elimina ogni differenza tra i modelli familiari. La distinzione tra matrimonio/unione civile e convivenza di fatto rimane netta in ambiti come quello successorio e previdenziale, dove la volontà di formalizzare il rapporto è ancora considerata dal legislatore e dalla giurisprudenza come il discrimine per l’accesso a determinati diritti. Il percorso per il pieno riconoscimento della famiglia di fatto è ancora in divenire, ma la strada tracciata dalla Corte Costituzionale indica una direzione inequivocabile: verso una sempre maggiore tutela della dignità e dei diritti fondamentali di chi sceglie di costruire il proprio progetto di vita al di fuori dei vincoli tradizionali.

 

FONTI CITATE

1. Corte Cost., sentenza n. 148 del 31 luglio 2024 (2024)

2. Cass. Civ., Sez. U, N. 11661 del 04-05-2025 (2025)

3. LEGGE 20 maggio 2016, n. 76 (2016)

4. LEGGE 20 maggio 2016, n. 76 (2016)

5. Tribunale di Roma, Sentenza n.13230 del 20 dicembre 2024 (2024)

6. Corte Cost., sentenza n. 213 del 28 settembre 2016 (2016)

7. Cass. Civ., Sez. U, N. 35969 del 27-12-2023 (2023)

8. Cass. Civ., Sez. 1, N. 16079 del 16-06-2025 (2025)

9. Cass. Civ., Sez. 1, N. 11033 del 24-04-2024 (2024)

10. Tribunale di Palermo, Sentenza n.2760 del 13 giugno 2024 (2024)

11. Tribunale Ordinario Cuneo, sez. 1, sentenza n. 346/2023 (2023)

12. Corte di Appello di Firenze, Sentenza n.137 del 5 aprile 2024 (2024)

 

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