L’affidamento dei figli minori in caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza dei genitori è una delle materie più delicate del diritto di famiglia. Negli ultimi decenni, l’ordinamento giuridico italiano ha assistito a una profonda evoluzione, passando da un modello incentrato sull’affidamento monogenitoriale a uno che privilegia la condivisione della responsabilità genitoriale. Questo percorso ha portato all’affermazione del principio di bigenitorialità, che trova la sua massima espressione nell’affidamento paritetico, un modello che mira a garantire al minore un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, non solo sul piano delle decisioni, ma anche su quello della frequentazione e della quotidianità.
QUADRO NORMATIVO: DALL’AFFIDAMENTO CONDIVISO ALL’AFFIDAMENTO PARITETICO
Il punto di partenza dell’analisi è l’articolo 337-ter del Codice Civile, introdotto dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. Questa norma stabilisce che la decisione sui figli deve essere guidata dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole [Tribunale Ordinario Palermo, sez. 1, sentenza n. 982/2023]. Il primo comma recita:
“Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale” [Tribunale Ordinario Palermo, sez. 1, sentenza n. 982/2023].
Per realizzare tale finalità, il giudice valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori (c.d. “affidamento condiviso“), relegando l’affidamento esclusivo a un solo genitore a un’ipotesi eccezionale [Tribunale Ordinario Palermo, sez. 1, sentenza n. 982/2023]. L’articolo 337-quater c.c. prevede infatti che il giudice possa disporre l’affidamento a un solo genitore “qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore” [Tribunale Ordinario Palermo, sez. 1, sentenza n. 982/2023].
Questa impostazione legislativa è il risultato di un percorso iniziato con la Legge n. 54 del 2006, che già obbligava il giudice a considerare l’affidamento condiviso come soluzione prioritaria, stabilendo che “la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori” [Tribunale Ordinario Palermo, sez. 1, sentenza n. 982/2023]. La normativa attuale, con l’introduzione del concetto di “responsabilità genitoriale”, ha ulteriormente consolidato questo principio, ponendo le basi per un’interpretazione che va oltre la mera condivisione delle decisioni più importanti (affidamento “legale”) per abbracciare anche una condivisione della presenza fisica e della cura quotidiana del minore (affidamento “materiale” o “paritetico”).
SPINTA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE ED EUROPEO
Il principio di bigenitorialità e la sua applicazione concreta attraverso tempi di permanenza equilibrati trovano un forte sostegno anche a livello internazionale ed europeo.
- Convenzione sui Diritti dell’Infanzia (New York, 1989): Resa esecutiva in Italia con la Legge n. 176/1991, questa convenzione riconosce “il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all’interesse preminente del fanciullo (art. 9, comma 3)” [Tribunale Ordinario Palermo, sez. 1, sentenza n. 982/2023].
- Risoluzione 2079 del Consiglio d’Europa (2015): Questo importante documento, firmato anche dall’Italia, ha invitato gli Stati membri a promuovere attivamente la cosiddetta shared residence (residenza condivisa), definita come “quella forma di affidamento in cui i figli dopo la separazione della coppia genitoriale trascorrano tempi più o meno uguali presso il padre o la madre” [Tribunale Ordinario Palermo, sez. 1, sentenza n. 982/2023].
- Commissione sull’Uguaglianza e la Non-Discriminazione (2015): L’Assemblea Parlamentare del Consiglio Europeo, attraverso il documento Doc. 138707, ha sottolineato l’importanza della residenza alternata e dei tempi di frequentazione paritetica, ponendo l’accento sulla necessità di valorizzare il ruolo genitoriale paterno, spesso considerato secondario, e invitando a considerare tale modello anche per i bambini molto piccoli [Tribunale Ordinario Palermo, sez. 1, sentenza n. 982/2023].
Questi interventi sovranazionali hanno spinto la giurisprudenza interna a interpretare l’art. 337-ter c.c. in modo più estensivo, ritenendo che la norma non si riferisca solo all’affidamento legale condiviso, ma anche alla custodia fisica condivisa [Tribunale Ordinario Palermo, sez. 1, sentenza n. 982/2023].
AFFIDAMENTO PARITETICO NELLA PRASSI GIURISPRUDENZIALE: CASO DEL TRIBUNALE DI PALERMO
Una recente e significativa applicazione di questi principi si trova nella sentenza n. 982/2023 del Tribunale di Palermo. In questa decisione, il collegio ha affermato chiaramente che l’articolo 337-ter c.c. deve essere interpretato nel senso di favorire il collocamento paritetico, qualora ne sussistano le condizioni di fattibilità e ciò risponda all’esclusivo interesse del minore [Tribunale Ordinario Palermo, sez. 1, sentenza n. 982/2023]. Il Tribunale ha osservato:
“[…] appare a questo collegio che l’art. 337-ter c.c. non si riferisca esclusivamente all’affidamento legale condiviso, ma anche alla custodia fisica condivisa, lasciando quindi propendere per la preferibilità del collocamento paritetico, laddove siano concretamente ravvisabili condizioni di fattibilità nell’esclusivo interesse del minore” [Tribunale Ordinario Palermo, sez. 1, sentenza n. 982/2023].
Nel caso di specie, in assenza di elementi ostativi e tenendo conto anche di quanto riferito dal minore stesso in sede di audizione, i giudici hanno disposto un regime di affidamento condiviso con un “regime di visite paritetico” [Tribunale Ordinario Palermo, sez. 1, sentenza n. 982/2023]. Concretamente, è stata stabilita una frequentazione del figlio a settimane alterne presso l’abitazione di ciascun genitore, con “domicilio paritetico alternato” [Tribunale Ordinario Palermo, sez. 1, sentenza n. 982/2023].
IMPLICAZIONI SUL MANTENIMENTO DEI FIGLI
L’adozione di un modello di collocamento paritetico con tempi di permanenza uguali o quasi uguali presso entrambi i genitori ha dirette conseguenze sulla regolamentazione del contributo al mantenimento. Il modello tradizionale, che prevede un assegno periodico versato dal genitore non collocatario a quello collocatario, risulta superato in un contesto di gestione diretta e paritaria. La sentenza del Tribunale di Palermo, infatti, stabilisce che, a fronte del domicilio paritetico alternato, consegue “l’obbligo di ciascuno dei genitori di contribuire al mantenimento diretto del minore per il periodo di permanenza dello stesso presso la propria abitazione” [Tribunale Ordinario Palermo, sez. 1, sentenza n. 982/2023]. Questo significa che ogni genitore provvede alle esigenze ordinarie del figlio (vitto, alloggio, utenze, ecc.) durante il proprio turno di permanenza, eliminando la necessità di un assegno perequativo, a meno di una significativa disparità reddituale tra i genitori che potrebbe giustificare un contributo aggiuntivo per riequilibrare le condizioni di vita del minore. Per quanto riguarda le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, ludiche), la prassi consolidata, seguita anche nella sentenza in esame, è quella di una suddivisione al 50% tra i genitori, spesso sulla base di protocolli d’intesa siglati tra i Tribunali e i Consigli dell’Ordine degli Avvocati locali [Tribunale Ordinario Palermo, sez. 1, sentenza n. 982/2023].
AFFIDAMENTO PARITETICO
L’affidamento paritetico rappresenta la più compiuta attuazione del diritto alla bigenitorialità. Esso segna il passaggio da un approccio formale, limitato alla condivisione delle decisioni, a un approccio sostanziale, che garantisce al minore una presenza equilibrata e costante di entrambe le figure genitoriali nella sua vita quotidiana. Sebbene l’affidamento condiviso sia la regola, il collocamento paritetico non è ancora automatico, ma deve essere valutato dal giudice caso per caso, verificando la sua concreta fattibilità (ad esempio, la vicinanza delle abitazioni dei genitori, la compatibilità degli orari di lavoro, l’assenza di elevata conflittualità) e, soprattutto, la sua rispondenza al supremo interesse del minore. La giurisprudenza, come dimostra la sentenza del Tribunale di Palermo, si sta muovendo con sempre maggiore convinzione in questa direzione, riconoscendo che un rapporto realmente paritario con entrambi i genitori è fondamentale per la serena crescita e formazione del figlio [Tribunale Ordinario Palermo, sez. 1, sentenza n. 982/2023].
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Foto Agenzia Liverani