La gestione delle spese per i figli in seguito a separazione, divorzio o cessazione della convivenza dei genitori non coniugati rappresenta una delle questioni più complesse e fonte di maggiore litigiosità. Al centro del dibattito vi è la distinzione tra spese ordinarie, coperte dall’assegno di mantenimento periodico, e spese straordinarie, che richiedono un contributo aggiuntivo da parte del genitore non collocatario.

INQUADRAMENTO NORMATIVO E NOZIONE DI SPESA STRAORDINARIA

Il dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare la prole è sancito dagli articoli 147, 316-bis e 337-ter del Codice Civile. Tale obbligo deve essere adempiuto da entrambi i genitori “in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo” [Cass. Civ., Sez. 1, N. 7169 del 18-03-2024][Cass. Civ., Sez. 1, N. 32466 del 22-11-2023]. L’assegno di mantenimento periodico versato dal genitore non collocatario è una delle modalità di adempimento di questo dovere e ha lo scopo di coprire le esigenze quotidiane e prevedibili del figlio [Tribunale Ordinario Alessandria, sez. 1, sentenza n. 928/2022]. Il legislatore, tuttavia, non ha fornito una definizione legale di “spesa straordinaria” [Tribunale Di Nola, Sentenza n.2322 del 25 Luglio 2024][Cass. Civ., Sez. 1, N. 7169 del 18-03-2024]. Questa lacuna è stata colmata dalla giurisprudenza, in particolare dalla Corte di Cassazione, e dalla prassi dei tribunali, che hanno elaborato criteri distintivi e redatto protocolli d’intesa per orientare genitori e operatori del diritto [Protocollo d’intesa del Tribunale di Brescia sul regime delle spese non comprese nell’assegno di mantenimento dei figli][Tribunale Ordinario Roma, sez. 1, sentenza n. 23000/2017][Tribunale Ordinario Larino, sez. UN, sentenza n. 48/2023]. La giurisprudenza di legittimità ha individuato i caratteri essenziali delle spese straordinarie, definendole come quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall’ordinario regime di vita dei figli [Cass. Civ., Sez. 6, N. 1562 del 23-01-2020]. Una recente e fondamentale pronuncia della Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato il criterio distintivo, affermando che:

“In tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie, non comprese nell’ammontare dell’assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che (ove non oggetto di espressa statuizione, convenzionale o giudiziale) non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell’assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell’attualità degli elementi indicati nell’art. 337—ter, comma c. c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni dell’obbligo di entrambi i genitori […]” [Cass. Civ., Sez. 1, N. 7169 del 18-03-2024].

In sintesi, sono straordinari quegli esborsi che non erano prevedibili o quantificabili al momento della determinazione dell’assegno e che, se posti a carico di un solo genitore, creerebbero uno squilibrio economico in violazione del principio di proporzionalità [Tribunale Di Nola, Sentenza n.2322 del 25 Luglio 2024][Cass. Civ., Sez. 1, N. 7169 del 18-03-2024].

 

CATEGORIZZAZIONE DELLE SPESE TRAORDINARIE

Per ridurre l’incertezza, molti tribunali hanno adottato protocolli che elencano e classificano le diverse tipologie di spese extra-assegno. Sebbene possano variare leggermente da un foro all’altro, questi protocolli generalmente distinguono tra spese che richiedono il preventivo accordo dei genitori e quelle che non lo richiedono (obbligatorie).

SPESE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO DEI GENITORI

Queste spese, spesso di importo significativo e legate a scelte importanti per la vita del figlio, necessitano di una concertazione tra i genitori. In caso di disaccordo, la decisione può essere rimessa al giudice. Rientrano tipicamente in questa categoria:

  • Spese Scolastiche:
    • Iscrizione a scuole private e università private [Tribunale Ordinario Roma, sez. 1, sentenza n. 23000/2017][Tribunale Ordinario Roma, sez. 1, sentenza n. 6836/2016].
    • Spese per l’alloggio fuori sede per motivi di studio universitario [Tribunale Ordinario Roma, sez. 1, sentenza n. 23000/2017][Tribunale Di Foggia, Sentenza n.1081 del 29 Maggio 2025].
    • Corsi di specializzazione, master e lezioni private di recupero [Tribunale Ordinario Roma, sez. 1, sentenza n. 23000/2017][Tribunale Ordinario Roma, sez. 1, sentenza n. 6836/2016].
    • Viaggi di istruzione con pernottamento [Protocollo d’intesa del Tribunale di Brescia sul regime delle spese non comprese nell’assegno di mantenimnto dei figli][Tribunale Ordinario Roma, sez. 1, sentenza n. 23000/2017].
  • Spese Medico-Sanitarie:
    • Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche private [Protocollo d’intesa del Tribunale di Brescia sul regime delle spese non comprese nell’assegno di mantenimnto dei figli][Tribunale Ordinario Monza, sez. 4, sentenza n. 1872/2023].
    • Interventi chirurgici non urgenti o effettuati presso strutture private [Tribunale Ordinario Roma, sez. 1, sentenza n. 23000/2017].
    • Trattamenti sanitari non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), come fisioterapia, logopedia, psicoterapia, cure termali [Protocollo d’intesa del Tribunale di Brescia sul regime delle spese non comprese nell’assegno di mantenimnto dei figli][Tribunale Ordinario Roma, sez. 1, sentenza n. 23000/2017][Tribunale Ordinario Larino, sez. UN, sentenza n. 48/2023].
  • Spese Ludiche, Culturali e Sportive:
    • Corsi di lingue, musica, informatica o altre attività artistiche [Tribunale Ordinario Roma, sez. 1, sentenza n. 23000/2017][Cass. Civ., Sez. 1, N. 17017 del 25-06-2025].
    • Attività sportive agonistiche e acquisto della relativa attrezzatura di costo rilevante [Tribunale Ordinario Roma, sez. 1, sentenza n. 23000/2017][Tribunale Ordinario Larino, sez. UN, sentenza n. 48/2023].
    • Vacanze trascorse senza i genitori, centri estivi e viaggi studio [Tribunale Ordinario Roma, sez. 1, sentenza n. 23000/2017].
  • Altre Spese Rilevanti:
    • Acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto per il figlio (ciclomotori, minicar) [Tribunale Ordinario Roma, sez. 1, sentenza n. 23000/2017][Tribunale Ordinario Larino, sez. UN, sentenza n. 48/2023].
    • Spese per il conseguimento della patente di guida [Tribunale Ordinario Larino, sez. UN, sentenza n. 48/2023].

SPESE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO DEI GENITORI (“OBBLIGATORIE”)

Si tratta di esborsi considerati necessari e urgenti, o comunque talmente connessi alle esigenze primarie del figlio da non poter essere subordinati a un accordo preventivo. Il genitore che le sostiene ha diritto al rimborso pro quota semplicemente documentando la spesa. Tra queste troviamo:

  • Spese Scolastiche:
    • Tasse di iscrizione a scuole pubbliche e università pubbliche [Protocollo d’intesa del Tribunale di Brescia sul regime delle spese non comprese nell’assegno di mantenimento dei figli].
    • Libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno [Protocollo d’intesa del Tribunale di Brescia sul regime delle spese non comprese nell’assegno di mantenimento dei figli][Tribunale Ordinario Roma, sez. 1, sentenza n. 23000/2017].
    • Spese per il trasporto pubblico scolastico [Protocollo d’intesa del Tribunale di Brescia sul regime delle spese non comprese nell’assegno di mantenimento dei figli].
    • Gite scolastiche senza pernottamento [Protocollo d’intesa del Tribunale di Brescia sul regime delle spese non comprese nell’assegno di mantenimento dei figli].
  • Spese Medico-Sanitarie:
    • Spese mediche urgenti e indifferibili [Tribunale Ordinario Roma, sez. 1, sentenza n. 23000/2017][Tribunale Ordinario Roma, sez. 1, sentenza n. 6836/2016].
    • Acquisto di farmaci con prescrizione medica (esclusi quelli da banco) [Tribunale Ordinario Roma, sez. 1, sentenza n. 23000/2017][Tribunale Ordinario Roma, sez. 1, sentenza n. 6836/2016].
    • Visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante o effettuati tramite il SSN (es. ticket) [Protocollo d’intesa del Tribunale di Brescia sul regime delle spese non comprese nell’assegno di mantenimento dei figli][Tribunale Ordinario Roma, sez. 1, sentenza n. 23000/2017].
    • Spese per occhiali o lenti a contatto se necessarie [Tribunale Ordinario Monza, sez. 4, sentenza n. 1872/2023].
  • Altre Spese:
    • Spese di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto del figlio [Tribunale Ordinario Roma, sez. 1, sentenza n. 23000/2017][Tribunale Ordinario Larino, sez. UN, sentenza n. 48/2023].

È importante notare che anche per le spese che non richiedono accordo, il genitore che le effettua deve comunque informare l’altro e fornire la documentazione per il rimborso.

 

PROCEDURA PER L’ACCORDO E CONSEGUENZE DEL DISSENSO

Per le spese che lo richiedono, il genitore che intende sostenerle deve attivare una procedura di concertazione. I protocolli dei tribunali spesso formalizzano questo processo [Tribunale Ordinario Pisa, sez. 1, sentenza n. 1452/2022][Tribunale Ordinario Siena, sez. 1, sentenza n. 839/2020]. Generalmente, il genitore proponente deve inviare una comunicazione scritta (tramite e-mail, SMS, WhatsApp o altri mezzi tracciabili) all’altro genitore, specificando la natura della spesa e, se possibile, il costo presunto. All’altro genitore viene concesso un termine (solitamente 10-15 giorni) per esprimere il proprio consenso o un motivato dissenso [Tribunale Ordinario Roma, sez. 1, sentenza n. 23000/2017][Tribunale Ordinario Siena, sez. 1, sentenza n. 839/2020]. In caso di silenzio entro il termine stabilito, la spesa si intende approvata (“silenzio-assenso”) [Tribunale Ordinario Roma, sez. 1, sentenza n. 23000/2017][Tribunale Ordinario Pisa, sez. 1, sentenza n. 1452/2022]. Cosa succede se un genitore sostiene una spesa straordinaria senza il preventivo accordo dell’altro? La giurisprudenza ha chiarito che la mancanza di concertazione non comporta automaticamente la perdita del diritto al rimborso [Tribunale Di Nola, Sentenza n.2322 del 25 Luglio 2024][Cass. Civ., Sez. 1, N. 17017 del 25-06-2025]. Il giudice, investito della questione, dovrà valutare la spesa secondo due criteri fondamentali:

  1. La rispondenza all’interesse preminente del minore: la spesa deve essere utile e benefica per il figlio [Tribunale Ordinario Palermo, sez. 1, sentenza n. 3602/2018][Cass. Civ., Sez. 1, N. 17017 del 25-06-2025].
  2. La sostenibilità economica: la spesa deve essere proporzionata alle condizioni economiche di entrambi i genitori e al tenore di vita della famiglia [Tribunale Ordinario Palermo, sez. 1, sentenza n. 3602/2018].

Il genitore che si oppone alla spesa non può limitarsi a un rifiuto generico, ma deve esporre motivi specifici e concreti, ad esempio dimostrando la non utilità della spesa per il figlio o la sua eccessiva onerosità rispetto alle capacità economiche familiari [Tribunale Ordinario Palermo, sez. 1, sentenza n. 3602/2018].

 

ONERE DELLA PROVA E ESECUZIONE DEL RIMBORSO

Il genitore che chiede il rimborso di una spesa straordinaria ha l’onere di provare di averla effettivamente sostenuta. Ciò avviene tramite la produzione di documenti giustificativi come fatture, ricevute fiscali o scontrini parlanti [Tribunale Ordinario Taranto, sez. 1, sentenza n. 1247/2022][Tribunale Ordinario Siena, sez. 1, sentenza n. 839/2020]. Per le spese mediche, è spesso richiesta anche la prescrizione del medico [Tribunale Ordinario Siena, sez. 1, sentenza n. 839/2020]. Il provvedimento del giudice (sentenza di separazione/divorzio, decreto di omologa) che pone a carico di un genitore una quota delle spese straordinarie costituisce un titolo esecutivo [Tribunale Ordinario Palermo, sez. 1, sentenza n. 3602/2018]. Questo significa che, per ottenere il pagamento, non è sempre necessario avviare un nuovo procedimento giudiziario. La giurisprudenza distingue:

  • Spese straordinarie già determinate nel loro ammontare o facilmente quantificabili: Per queste, il genitore creditore può agire direttamente in via esecutiva notificando un atto di precetto. In tale atto, dovrà allegare il titolo originario e la documentazione comprovante le spese sostenute, la cui somma determinerà l’importo richiesto [Tribunale Ordinario Palermo, sez. 1, sentenza n. 3602/2018][Cass. Civ., Sez. 1, N. 3835 del 15-02-2021].
  • Spese straordinarie contestate o non facilmente liquidabili: Se sorgono contestazioni sulla natura “straordinaria” della spesa, sulla sua rispondenza all’interesse del figlio o sulla mancanza di accordo, potrebbe essere necessario un nuovo giudizio di cognizione (ad esempio, un ricorso per decreto ingiuntivo) per accertare il diritto al rimborso [Cass. Civ., Sez. 1, N. 3835 del 15-02-2021].

 

SPESE STRAORDINARIE PER I FIGLI

La disciplina delle spese straordinarie per i figli è un sistema complesso, in continua evoluzione grazie all’opera della giurisprudenza e alla prassi dei tribunali. La mancanza di una definizione legislativa impone a genitori e avvocati di fare riferimento ai criteri di prevedibilità, ponderabilità e rilevanza elaborati dalla Corte di Cassazione [Cass. Civ., Sez. 1, N. 7169 del 18-03-2024]. Per minimizzare i conflitti, è fondamentale che i genitori mantengano un dialogo costruttivo e che gli accordi di separazione o divorzio disciplinino in modo dettagliato la gestione di tali spese, magari facendo esplicito rinvio ai protocolli del tribunale competente. In ogni caso, il principio cardine che deve guidare ogni decisione è la tutela dell’interesse superiore del minore [Corte Cost., sentenza n. 71 del 24 aprile 2024], garantendo che riceva tutto il necessario per una crescita sana ed equilibrata, in un contesto di proporzionalità e responsabilità condivisa tra entrambi i genitori.

 

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Foto Agenzia Liverani