La nozione di “responsabilità genitoriale” rappresenta uno dei pilastri del diritto di famiglia moderno, segnando un’evoluzione concettuale e normativa di fondamentale importanza. Questo istituto ha sostituito il precedente concetto di “potestà genitoriale”, spostando il baricentro dalla figura del genitore come titolare di un potere a quella del minore come soggetto titolare di diritti e interessi meritevoli della massima tutela [Corte Cost., sentenza n. 71 del 24 aprile 2024]. L’ordinamento giuridico, sia a livello nazionale che internazionale, ha progressivamente delineato un quadro normativo complesso, finalizzato a garantire il benessere e la crescita equilibrata del figlio.

DAL CONCETTO DI POTESTÀ ALLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

La trasformazione terminologica da “potestà” a “responsabilità” non è puramente formale, ma riflette un cambiamento sostanziale nella concezione del rapporto tra genitori e figli. La “potestà” evocava un potere-dovere esercitato nell’interesse della famiglia, con una connotazione di supremazia del genitore [Tribunale Ordinario Salerno, sez. 1, sentenza n. 1449/2018][Tribunale Ordinario Salerno, sez. 19, sentenza n. 4023/2017]. La “responsabilità”, introdotta in via definitiva con il Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 [Corte Cost., sentenza n. 71 del 24 aprile 2024], si configura invece come un munus, un ufficio di diritto privato esercitato nell’esclusivo interesse del figlio [Tribunale Ordinario Napoli, sez. 1B, sentenza n. 9512/2016][Corte Cost., sentenza n. 71 del 24 aprile 2024]. La Corte Costituzionale ha sottolineato come la responsabilità genitoriale non coincida più con l’esercizio di un potere, ma “rimanda all’assunzione di un ruolo che il genitore svolge nell’interesse di un altro (il minore) e per il quale è chiamato a rispondere” [Corte Cost., sentenza n. 71 del 24 aprile 2024]. Questa evoluzione pone al centro il “superiore interesse del minore”, un principio guida che permea l’intera disciplina e che trova fondamento negli articoli 2, 30 e 31 della Costituzione, oltre che in numerose fonti internazionali [Corte Cost., sentenza n. 68 del 28 maggio 2025].

 

CONTENUTO E DIRITTI CORRELATI

Sebbene la legge non fornisca una definizione onnicomprensiva di responsabilità genitoriale, il suo nucleo si desume dal combinato disposto di diverse norme. L’articolo 147 del Codice Civile, richiamato dalla Corte Costituzionale, elenca i doveri fondamentali dei genitori verso i figli: mantenerli, istruirli, educarli e assisterli moralmente, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni [Corte Cost., sentenza n. 68 del 28 maggio 2025]. A questi doveri genitoriali corrispondono specifici diritti del figlio, come sancito dall’ordinamento:

  • Art. 315-bis c.c.: Il figlio ha il diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nonché il diritto di crescere in famiglia e mantenere rapporti significativi con i parenti [Tribunale Ordinario Siena, sez. 1, sentenza n. 462/2019][Tribunale Ordinario Salerno, sez. 19, sentenza n. 4023/2017].
  • Art. 337-ter c.c.: In caso di crisi del nucleo familiare, il figlio minore ha il diritto di “mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale” [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262][Corte Cost., sentenza n. 68 del 28 maggio 2025].

Questo complesso di diritti e doveri costituisce l’essenza della responsabilità genitoriale, intesa come la funzione di garantire al minore un percorso di crescita completo sotto il profilo materiale, educativo e spirituale [Corte Cost., sentenza n. 68 del 28 maggio 2025].

 

ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

PRINCIPIO DELL’ESERCIZIO CONGIUNTO

La regola generale, applicabile sia alle coppie unite che a quelle separate, è l’esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. L’articolo 316 del Codice Civile stabilisce che “entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio” [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262][Tribunale Ordinario Salerno, sez. 1, sentenza n. 1449/2018]. Le decisioni di maggiore interesse per i figli, quali quelle relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, devono essere assunte di comune accordo [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262][REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262]. In caso di disaccordo su questioni di particolare importanza, ciascun genitore può ricorrere al giudice, il quale, dopo aver tentato una soluzione concordata, adotta la decisione che ritiene più adeguata all’interesse del figlio [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262][Tribunale Ordinario Salerno, sez. 1, sentenza n. 1449/2018]. Per le questioni di ordinaria amministrazione, invece, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità separatamente [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262][Tribunale Ordinario Salerno, sez. 1, sentenza n. 1449/2018].

CRISI DELLA COPPIA GENITORIALE: AFFIDAMENTO CONDIVISO COME REGOLA

In caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza, l’ordinamento privilegia nettamente il regime dell’affidamento condiviso, introdotto con la Legge n. 54 del 2006 [LEGGE 8 febbraio 2006, n. 54]. Tale regime è considerato lo strumento principale per garantire il diritto del minore alla “bigenitorialità”, inteso come la presenza comune e cooperativa di entrambi i genitori nella sua vita [Cass. Civ., Sez. 1, N. 6471 del 06-03-2020][Cass. Civ., Sez. 1, N. 6471 del 06-03-2020]. L’articolo 337-ter del Codice Civile stabilisce che il giudice “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori” [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262]. La giurisprudenza ha costantemente ribadito che l’affidamento condiviso costituisce la regola, mentre l’affidamento esclusivo rappresenta l’eccezione [Tribunale Ordinario Fermo, sez. 1, sentenza n. 386/2023][Tribunale Ordinario Napoli, sez. 1B, sentenza n. 9512/2016].

Secondo un orientamento ormai consolidato (Cass., 18 giugno 2008, n. 16593): “Alla regola dell’affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore. ……Occorre, perché possa derogarsi alla regola dell’affidamento condiviso, che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore”. [Tribunale Ordinario Fermo, sez. 1, sentenza n. 386/2023]

La mera conflittualità tra i genitori, di per sé, non è considerata un ostacolo all’affidamento condiviso, a meno che non si traduca in un concreto pregiudizio per il minore [Tribunale Ordinario Napoli, sez. 1B, sentenza n. 9512/2016].

AFFIDAMENTO ESCLUSIVO COME ECCEZIONE

Il giudice può disporre l’affidamento esclusivo solo con provvedimento motivato, qualora ritenga che l’affidamento all’altro genitore sia contrario all’interesse del minore [LEGGE 8 febbraio 2006, n. 54]. Le circostanze che giustificano tale deroga non sono tipizzate e devono essere accertate in concreto dal giudice, il quale deve riscontrare una “manifesta carenza o inidoneità educativa” in uno dei genitori [Tribunale Ordinario Napoli, sez. 1B, sentenza n. 9512/2016].

 

PROFILI DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E DELL’UNIONE EUROPEA

Quando la vicenda familiare presenta elementi di internazionalità (es. diversa cittadinanza o residenza dei genitori o del minore), l’individuazione della giurisdizione e della legge applicabile segue regole specifiche.

GIURISDIZIONE

Il Regolamento (UE) n. 2019/1111 (che ha sostituito il Reg. n. 2201/2003) stabilisce che la competenza giurisdizionale in materia di responsabilità genitoriale appartiene, in via principale, alle autorità dello Stato membro in cui il minore ha la propria residenza abituale al momento in cui vengono adite [Tribunale Ordinario Novara, sez. 1, sentenza n. 645/2023][Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 luglio 2015.]. Questo criterio della “vicinanza” è informato al superiore interesse del minore [Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 ottobre 2016.][Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 luglio 2015.].

LEGGE APPLICABILE

Per determinare la legge applicabile alla responsabilità genitoriale, l’ordinamento italiano rinvia alla Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996, ratificata con Legge n. 101/2015 [Tribunale Ordinario Milano, sez. 9, sentenza n. 3388/2023][Tribunale Ordinario Novara, sez. 1, sentenza n. 645/2023]. L’articolo 16 di tale Convenzione stabilisce che l’attribuzione e l’esercizio della responsabilità genitoriale sono regolati, in linea di principio, dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore [Corte Di Appello Di Perugia, Sentenza n.270 del 7 Maggio 2025]. Anche le obbligazioni alimentari seguono un criterio analogo, essendo disciplinate dalla legge dello Stato di residenza abituale del creditore, ai sensi del Protocollo dell’Aja del 2007 [Tribunale Ordinario Milano, sez. 9, sentenza n. 3388/2023]. Tuttavia, la Legge n. 218/1995 (riforma del diritto internazionale privato) prevede all’art. 36-bis una clausola di salvaguardia, stabilendo che, nonostante il richiamo a una legge straniera, si applicano in ogni caso le norme del diritto italiano che attribuiscono a entrambi i genitori la responsabilità genitoriale e il dovere di mantenimento, a tutela dell’ordine pubblico [LEGGE 31 maggio 1995, n. 218].

 

INADEMPIENZE E VIOLAZIONI

L’ordinamento prevede strumenti per far fronte a gravi inadempienze o atti pregiudizievoli per il minore. In particolare, l’articolo 473-bis.39 del codice di procedura civile, introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022, conferisce al giudice il potere di modificare d’ufficio i provvedimenti in vigore e di adottare misure sanzionatorie in caso di condotte che ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento [DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149]. Questo rafforza la tutela del minore e l’effettività delle decisioni giudiziarie. In conclusione, la responsabilità genitoriale è un istituto dinamico e complesso, il cui esercizio deve essere costantemente orientato a realizzare il diritto del figlio a una crescita sana, serena e supportata da entrambe le figure genitoriali, anche e soprattutto nei momenti di crisi familiare [Tribunale Ordinario Salerno, sez. 1, sentenza n. 1449/2018][DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154].

 

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