L’ARRESTO E LO STATO DI FLAGRANZA
L’arresto è previsto dalla normativa processualpenalistica quale misura precautelare, ovvero quale misura provvisoriamente limitativa della libertà personale. In particolare, l’arresto viene operato dalla Polizia Giudiziaria nei confronti di colui che sia sorpreso nell’atto di commettere un reato (c.d. stato di flagranza) ovvero laddove vengano rivenute a carico del soggetto fermato cose o tracce pertinenti al reato, che facciano presumere con sicurezza la previa commissione di un reato da parte dello stesso (c.d. quasi flagranza).
LE TIPOLOGIE DI ARRESTO
Il legislatore ha astrattamente configurato due ipotesi di arresto:
- l’arresto obbligatorio di cui all’art. 380 c.p.p., eseguito nei casi in cui il delitto che il soggetto è colto nell’atto di commettere sia punito con la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni e nel massimo a 20 anni. Vi sono, inoltre, innumerevoli fattispecie di reato che prevedono comunque tale tipologia di arresto, indipendentemente dalla loro cornice edittale. Tra questi, a mero titolo esemplificativo, troviamo: delitto di violenza sessuale, di furto in abitazione e con strappo, di rapina, delitti in materia di sostanze stupefacenti;
- l’arresto facoltativo, disciplinato dall’art. 381 c.p.p., posto in essere a fronte della commissione in stato di flagranza di delitti la cui pena sia la reclusione non inferiore nel massimo a 3 anni, ovvero di altri delitti specificamente elencati, tra cui le lesioni personali, la violazione di domicilio, il furto semplice, la truffa. Si noti che si parla di arresto “facoltativo” in quanto l’arresto è eseguito solo nel caso in cui risulti giustificato dalla gravità del fatto o dalla pericolosità del soggetto agente, che viene desunta dalla sua personalità e dalle circostanze dell’azione (art. 381 comma quarto c.p.p.).
COSA ACCADE DOPO L’ARRESTO?
Gli operanti, una volta eseguito l’arresto, ne danno prontamente notizia al Pubblico Ministero del luogo ove il reato è stato commesso (art. 386 c.p.p.), nonché al difensore del soggetto arrestato, il quale, se non è in grado di indicarne uno di fiducia, potrà avvalersi di un difensore d’ufficio all’uopo nominato. In seguito, il soggetto viene posto nella disponibilità del P.M. in attesa del giudizio con rito direttissimo, e a tal fine viene trattenuto presso la Casa Circondariale del luogo ove il fatto è stato commesso (di fatto in realtà permane presso le Camere di sicurezza delle Questure o delle Caserme) ovvero accompagnato presso la sua abitazione.
IL PROCESSO PER DIRETTISSIMA
Il processo a carico dell’arrestato in flagranza di reato si svolge entro le 48 ore dall’arresto con le forme celeri, deformalizzate e semplificate del giudizio direttissimo, la cui disciplina si rinviene negli artt. 449-452 del codice di procedura penale. Il rito direttissimo vede infatti, quale propria peculiarità, l’assenza della fase dell’udienza preliminare davanti al GUP e, pertanto una rapida definizione della vicenda processuale. Esso segue la disciplina dettata dal codice di procedura penale per il dibattimento, laddove non derogata da una diversa e specifica regolamentazione.
Il rito per direttissima, più in particolare, si instaura su richiesta del Pubblico Ministero, il quale formula l’imputazione a carico del soggetto e chiede al giudice dibattimentale la convalida dell’arresto e il contestuale giudizio. In ossequio al principio della semplificazione e della celerità del rito, la parte offesa e i testimoni possono essere citati oralmente dalla P.G., inoltre le parti possono presentare i testimoni in udienza senza previa citazione.
All’imputato è data la facoltà di richiedere un termine per preparare una adeguata difesa, nel caso in cui le circostanze del caso concreto lo richiedano. Lo stesso può anche accedere ad un ulteriore rito alternativo premiale quali il rito abbreviato o l’applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), che gli consentiranno di ottenere gli sconti di pena rispettivamente previsti.
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