L’INDAGATO E LA CONOSCENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE
Il soggetto nei confronti del quale pende il procedimento penale, che assume così a tutti gli effetti lo “status” di indagato, può venirne a conoscenza sostanzialmente in due modi:
- Con l’arresto, obbligatorio qualora il reato sia considerato dalle forze dell’ordine di rilevante gravità ed operato in caso di flagranza (può essere definito “pieno” quando un soggetto viene colto nell’atto di commettere il reato; invece, si parla di “quasi flagranza” quando il soggetto, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone, e viene sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che abbia commesso il reato immediatamente prima)
- Con convocazione delle forze dell’ordine per la redazione del verbale di identificazione, con il quale si apprende di essere indagati, si nomina un avvocato penalista e si elegge il domicilio per ricevere gli atti giudiziari oppure con la notifica di un atto giudiziario, come l’avviso di conclusione indagini redatto dalla Procura della Repubblica, in concomitanza del quale è possibile estrarre copia di tutti gli atti dell’accusa e iniziare così ad impostare la strategia difensiva
LA PENA PREVISTA PER LE VARIE IPOTESI DI REATO
La pena per l’ipotesi base è la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000, mentre l’ipotesi attenuata di cui al quinto comma (se ne riparlerà a breve) riduce la cornice edittale da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata, mentre questa è diminuita dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
IL PROCESSO E COME DIFENDERSI
Sia in fase di indagini preliminari che in quella strettamente processuale, le soluzioni difensive che possono presentarsi sono molteplici. Anzitutto, la valutazione della strada processuale percorribile è rimessa al caso concreto ed alla contestuale disamina del caso da parte del legale. È infatti possibile procedere con la richiesta di riti speciali (cd. “patteggiamento”, a cui si può ricorrere anche durante le indagini preliminari, oppure rito abbreviato da richiedere unicamente in udienza preliminare o in giudizio), con conseguente sconto di pena, oppure con il rito ordinario mediante l’istruttoria dibattimentale con relativa produzione di documenti, escussione di testimoni ed esame dell’imputato.
Nel caso in cui venga operato l’arresto in flagranza, il soggetto arrestato viene condotto entro 48 ore davanti al Tribunale per la convalida dell’arresto e, spesso, per celebrare il processo con rito direttissimo.
DUE IPOTESI FREQUENTI: DETENZIONE A USO PERSONALE E COMMA V DELL’ART 73
Si richiamano ora due profili ricorrenti nella prassi comune.
- La detenzione ad uso personale. Qualora ad essere contestato sia il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, in caso di modiche quantità della sostanza drogante (inferiori perciò ai limiti indicati nel d.m. richiamato dall’art. 73, comma 1-bis, lett. a), d. P.R. n. 309 del 1990) risulta percorribile la strada della detenzione ad uso esclusivamente personale, che non integra un reato ma unicamente un illecito amministrativo (con eventuale sanzione amministrativa). E’ chiaramente compito dell’indagato e del suo difensore illustrare al Giudice le ragioni che portano a dover ritenere la detenzione ad uso personale (con riguardo alla quantità, alle modalità dell’azione, all’eventuale dipendenza da stupefacenti del soggetto ecc.)
- Il quinto comma dell’art. 73. Il comma cinque della fattispecie incriminatrice in esame presuppone un’ipotesi attenuata del reato, detta appunto di lieve entità, punita meno severamente (da 6 mesi a 4 anni di reclusione) rispetto alle altre ipotesi di reato.
Perché il fatto possa rientrare nella norma del quinto comma, e quindi nella lieve entità, sono necessarie alcune condizioni, ovverosia che i mezzi, le modalità o circostanze di azione, la qualità e la quantità delle sostanze siano tali da far ritenere il fatto contestato di “lieve entità”.
Peraltro le conseguenze della qualificazione del fatto nell’ipotesi di lieve entità possono rivelarsi estremamente positive: diviene infatti possibile, ad esempio, sospendere il procedimento e svolgere un periodo di messa alla prova, con susseguente estinzione del reato in caso di esito positivo.
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Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento/esigenza occorresse e si ricorda che lo Studio offre assistenza legale in materia di diritto penale.