L’usufrutto rappresenta uno dei diritti reali di godimento su cosa altrui di maggiore rilevanza pratica nell’ordinamento giuridico italiano. Strumento duttile e di antica tradizione romanistica, l’istituto consente una scissione temporanea delle facoltà dominicali, attribuendo a un soggetto diverso dal proprietario il diritto di godere della cosa altrui, traendone ogni utilità nel rispetto della sua destinazione economica. La peculiarità dell’usufrutto risiede proprio in questo bilanciamento: da un lato, la compressione del diritto di proprietà che si riduce alla nuda proprietà; dall’altro, la garanzia che tale compressione sia temporanea e non tale da svuotare definitivamente il dominio del suo contenuto economico. Il sistema codicistico ha costruito intorno a tale esigenza un articolato apparato di regole che disciplinano la costituzione, il contenuto, gli obblighi delle parti e le cause di estinzione del diritto.

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NOZIONE E FONDAMENTO NORMATIVO

L’usufrutto è disciplinato dagli artt. 978 e seguenti del codice civile. Il suo contenuto essenziale è definito dall’art. 981 c.c., ai sensi del quale:

“L’usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica. Egli può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare, fermi i limiti stabiliti in questo capo.”

La norma racchiude in sé la duplice anima dell’istituto: la massima espansione del godimento (ius utendi e ius fruendi) da un lato, e il limite della destinazione economica impressa dal proprietario dall’altro. Come osservato dalla giurisprudenza, l’usufrutto «consiste nel diritto dell’usufruttuario di godere della cosa altrui con l’obbligo di rispettarne la destinazione economica impressa dal proprietario» e «si tratta di diritto reale di godimento che, perciò, comprime il potere di godimento che normalmente spetta al proprietario». Dal punto di vista dell’inquadramento sistematico, l’usufrutto è un diritto reale limitato che si distacca dalla sfera giuridica del proprietario per costituire il contenuto sostanziale dell’autonomo diritto dell’usufruttuario. In quanto diritto reale, esso è opponibile erga omnes e conferisce al suo titolare una legittimazione autonoma ad agire anche in sede risarcitoria nei confronti dei terzi che attentino all’integrità del bene oggetto del diritto.

 

COSTITUZIONE DELL’USUFRUTTO

L’art. 978 c.c. individua le fonti dell’usufrutto:

“L’usufrutto è stabilito dalla legge o dalla volontà dell’uomo. Può anche acquistarsi per usucapione.”

USUFRUTTO LEGALE

Il principale caso di usufrutto legale era quello dei genitori sui beni del figlio minore, oggi superato dalla riforma del diritto di famiglia. Residuano ipotesi speciali previste da leggi particolari.

USUFRUTTO VOLONTARIO

L’usufrutto volontario può essere costituito:

  • Per contratto: con atto inter vivos che trasferisca o costituisca il diritto. La costituzione può avvenire per deductione (il proprietario aliena la nuda proprietà riservandosi l’usufrutto) o per translatio (il proprietario costituisce l’usufrutto a favore di un terzo).
  • Per testamento: attraverso legato costitutivo. In tale ipotesi, come chiarito dalla giurisprudenza, si determina «un’autentica scissione del diritto di piena proprietà che faceva capo al de cuius, dal momento che, a favore del beneficiario della disposizione fatta dal testatore, è costituito il diritto di usufrutto su uno o più beni determinati, mentre, a uno o più eredi oppure a uno o più legatari (sublegato), è lasciata la nuda proprietà dello stesso o degli stessi beni». Il legatario acquista il diritto iure successionis, senza tuttavia subentrare a titolo universale nelle attività e nelle passività del defunto.

USUFRUTTO PER USUCAPIONE

L’usufrutto può acquistarsi anche per usucapione, ai sensi dell’art. 978 c.c. . La giurisprudenza ha avuto modo di applicare tale principio in fattispecie di usufrutto perpetuo costituito ante 1942: poiché tale istituto non è più previsto dall’ordinamento vigente, a decorrere dalla data di estinzione dell’usufrutto per scadenza del termine trentennale, ove l’esercizio del diritto abbia continuato a manifestarsi con le medesime modalità, inizia a decorrere il termine ventennale per l’usucapione dell’usufrutto temporaneo.

 

DURATA DELL’USUFRUTTO: PRINCIPIO DI TEMPORANEITÀ

Il principio di temporaneità dell’usufrutto è uno dei cardini dell’istituto. L’art. 979 c.c. sancisce:

“La durata dell’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario. L’usufrutto costituito a favore di una persona giuridica non può durare più di trent’anni.”

RATIO DEL PRINCIPIO

La ratio della norma è chiaramente enunciata dalla giurisprudenza: il limite temporale è posto «per evitare una compressione totale del diritto del proprietario». Se l’usufrutto fosse perpetuo, il proprietario si vedrebbe definitivamente privato del bene di sua proprietà, svuotando il dominio di qualsiasi utilità pratica.

NORMA INDEROGABILE E CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE

L’art. 979 c.c. è norma inderogabile. Qualsiasi pattuizione che intenda costituire un godimento perpetuo del bene è vietata. La Cassazione ha tuttavia precisato che tale pattuizione «può dare vita ad un assetto di interessi meramente obbligatorio, salva la configurabilità del diritto di usufrutto limitatamente al periodo di tempo consentito dalla legge», applicando il principio di conservazione del negozio e la disciplina degli artt. 1419, comma 1, c.c. (nullità parziale) e 1424 c.c. (conversione del contratto nullo), «ogni volta che sia rinvenibile un interesse delle parti al mantenimento di tale negozio, pur con un contenuto parzialmente diverso». Ne consegue che la clausola che stabilisca una durata superiore al massimo consentito dalla norma «deve ritenersi affetta da nullità per l’eccedenza».

USUFRUTTO PERPETUO PREESISTENTE AL CODICE CIVILE DEL 1942

Un tema di particolare interesse pratico attiene agli usufrutti perpetui costituiti in vigenza del previgente ordinamento. Per effetto dell’art. 252 disp. att. c.c., che «preclude la possibilità di ritenere che l’usufrutto come caratterizzato dal previgente ordinamento possieda una sorta di ultrattività», tali usufrutti hanno perso la caratteristica della perpetuità e sono diventati temporanei, soggetti al limite trentennale. Il termine decorre dall’entrata in vigore del codice civile (28 ottobre 1941), per cui — nel caso di titolare persona giuridica — l’usufrutto si sarebbe estinto il 28 ottobre 1971.

 

CONTENUTO DEL DIRITTO DI USUFRUTTO: FACOLTÀ DELL’USUFRUTTUARIO

DIRITTO AL GODIMENTO E AI FRUTTI

L’usufruttuario ha diritto di trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare. In particolare:

  • Frutti naturali e civili: ai sensi dell’art. 984 c.c., «i frutti naturali e i frutti civili spettano all’usufruttuario per la durata del suo diritto». Se proprietario e usufruttuario si succedono nel godimento nell’anno agrario o in un periodo produttivo di maggiore durata, i frutti si ripartiscono in proporzione alla durata del rispettivo diritto.
  • Diritto di locare: l’usufruttuario ha facoltà di dare in locazione la cosa (art. 999 c.c.). In caso di scissione della piena proprietà tra nudo proprietario e usufruttuario, «la qualità di locatore, in virtù delle disposizioni coordinate degli artt. 981, 984, 999 cod. civ., si concentra per tutti i riflessi, attivi e passivi, sostanziali e processuali, nel titolare dell’usufrutto».

DIRITTO AL POSSESSO

Il diritto al possesso della cosa è un attributo essenziale e ineliminabile dell’usufrutto, come sancito dall’art. 982 c.c.:

“L’usufruttuario ha il diritto di conseguire il possesso della cosa di cui ha l’usufrutto, salvo quanto è disposto dall’art. 1002.”

La Corte d’Appello di Milano ha precisato che «il diritto al possesso rappresenta un atteggiamento essenziale e ineliminabile del diritto di usufrutto» e che «il diritto al possesso è lo strumento che la legge accorda all’usufruttuario per assicurargli la realizzazione del suo diritto, cioè il godimento diretto e indiretto della cosa». La ratio dell’art. 982 c.c. è quella di assicurare al titolare del godimento poteri e facoltà identici a quelli del proprietario, poteri che si distaccano dalla sfera giuridica del proprietario per costituire il contenuto sostanziale dell’autonomo diritto dell’usufruttuario.

TUTELA AQUILIANA

In quanto titolare di un diritto reale, l’usufruttuario vanta una legittimazione autonoma ad agire ex art. 2043 c.c. per il risarcimento del danno cagionato da un terzo al bene oggetto del suo diritto. La Cassazione ha chiarito che «l’usufruttuario ha il diritto di godere della cosa (art. 981 cod. civ.) nella sua integrità» e che, pertanto, gli deve essere riconosciuto «il diritto di agire, anche con la generale azione aquiliana, contro chiunque, attentando all’integrità del bene, provochi l’ingiustificata lesione del suo godimento».

CESSIONE DELL’USUFRUTTO

L’usufruttuario può cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo (art. 980 c.c.). La cessione, tuttavia, non può estendere la durata oltre i limiti di legge: in caso di trasferimento a una società, la cessione sarà valida solo per il periodo consentito dall’art. 979 c.c..

 

IL QUASI-USUFRUTTO: USUFRUTTO SU BENI CONSUMABILI E SU CREDITI

USUFRUTTO SU BENI CONSUMABILI (ART. 995 C.C.)

L’ipotesi dell’usufrutto di denaro, di credito e, più in generale, di depositi bancari e titoli finanziari viene ricondotta all’art. 995 c.c., che contempla l’usufrutto di «beni consumabili», vale a dire di quei beni che per essere goduti perdono la loro individualità. Stante la particolare natura della cosa oggetto di diritto, non riconducibile allo schema tipico dell’usufrutto ordinario, in dottrina e giurisprudenza si parla di quasi usufrutto. In tale ipotesi, l’usufruttuario ha diritto di servirsi dei beni e ha l’obbligo di pagarne il valore al termine dell’usufrutto secondo la stima convenuta; mancando la stima, è in facoltà dell’usufruttuario di pagare le cose secondo il valore che hanno al tempo in cui finisce l’usufrutto o di restituirne altre in eguale qualità e quantità.

USUFRUTTO DI CREDITO (ART. 1000 C.C.)

Con riferimento alla figura del quasi-usufrutto di credito, l’art. 1000 c.c. — nel regolare la riscossione di somme che rappresentano un capitale gravato da usufrutto — prevede che l’usufruttuario abbia illimitata facoltà di godimento dei frutti del credito, ossia degli interessi. Su questi l’usufruttuario diventa immediatamente unico proprietario, con facoltà di disporne e di cederli a terzi. Pertanto, con riferimento al credito agli interessi, l’usufruttuario «non assume la posizione di usufruttuario (che comporterebbe l’obbligo di restituzione del tantundem), bensì quella di diretto titolare, rimanendo in capo agli eredi la nuda proprietà del solo capitale».

 

OBBLIGHI DELL’USUFRUTTUARIO

INVENTARIO E GARANZIA (ART. 1002 C.C.)

L’art. 1002 c.c. pone in capo all’usufruttuario due obblighi preliminari all’acquisto del possesso:

“L’usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano. Egli è tenuto a fare a sue spese l’inventario dei beni, previo avviso al proprietario. (…) L’usufruttuario deve inoltre dare idonea garanzia. (…) L’usufruttuario non può conseguire il possesso dei beni prima di avere adempiuto agli obblighi su indicati.”

Tali obblighi hanno la finalità di assicurare l’interesse del nudo proprietario alla esatta determinazione della consistenza dei beni e alla conservazione del loro valore. Inventario e garanzia sono istituti tra loro distinti e indipendenti: è possibile fornire idonea garanzia senza compilare l’inventario e viceversa. L’idoneità economica della garanzia deve essere valutata in rapporto all’obbligazione principale, tenendo conto della natura e della qualità dei beni, della loro più o meno facile deteriorabilità e dell’essere più o meno esposti a perimento per dolo o colpa dell’usufruttuario; la garanzia non deve necessariamente corrispondere al valore dei beni da garantire, ma all’«ammontare dei danni che presumibilmente il proprietario non riesca ad evitare in caso di mancato o inesatto adempimento degli obblighi gravanti sull’usufruttuario». Sono dispensati dall’obbligo di garanzia: i genitori che hanno l’usufrutto legale sui beni dei figli minori; il venditore e il donante con riserva d’usufrutto (ma se cedono l’usufrutto, il cessionario è tenuto a prestare garanzia). Conseguenze della mancata prestazione della garanzia: la mancata prestazione non impedisce l’acquisto del diritto da parte dell’usufruttuario né il diritto a percepire i frutti; essa legittima solo il nudo proprietario a trattenere la cosa presso di sé o a pretenderne la riconsegna. L’usufruttuario che non abbia adempiuto agli obblighi di cui all’art. 1002 c.c., pur avendo già ottenuto la materiale disponibilità del bene, ha acquistato non il possesso del bene ma la sua mera detenzione. Tale restituzione costituisce comunque «soltanto una misura cautelare, di carattere provvisorio, a garanzia dei diritti del nudo proprietario».

CONSEGUENZE DELLA MANCANZA DI GARANZIA: ART. 1003 C.C.

In caso di mancata prestazione della garanzia, l’art. 1003 c.c. prevede specifici rimedi: gli immobili sono locati o messi sotto amministrazione (salva la facoltà dell’usufruttuario di farsi assegnare per propria abitazione una casa compresa nell’usufrutto); il denaro è collocato a interesse; i titoli al portatore si convertono in nominativi o si depositano; le derrate sono vendute. In ogni caso, appartengono all’usufruttuario gli interessi dei capitali, le rendite, le pigioni e i fitti.

OBBLIGO DI USO DILIGENTE E MANUTENZIONE ORDINARIA

L’usufruttuario è tenuto a usare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1001 c.c.) e a provvedere alla manutenzione ordinaria della cosa. Ai sensi dell’art. 1004 c.c.:

“Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell’usufruttuario. Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese necessarie dall’inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione.”

Per riparazione si intende l’opera che rimedia a un’alterazione già verificatasi; per manutenzione si intende l’opera che previene l’alterazione. La giurisprudenza ha stabilito che ai fini della distinzione tra gli interventi a carico dell’usufruttuario e quelli a carico del nudo proprietario, «non rileva la maggiore o minore attualità del danno da riparare, bensì il carattere ordinario o straordinario dell’opera, poiché, in considerazione della natura dei rispettivi diritti, l’usufruttuario ha l’onere di provvedere a quanto attiene alla conservazione ed al godimento della cosa, mentre sono riservate al nudo proprietario le opere che incidono sulla struttura, la sostanza e la destinazione della stessa». Va inoltre distinto l’obbligo di manutenzione dall’obbligo di utilizzare il bene con diligenza: l’usufruttuario che esegue (o consente siano eseguite) opere che alterino l’originaria destinazione dell’immobile «si rende inadempiente all’obbligazione di godere della cosa usando della diligenza del buon padre di famiglia e non all’obbligazione di manutenzione».

RIPARAZIONI STRAORDINARIE (ART. 1005 C.C.)

Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario. L’art. 1005 c.c. le definisce come quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento per intero o per parte notevole dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta . La lista non è tassativa: è straordinaria quell’opera che importa la sostituzione o il ripristino di un elemento essenziale della struttura della cosa. L’usufruttuario deve tuttavia corrispondere al proprietario, durante l’usufrutto, l’interesse delle somme spese per le riparazioni straordinarie.

ONERI FISCALI E TRIBUTARI

Ai sensi dell’art. 1008 c.c., l’usufruttuario è tenuto, per la durata del suo diritto, ai carichi annuali, come le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito.

OBBLIGO DI RESTITUZIONE

Al termine dell’usufrutto, l’usufruttuario deve restituire le cose che formano oggetto del suo diritto (art. 1001 c.c.), salvo quanto disposto per l’usufrutto di beni consumabili. Per le cose deteriorabili (art. 996 c.c.), l’usufruttuario ha diritto di servirsene secondo l’uso al quale sono destinate, ed è tenuto a restituirle nello stato in cui si trovano al termine dell’usufrutto.

 

USUFRUTTO SU PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Un tema di crescente rilevanza pratica riguarda l’usufrutto su quote o azioni di società. La Cassazione ha affrontato la questione della ripartizione dei diritti tra nudo proprietario e usufruttuario, giungendo a una soluzione che privilegia la posizione del nudo proprietario. In particolare, con riguardo alle quote di società di persone, la Suprema Corte ha recentemente affermato che «la qualità di socio rimane in capo al nudo proprietario» e che «il diritto dell’usufruttuario possa trovare tutela esclusivamente nei rapporti interni con il nudo proprietario, spettando al nudo proprietario tutte le decisioni relative alla modifica dell’atto costitutivo, nessuna esclusa, ma gravando su di esso l’obbligo di salvaguardare il diritto dell’usufruttuario agli utili». Conseguentemente, il potere di concorrere alla modifica dei patti sociali, alle trasformazioni, fusioni, scissioni e alle delibere di scioglimento anticipato va attribuito esclusivamente al nudo proprietario. In caso di trasferimento a terzi della quota da parte del nudo proprietario, l’usufrutto permane, stante la sua natura di diritto reale. Sul piano fiscale, è stato affermato il principio per cui «l’esenzione ex art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990 si applica al trasferimento di quote di società di persone anche quando sulla partecipazione sia costituito usufrutto, purché sia il nudo proprietario-socio a impegnarsi a proseguire l’attività d’impresa e a mantenere la partecipazione per cinque anni». Con riferimento specifico all’usufrutto su azioni di s.p.a., il Tribunale di Milano ha chiarito che — in caso di titoli nominativi — non si verifica alcun trasferimento del possesso della res al nudo proprietario, con importanti conseguenze quanto agli obblighi di garanzia di cui all’art. 1002 c.c., ritenuti non applicabili in tale ipotesi.

 

USUFRUTTO NELL’AMBITO SUCCESSORIO

L’usufrutto è frequentemente utilizzato quale strumento di pianificazione successoria. Nel contesto dei legati di usufrutto, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che:

  • La coniuge superstite può essere istituita legataria di usufrutto generale vitalizio su tutti i beni ereditari, con partecipazione dei figli alla comunione ereditaria quali eredi in nuda proprietà.
  • L’attribuzione dell’usufrutto a una persona e della nuda proprietà agli «eredi di legge» comporta l’estraneità dell’usufruttuario al novero degli eredi: «è insanabilmente contraddittoria la volontà testamentaria che abbia a consistere nell’attribuzione, alla medesima persona fisica, già resa beneficiaria di un legato di usufrutto su determinati cespiti, della nuda proprietà dei cespiti medesimi».
  • In caso di usufrutto costituito mortis causa, la qualità di locatore si concentra nell’usufruttuario per tutti i riflessi, attivi e passivi, dei contratti di locazione preesistenti.

 

ESTINZIONE DELL’USUFRUTTO

CAUSE DI ESTINZIONE ORDINARIE

L’art. 1014 c.c. elenca le principali cause di estinzione:

“Oltre quanto è stabilito dall’art. 979, l’usufrutto si estingue: 1) per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni; 2) per la riunione dell’usufrutto e della proprietà nella stessa persona; 3) per il totale perimento della cosa su cui è costituito.”

A queste si aggiunge, ovviamente, la scadenza del termine (per le persone fisiche, la morte dell’usufruttuario; per le persone giuridiche, il decorso dei trent’anni). Estinzione per non uso: il non uso ventennale produce la prescrizione del diritto. Ai fini del decorso del termine, si fa riferimento all’esercizio concreto delle facoltà connesse al diritto.

ESTINZIONE PER ABUSO DELL’USUFRUTTUARIO (ART. 1015 C.C.)

L’art. 1015 c.c. disciplina la fattispecie dell’abuso da parte dell’usufruttuario:

“L’usufrutto può anche cessare per l’abuso che faccia l’usufruttuario del suo diritto alienando i beni o deteriorandoli o lasciandoli andare in perimento per mancanza di ordinarie riparazioni. L’autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, ordinare che l’usufruttuario dia garanzia, qualora ne sia esente, o che i beni siano locati o posti sotto amministrazione a spese di lui, o anche dati in possesso al proprietario con l’obbligo di pagare annualmente all’usufruttuario, durante l’usufrutto, una somma determinata. I creditori dell’usufruttuario possono intervenire nel giudizio per conservare le loro ragioni, offrire il risarcimento dei danni e dare garanzia per l’avvenire.”

La norma prevede tre ipotesi di abuso: l’alienazione dei beni, il deterioramento e l’abbandono per mancanza di ordinarie riparazioni. La sanzione non è necessariamente la cessazione del diritto: il giudice può adottare misure conservative meno drastiche, modulandole in funzione della gravità dell’abuso. La giurisprudenza ha ritenuto che l’usufruttuario abbia commesso un abuso quando — come nel caso dell’abbattimento di strutture esistenti — non sia in grado di restituire gli immobili al termine dell’usufrutto così come erano, salva rerum substantia.

 

DIRITTI REALI AFFINI: USO E ABITAZIONE

L’uso (art. 1021 c.c.) e l’abitazione (art. 1022 c.c.) sono diritti reali minori, affini all’usufrutto, ma di contenuto più limitato. L’art. 1026 c.c. dispone che «le disposizioni relative all’usufrutto si applicano, in quanto compatibili, all’uso e all’abitazione». L’uso attribuisce al suo titolare il diritto di servirsi di un bene e, se fruttifero, di raccoglierne i frutti, ma soltanto limitatamente a quanto occorre ai bisogni propri e della propria famiglia. Come l’usufrutto, anche il diritto d’uso «si estende a tutte le utilità che possono obiettivamente trarsi dal bene secondo la sua destinazione» e l’usuario deve rispettare la destinazione economica della cosa. Quanto alla durata, il diritto d’uso — al pari dell’usufrutto — ha come durata massima la vita dell’usuario; le parti possono convenire una durata più limitata. La giurisprudenza ha precisato che l’espressione «senza limiti di tempo» convenuta tra le parti «può essere correlata al fatto che non è stata prevista una durata limitata, ma la durata deve essere rapportata al contenuto normativo e non può pertanto superare la vita dell’usuario», diversamente dall’accezione «perpetuo» che indica invece un concetto oggettivo e assoluto.

 

PROFILI FISCALI

Sotto il profilo tributario, la costituzione di diritti di usufrutto, uso e abitazione rileva ai fini dell’imposta di registro, delle imposte ipotecaria e catastale e, nel contesto successorio, dell’imposta di successione. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il valore dell’usufrutto è determinato a norma dell’art. 46 del T.U.R., assumendo come annualità l’ammontare ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale di interesse. Il metodo di calcolo varia a seconda che il diritto sia a tempo determinato (valore attuale dell’annualità, non superiore a 40 volte l’annualità stessa), a vita (annualità moltiplicata per il coefficiente tabellare in base all’età dell’usufruttuario) o congiunto (coefficiente riferito all’età del meno giovane dei beneficiari).

 

PROFILI EUROPEI: USUFRUTTO COME “BENE” AI SENSI DELL’ART. 1 PROT. 1 CEDU E DELL’ART. 17 CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI UE

In una prospettiva sovranazionale, il diritto di usufrutto è qualificato come «bene» meritevole di protezione ai sensi dell’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU e dell’art. 17, par. 1, della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. Il testo elaborato dalla Corte di Giustizia UE richiede la verifica di due condizioni: che il diritto abbia un valore patrimoniale e che da esso derivi una posizione giuridica acquisita che consenta l’esercizio autonomo dei medesimi da parte e a favore del loro titolare. Un diritto di usufrutto soddisfa entrambe le condizioni, conferendo al suo titolare un controllo parziale della cosa altrui (l’usus e il fructus), mentre l’abusus resta al proprietario. Conseguentemente, la soppressione ex lege di diritti di usufrutto senza previsione di un’adeguata compensazione è stata ritenuta incompatibile con il diritto dell’Unione Europea, in quanto non garantisce all’usufruttuario una compensazione ragionevole in relazione al valore del suo bene.

 

DOMANDE FREQUENTI SULL’USUFRUTTO – FAQ

CHE COS’È L’USUFRUTTO E IN COSA SI DIFFERENZIA DALLA PIENA PROPRIETÀ?

L’usufrutto è un diritto reale di godimento su cosa altrui che attribuisce al titolare (usufruttuario) il diritto di usare il bene e di raccoglierne i frutti, nel rispetto della sua destinazione economica. A differenza della piena proprietà — che comprende ius utendi, ius fruendi e ius abutendi — l’usufrutto scinde le prime due facoltà dalla terza: il nudo proprietario conserva la titolarità formale del bene ma è privato del godimento per tutta la durata del diritto. La differenza pratica è significativa: il nudo proprietario non può utilizzare né affittare il bene senza il consenso dell’usufruttuario, e non può alienare il bene se non gravato dal vincolo dell’usufrutto.

QUANTO PUÒ DURARE UN USUFRUTTO?

La durata massima dell’usufrutto è fissata dalla legge in modo inderogabile dall’art. 979 c.c. Per le persone fisiche, l’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario: si tratta pertanto di un diritto necessariamente vitalizio. Per le persone giuridiche (società, enti, associazioni), la durata massima è di trent’anni. Qualunque pattuizione che preveda una durata superiore è nulla per l’eccedenza, e il diritto viene ricondotto entro i limiti di legge attraverso le regole sulla nullità parziale e sulla conversione del contratto.

COME SI COSTITUISCE UN USUFRUTTO?

L’usufrutto può essere costituito in tre modi (art. 978 c.c.):

  • Per legge: in casi espressamente previsti dall’ordinamento;
  • Per volontà delle parti: tramite contratto (atto inter vivos, che richiede la forma scritta e la trascrizione per gli immobili) o tramite testamento (legato di usufrutto);
  • Per usucapione: attraverso il possesso continuato e pacifico per il termine ventennale.

Nel caso di costituzione contrattuale, l’usufrutto può essere costituito per deductione (il proprietario aliena la nuda proprietà riservandosi l’usufrutto) o per translatio (il proprietario costituisce il diritto a favore di un terzo, conservando la nuda proprietà).

CHI PAGA LE SPESE DI MANUTENZIONE DEL BENE IN USUFRUTTO?

La ripartizione delle spese segue una distinzione fondamentale:

  • Manutenzione ordinaria e custodia: a carico dell’usufruttuario (art. 1004 c.c.). Rientrano in questa categoria le spese ricorrenti, necessarie al mantenimento del godimento normale della cosa;
  • Riparazioni straordinarie: a carico del nudo proprietario (art. 1005 c.c.), come il rifacimento di tetti, solai, muri maestri, scale, argini. Tuttavia, l’usufruttuario deve corrispondere al proprietario gli interessi sulle somme spese durante la durata del suo diritto;
  • Riparazioni straordinarie rese necessarie dall’inadempimento degli obblighi di manutenzione ordinaria: ricadono sull’usufruttuario, quale conseguenza del suo inadempimento.

L’USUFRUTTUARIO PUÒ AFFITTARE IL BENE A TERZI?

Sì. L’usufruttuario ha facoltà di dare in locazione la cosa oggetto del suo diritto (art. 999 c.c.), diventando il locatore con pieni diritti e obblighi connessi al contratto. Può anche cedere il proprio diritto di usufrutto a terzi, salvo divieto espresso nel titolo costitutivo (art. 980 c.c.). In quest’ultimo caso, la cessione deve essere notificata al proprietario: finché non sia stata notificata, l’usufruttuario rimane solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario.

COSA SUCCEDE SE L’USUFRUTTUARIO NON PRESTA LA GARANZIA RICHIESTA DALLE LEGGE?

L’art. 1002 c.c. impone all’usufruttuario l’obbligo di prestare idonea garanzia a tutela del nudo proprietario. La mancata prestazione non impedisce l’acquisto del diritto né il diritto a percepire i frutti, ma legittima il proprietario a trattenere il bene o a pretenderne la riconsegna. In caso di mancata garanzia, il giudice può disporre le misure conservative previste dall’art. 1003 c.c. (locazione degli immobili, messa sotto amministrazione, deposito del denaro a interesse, ecc.), ferma restando la spettanza dei relativi frutti all’usufruttuario. Sono dispensati dall’obbligo di garanzia il venditore e il donante con riserva di usufrutto.

COME SI ESTINGUE L’USUFRUTTO?

Le cause di estinzione dell’usufrutto sono disciplinate dagli artt. 979 e 1014 c.c.:

Causa Descrizione
Morte dell’usufruttuario Causa naturale ed ordinaria per le persone fisiche
Scadenza del termine Per persone giuridiche (max 30 anni) o per usufrutti a termine
Non uso ventennale Prescrizione per mancato esercizio del diritto per 20 anni
Consolidazione Riunione dell’usufrutto e della proprietà in capo allo stesso soggetto
Perimento totale del bene Distruzione totale della cosa oggetto dell’usufrutto
Abuso dell’usufruttuario Ai sensi dell’art. 1015 c.c., nei casi di deterioramento, alienazione abusiva o abbandono

L’USUFRUTTO SI TRASMETTE AGLI EREDI DELL’USUFRUTTUARIO?

No. L’usufrutto è un diritto personale e intrasmissibile mortis causa. Alla morte dell’usufruttuario, il diritto si estingue automaticamente e la nuda proprietà si consolida in piena proprietà in capo al nudo proprietario, senza che gli eredi dell’usufruttuario possano subentrare nel diritto. Questa è una delle caratteristiche più importanti che distingue l’usufrutto dalla proprietà.

È POSSIBILE COSTITUIRE UN USUFRUTTO CONGIUNTO CON DIRITTO DI ACCRESCIMENTO TRA PIÙ USUFRUTTUARI?

Sì, è possibile costituire un usufrutto congiuntivo, istituto caratterizzato dal diritto di accrescimento tra i contitolari. In tale ipotesi, alla morte di uno dei co-usufruttuari, la sua quota non si consolida con la nuda proprietà ma si accresce in favore del co-usufruttuario superstite. La Cassazione ha tuttavia precisato che il diritto di accrescimento deve essere previsto in modo inequivoco — anche se implicitamente — dalla concorde volontà delle parti risultante dall’atto costitutivo. Esso non deriva automaticamente dalla semplice contitolarità del diritto né, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, dalla comunione legale tra coniugi.

COME SI CALCOLA IL VALORE DELL’USUFRUTTO AI FINI FISCALI?

Il valore dell’usufrutto è determinato ai sensi degli artt. 46 e 48 del D.P.R. n. 131/1986 (T.U.R.). Il calcolo si effettua moltiplicando il valore della piena proprietà del bene per il coefficiente tabellare corrispondente all’età dell’usufruttuario alla data dell’atto, come stabilito dall’allegato al T.U.R., modificato dal decreto MEF del 18 dicembre 2020. Il valore della nuda proprietà si ottiene per differenza (valore piena proprietà meno valore usufrutto). Ai fini dell’imposta di successione, la tassazione avverrà sulla base imponibile così determinata, con le aliquote variabili secondo il grado di parentela tra le parti.

COSA SI INTENDE PER QUASI-USUFRUTTO?

Il quasi-usufrutto ricorre quando l’oggetto del diritto è costituito da beni consumabili (denaro, derrate alimentari, titoli finanziari), ossia beni che, per essere goduti, vengono consumati. In tale ipotesi, disciplinata dall’art. 995 c.c., l’usufruttuario diventa proprietario dei beni e ha l’obbligo di restituire, alla fine dell’usufrutto, beni della stessa qualità e quantità ovvero il loro valore. Il quasi-usufrutto di credito (art. 1000 c.c.) attribuisce all’usufruttuario il diritto di percepire gli interessi, sui quali diventa diretto titolare, mentre il capitale rimane gravato dal diritto del nudo proprietario.

L’USUFRUTTUARIO PUÒ OPPORSI ALLA VENDITA DEL BENE DA PARTE DEL NUDO PROPRIETARIO?

No. Il nudo proprietario conserva il diritto di alienare il bene, ma lo alienerà gravato dall’usufrutto: l’acquirente dovrà rispettare il diritto dell’usufruttuario per tutta la sua durata, essendo l’usufrutto opponibile erga omnes in quanto diritto reale. L’usufruttuario non può impedire la vendita, ma la sua posizione giuridica rimane intatta anche nei confronti del nuovo proprietario.

QUALI SONO LE TUTELE DELL’USUFRUTTUARIO IN CASO DI DANNI AL BENE DA PARTE DI TERZI?

In quanto titolare di un diritto reale, l’usufruttuario è legittimato ad agire autonomamente in giudizio nei confronti di chiunque arrechi danni al bene oggetto del suo diritto, sia attraverso le azioni possessorie (reintegrazione e manutenzione), sia attraverso l’azione di rivendicazione, sia — soprattutto — attraverso l’azione aquiliana ex art. 2043 c.c. per il risarcimento del danno da lesione del godimento. L’usufruttuario non è quindi costretto ad agire tramite il proprietario, ma vanta una legittimazione processuale propria e autonoma.

L’USUFRUTTO È TUTELATO ANCHE A LIVELLO EUROPEO?

Sì. Il diritto di usufrutto è qualificato come «bene» ai sensi dell’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU e dell’art. 17, par. 1, della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. La soppressione ex lege di diritti di usufrutto senza adeguata compensazione è stata ritenuta incompatibile con il diritto dell’Unione, in quanto lesiva del diritto di proprietà dell’usufruttuario inteso in senso lato. Il titolare dell’usufrutto deve pertanto ricevere una compensazione ragionevole in relazione al valore patrimoniale del suo diritto.

 

USUFRUTTO

L’usufrutto si conferma, nell’ordinamento giuridico italiano, come un istituto di straordinaria versatilità e complessità. La sua disciplina codicistica, integrata da un’elaborata giurisprudenza di merito e di legittimità, consente di modulare l’esercizio del diritto in una pluralità di contesti: dalla pianificazione successoria alla gestione del patrimonio familiare, dalla costituzione di garanzie alla strutturazione di operazioni societarie. I principi fondamentali che permeano l’istituto — la temporaneità, il rispetto della destinazione economica, la tutela del nudo proprietario attraverso inventario e garanzia, la responsabilità per l’uso diligente — costituiscono un sistema coerente volto a bilanciare gli interessi contrapposti dell’usufruttuario e del proprietario, garantendo a entrambi il pieno godimento delle rispettive prerogative entro i limiti loro assegnati dall’ordinamento.

 

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