CHE COSA SI INTENDE PER STALKING GIUDIZIARIO?
Trattasi di una forma di atti persecutori – reato disciplinato all’art. 612 bis c.p. – le cui azioni moleste
consistono in reiterate pretese risarcitorie in sede civile, amministrativa, nonché nella proposizione di
denunce – querele assolutamente infondate.
Tali condotte, invero, sono finalizzate al solo scopo di creare nella vittima uno stato di ansia e paura,
costringendo la stessa a sostenere tutte le ingenti spese del giudizio, al fine di far valere le proprie
ragioni.
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione (sent. n.3831/2017), ha definito lo stalking giudiziario
come quel reato di atti persecutori configurabile mediante “un utilizzo degenerato dello strumento giudiziario a
fini vessatori”.
PUNTO DI VISTA PENALISTICO DELLO STALKING GIUDIZIARIO
Al fine di potersi dire integrato il reato di stalking giudiziario è necessario che le denunce querele siano
reiterate e volte unicamente a vessare il soggetto destinatario delle medesime, configurandosi,
diversamente, il reato di calunnia di cui all’art.368 c.p., in caso di singola accusa infondata.
COSA FARE E COME DIFENDERSI DI FRONTE AD UNA ACCUSA INGIUSTA?
Qualora si dovesse essere destinatari di false accuse, non è tanto importante provvedere a propria volta
a sporgere una c.d. controdenuncia, bensì dimostrare – in sede giudiziaria – che l’accusatore, al
momento di presentazione della querela, era pienamente consapevole dell’infondatezza delle accuse
mosse.
PUNTO DI VISTA CIVILISTICO DELLO STALKING GIUDIZIARIO
Secondo costante dottrina e giurisprudenza, il reato di stalking giudiziario svolge, in ambito penale, la
funzione deterrente della c.d. lite temeraria in ambito civile, disciplinata dall’art.96 comma 3 c.p.c.
Infatti, le ultime pronunce della Cassazione (tra le altre, Cass. SU n. 4853/2021)hanno dato particolare
rilevanza a tale norma, affermando solennemente come “l’art. 96, comma 3, c.p.c., introduce nell’ordinamento
una forma di danno punitivo per scoraggiare l’abuso del processo, e preservare la funzionalità del sistema giustizia con la
censura di iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie, conseguentemente perseguendo indirettamente interessi
pubblici quali il buon funzionamento e l’efficienza della giustizia, e, più in particolare, la ragionevole durata dei processi
mediante lo scoraggiare cause pretestuose”.
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Foto Agenzia Liverani