L’art. 368 c.p. (reato di calunnia) punisce chi “con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato”.
Il delitto de quo è un reato improprio (che può quindi essere commesso da chiunque comunichi con l’autorità giudiziaria), plurioffensivo (i beni giuridici tutelati sono la corretta amministrazione della giustizia e la reputazione del soggetto incolpato) e di pericolo (si configura quindi con la falsa incolpazione della persona offesa indipendentemente dall’attivazione di un procedimento penale).
La procedibilità del reato è d’ufficio.
ELEMENTO MATERIALE DEL REATO DI CALUNNIA
La calunnia si distingue dunque tra calunnia formale (attuata con diretta comunicazione all’autorità giudiziaria volta ad instaurare un procedimento penale) e calunnia materiale (posta in essere mediante simulazione delle tracce di reato mai commesso nella realtà).
È esclusa la rilevanza penale del fatto quando il reato incolpato è perseguibile a querela di parte e questa non è stata presentata, in quanto difetta la condizione di procedibilità necessaria e l’impatto sui beni giuridici tutelati è nullo.
Sebbene la fattispecie incriminatrice riferisca di modalità “formali” con cui può integrarsi il delitto in analisi (denuncia, querela, richiesta, istanza), la Suprema Corte ha precisato che “La configurabilità del delitto di calunnia non presuppone affatto la presenza di una denuncia in senso formale, essendo sufficiente che taluno, rivolgendosi in qualsiasi forma all’autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità avente l’obbligo di riferire alla prima, esponga fatti concretanti gli estremi di un reato, addebitandoli a carico di persona di cui conosce l’innocenza” (Cassazione sentenza n. 20261/2019).
ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO DI CALUNNIA
Il reato in analisi richiede la sussistenza del dolo generico, costituito dalla piena volontà e consapevolezza del reo di incolpare un soggetto di un comportamento delittuoso che non ha mai assunto.
L’elemento psicologico non viene integrato quando il soggetto agente riferisca alle autorità dei fatti di cui ignora se si siano effettivamente verificati, dovendo egli ovviamente esporre i propri dubbi a riguardo.
Inoltre, la Cassazione ha ricordato che “In tema di calunnia, non sussiste il dolo quando la falsa incolpazione consegue ad un convincimento dell’agente in ordine a profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta denunciata, sempre che tale valutazione soggettiva non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata” (Cass. pen. n. 37654/2014).
LA PENA PREVISTA PER IL REATO DI CALUNNIA
La pena prevista dalla fattispecie incriminatrice in esame è la reclusione da 2 a 6 anni, aumentata se si incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni (comma 2), nonché la reclusione da 4 a 12 anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni e da 6 a 20 anni se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo (comma 3).
DIFFERENZA TRA IL REATO DI CALUNNIA E QUELLO DI DIFFAMAZIONE
Accade sovente che il reato di calunnia venga confuso con quello di diffamazione.
La differenze tra le due condotte delittuose sono evidenti: la diffamazione punisce la condotta assunta da chi, comunicando con più persone, offenda la reputazione della persona offesa. È allora sufficiente la lesione del bene giuridico “reputazione”, dovendo invece sussistere nella calunnia l’incolpazione di un reato.
Inoltre, nella calunnia è necessario che il reo sappia che la sua incolpazione è falsa e che la vittima è innocente. Nella diffamazione, invece, è possibile che il fatto attribuito alla persona offesa sia vero, ma non sussista il requisito dell’interesse pubblico.
Infine, la diffamazione è procedibile a querela di parte entro i tre mesi dalla notizia del fatto mentre, come anticipato, la calunnia è procedibile d’ufficio.
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