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REATO DI LESIONI PERSONALI STRADALI: INQUADRAMENTO

Prima di affrontare frontalmente le ripercussioni sulla patente di guida del reato di lesioni stradali (tra cui la revoca e sospensione patente), occorre inquadrare giuridicamente il reato in questione.
A seguito dell’intervento della L. 41/2016, è stata introdotta nel nostro ordinamento la fattispecie autonoma delle “lesioni personali stradali gravi o gravissime” (art. 590-bis c.p.), che segue la norma generale delle “lesioni personali colpose” (art. 590 c.p.) e che ha dunque un rapporto con essa di genere a specie.
Ciò posto, viene integrato il reato di cui all’art. 590-bis c.p. nel solo caso in cui le lesioni personali colpose (commesso dunque con l’elemento psicologico colposo e non con l’intenzionalità propria del dolo) siano “gravi o gravissime”. L’onere di qualificare la gravità della lesione è demandato all’art. 583 c.p., secondo cui le lesioni personali gravi si hanno se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, una malattia o un’incapacità di attendere alle occupazioni ordinarie per più di 40 giorni, l’indebolimento permanente di un senso o di un organo. Sono, invece, gravissime le lesioni cui consegue “una malattia certamente o probabilmente destinata a durare tutta la vita, la perdita di una senso, la perdita di un arto o una mutilazione che lo renda inutilizzabile, la perdita dell’uso di un organo, la perdita della capacità di procreare, una permanente e grave difficoltà di parlare”.
Qualora le lesioni inferte mediante la circolazione dei veicoli non rientrino nella nozione di “gravi o gravissime”, opera la norma generale dell’art. 590, comma I, c.p.

 

REVOCA PATENTE IN CASO DI LESIONI PERSONALI STRADALI

Secondo l’art. 222 CdS, la revoca della patente di guida consegue alla sentenza di condanna (anche di applicazione pena ex art. 444 c.p.p.) per la violazione dell’art. 590-bis c.p., anche in caso di sospensione condizionale della pena.
La norma del codice della strada richiamata conferisce al condannato la possibilità di conseguire una nuova patente, ma solo dopo che siano trascorsi cinque anni dalla revoca (termine aumentato a 10 anni se il colpevole ha in precedenza subito una condanna per i reati di guida in stato di ebbrezza media o grave o di guida in stato di alterazione per l’assunzione di sostanze stupefacenti e di 12 anni se il colpevole ha omesso di prestare soccorso).
Tuttavia, un fondamentale e recente intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 88/2019) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 222 comma 2 quarto periodo del Codice della Strada nella parte in cui non prevede che, in caso di commissione del reato di cui all’art. 590-bis cod. pen. (o di omicidio stradale ex art. 589-bis c.p.), il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa quando non ricorre alcuna circostanza aggravante.
Non può quindi sussistere un automatismo tra i reati citati e la revoca della patente, ma deve essere il giudice ad individuare in concreto la sanzione amministrativa accessoria più adeguata alle peculiarità della vicenda.
Come puntualizzato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 88/2019), inoltre, il provvedimento di revoca della patente accede alla dichiarazione di responsabilità penale per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime con conseguente onere del giudice – e non del prefetto – di pronunciarsi sul punto.

 

SOSPENSIONE PATENTE IN CASO DI LESIONI PERSONALI STRADALI

Nel caso in cui, invece, le lesioni siano lievi – e rientrino dunque nell’ipotesi di cui all’art. 590 c.p. – ai sensi dell’art. 222, comma 2, CdS la sanzione amministrativa accessoria sarà la sospensione della patente da 15 giorni a 3 mesi.
Si comprende, or dunque, per ragioni evidenti la minor severità del trattamento riservato a chi commetta a bordo del proprio veicolo lesioni personali lievi, che non potrà disporre della propria patente di guida per un tempo limitato e non dovrà, a seguito del decorso del termine, sostenere un nuovo esame per il conseguimento della patente di guida.

 

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E LA RECENTE PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE SULLA TENUITÀ DEL FATTO

Da ultime, è opportuno quantomeno citare la recente sentenza della Cassazione n. 11655/2021 in punto di guida in stato di ebbrezza (link all’articolo guida in stato di ebbrezza: confisca) e tenuità del fatto. Il beneficio previsto dall’art. 131-bis c.p. (“non punibilità per la particolare tenuità del fatto”) è infatti estendibile anche all’ipotesi più grave di cui all’art. 186, comma 2 lett. C) CdS (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l), avendo i giudici di legittimità stabilito che, anche in siffatte ipotesi, il giudice ha l’onere di valutare in concreto i presupposti di applicazione dell’art. 131-bis c.p., ricorrendo i quali l’imputato può ottenere una sentenza di assoluzione.

 

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