REATO DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
Il reato di “guida sotto l’influenza dell’alcool” è disciplinato dall’art. 186, comma II, lett. b) e c) del Codice della Strada che, tra le numerose statuizioni, sancisce che con la sentenza di condanna “è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato”. Il tenore della norma lascia spazio a pochi dubbi: se l’autovettura è intestata al soggetto che la guida in stato di ebbrezza, questa verrà sempre confiscata (pur con le eccezioni di legge, tra cui l’art. 186 comma 9 bis C.d.s.); in caso di mancata corrispondenza tra conducente e intestatario, essendo quest’ultimo estraneo al reato, l’auto non sarà invece oggetto della pena accessoria ora in esame. Ma cosa succede nel caso in cui il veicolo sia di proprietà di una persona giuridica?
COSA SUCCEDE SE IL VEICOLO APPARTIENE AD UNA SOCIETÀ?
Fino al 2012 l’orientamento giurisprudenziale prevalente considerava le persone giuridiche sempre estranee al reato e, quindi, i beni ad esse appartenenti non potevano mai venir confiscati. Di conseguenza, l’auto intestata alla società e condotta dal socio sotto l’effetto di sostanze alcoliche non poteva mai essere assoggettata a confisca (in questo senso, tra le altre, Cass. Pen., sez. IV, sent. n. 1536/2009).
La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, dal 2012 ha mutato il proprio orientamento iniziando ad esprimersi in senso contrario: si ammetteva infatti sempre più costantemente la possibilità di confiscare un’automobile appartenente ad una società in base all’assunto secondo cui “la nozione di appartenenza del veicolo a persona estranea al reato non va intesa in senso tecnico, ma quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione purché non occasionali” (così, a titolo di esempio, Cass. Pen., sez. IV, sent. n. 36425 del 2013). Tale considerazione segnava così una svolta: non solo l’estraneità delle persone giuridiche veniva così frequentemente esclusa, ma in via generale si ammetteva la confisca del mezzo anche qualora il reo esercitasse “sul bene un dominio concreto e non occasionale che può assumere sia la detenzione che il possesso” pur non essendo intestatario della macchina.
In definitiva, per determinare la confisca del mezzo è ad oggi necessario effettuare una disamina degli elementi di fatto che nel caso concreto consentono di ritenere che l’intestazione in capo alla società sia fittizia o che, in linea di massima, il reo non intestatario dell’auto ne abbia la sostanziale disponibilità.
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