Il parere pro veritate rappresenta una delle più elevate espressioni dell’attività di consulenza legale. Si tratta di un elaborato che trascende la mera difesa degli interessi di parte per tendere a un’analisi oggettiva e imparziale di una specifica questione giuridica. La sua finalità non è persuadere a ogni costo, ma illuminare la “verità” giuridica di una fattispecie, fornendo una soluzione fondata su un rigoroso percorso logico-argomentativo.

DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

La giurisprudenza ha delineato con precisione la natura del parere pro veritate. La Corte di Cassazione, in un principio richiamato dalla Corte d’Appello di Venezia, lo definisce come una “forma elaborata di consulenza legale, resa mediante un saggio avente ad oggetto l’analisi e la soluzione di un determinato problema giuridico” [Corte Di Appello Di Venezia, Sentenza n.1439 del 24 Luglio 2024]. Le sue caratteristiche essenziali sono:

  • Struttura: Si compone di un quesito su una questione controversa e di una risposta argomentata, raggiunta attraverso l’esame approfondito dei dati normativi e giurisprudenziali pertinenti [Corte Di Appello Di Venezia, Sentenza n.1439 del 24 Luglio 2024].
  • Finalità: È redatto “non nell’interesse del cliente, ma nell’interesse della verità e della legge” [Corte Di Appello Di Venezia, Sentenza n.1439 del 24 Luglio 2024]. Questo lo distingue nettamente da un atto difensivo tradizionale, il cui scopo primario è sostenere la posizione della parte assistita.
  • Oggettività: A differenza delle prestazioni di “perizia”, che si concentrano sull’esame fisico e la valutazione oggettiva di un bene specifico [Risoluzione n. 15 del 1/02/2007], la consulenza, e quindi il parere pro veritate, si fonda su valutazioni di ordine soggettivo del professionista, sebbene ancorate a solidi principi giuridici [Risoluzione n. 15 del 1/02/2007]. L’attività si concretizza in consigli, giudizi e chiarimenti basati sulla competenza specialistica del prestatore [Risoluzione n. 15 del 1/02/2007].

La redazione di un parere pro veritate può essere richiesta in diverse fasi, ma assume particolare rilevanza in via stragiudiziale, ad esempio per valutare l’opportunità di intraprendere un’azione legale [Corte d’Appello Bari, sez. 2, sentenza n. 1995/2014]. In questo contesto, il professionista adempie a un fondamentale dovere di informazione, sconsigliando il cliente dall’intraprendere o proseguire una lite che appaia priva di fondamento o con scarse probabilità di successo [Corte d’Appello Bari, sez. 2, sentenza n. 1995/2014][Tribunale Ordinario Roma, sez. 13, sentenza n. 14197/2019].

 

RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA

L’assunzione dell’incarico di redigere un parere pro veritate instaura un rapporto contrattuale basato sul contratto d’opera intellettuale (art. 2230 c.c.), che genera precise responsabilità per il professionista.

Natura dell’Obbligazione: L’obbligazione del professionista intellettuale è tradizionalmente qualificata come un’obbligazione di mezzi e non di risultato [Tribunale di Avellino, Sentenza n.2163 del 20 dicembre 2024][Tribunale Ordinario Monza, sez. 1, sentenza n. 70/2021]. Ciò significa che il legale o il consulente non garantisce il conseguimento del risultato auspicato dal cliente, ma si impegna a prestare la propria opera con la diligenza richiesta per tendere a quel fine [Tribunale di Avellino, Sentenza n.2163 del 20 dicembre 2024].

Il Criterio della Diligenza Qualificata: Il parametro per valutare l’adempimento del professionista è la diligenza qualificata, come delineata dal combinato disposto degli articoli 1176, comma 2, c.c. e 2236 c.c. [Tribunale di Avellino, Sentenza n.2163 del 20 dicembre 2024]. Tale diligenza deve essere commisurata alla natura dell’attività esercitata e implica l’impiego di perizia e cognizioni tecniche adeguate [Tribunale di Avellino, Sentenza n.2163 del 20 dicembre 2024][Tribunale Ordinario Monza, sez. 1, sentenza n. 70/2021]. La responsabilità è limitata ai casi di dolo o colpa grave solo qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà [Tribunale di Avellino, Sentenza n.2163 del 20 dicembre 2024].

Onere della Prova in caso di Inadempimento: Qualora il cliente lamenti un danno derivante da un parere errato o negligente, spetta a lui fornire la prova di tre elementi fondamentali [Tribunale di Avellino, Sentenza n.2163 del 20 dicembre 2024][Tribunale Ordinario Monza, sez. 1, sentenza n. 70/2021]:

  1. L’inadempimento del professionista: Dimostrare che la prestazione è stata insufficiente, inadeguata o negligente.
  2. L’esistenza del danno: Provare di aver subito un pregiudizio patrimoniale concreto.
  3. Il nesso di causalità: Dimostrare, secondo un criterio di probabilità, che il danno è conseguenza diretta della condotta negligente del professionista e che, qualora quest’ultimo avesse agito diligentemente, l’esito sarebbe stato favorevole per il cliente [Tribunale di Avellino, Sentenza n.2163 del 20 dicembre 2024].

La responsabilità professionale non viene meno neppure se le scelte sono state sollecitate dal cliente stesso, poiché la scelta della linea tecnica da seguire rientra nella competenza esclusiva del legale [Tribunale Ordinario Roma, sez. 13, sentenza n. 14197/2019].

 

VALORE PROCESSUALE DEL PARERE PRO VERITATE

Quando un parere pro veritate viene prodotto in un giudizio civile, la sua efficacia probatoria è soggetta a precise regole e limiti.

Ammissibilità e Limiti Temporali: Il parere pro veritate rientra nella categoria delle prove documentali e, come tale, deve essere depositato nel rispetto dei termini perentori previsti dal codice di procedura civile per le produzioni documentali [Corte Di Appello Di Venezia, Sentenza n.1439 del 24 Luglio 2024]. Non può essere utilizzato come un espediente per riaprire i termini istruttori, ad esempio allegandolo a una memoria difensiva successiva alla scadenza dei termini per le prove [Corte Di Appello Di Venezia, Sentenza n.1439 del 24 Luglio 2024].

Valore Probatorio: Il parere pro veritate, così come le consulenze tecniche di parte (CTP) o le perizie prodotte in altri giudizi, non ha efficacia di prova legale e non è vincolante per il giudice [Cass. Civ., Sez. 6, N. 28666 del 15-12-2020][Tribunale di Patti, Sentenza n.1608 del 18 aprile 2024]. Il suo valore è quello di un elemento indiziario o di una difesa a contenuto tecnico [Corte Di Appello Di Venezia, Sentenza n.1439 del 24 Luglio 2024][Tribunale Ordinario Civitavecchia, sez. 1, sentenza n. 724/2017].

Il giudice, in virtù del principio del libero convincimento e del suo ruolo di peritus peritorum (perito dei periti), ha il potere e il dovere di valutare autonomamente tutte le risultanze probatorie [Tribunale di Patti, Sentenza n.1608 del 18 aprile 2024][Cass. Civ., Sez. 6, N. 6364 del 05-03-2020][Cass. Civ., Sez. L, N. 22265 del 04-08-2021]. Egli può:

  • Discostarsi dalle conclusioni del parere, fornendo un’adeguata motivazione [Tribunale di Patti, Sentenza n.1608 del 18 aprile 2024].
  • Utilizzarlo come fonte del proprio convincimento, ma sempre in un quadro di valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio acquisito [Cass. Civ., Sez. L, N. 22265 del 04-08-2021][Tribunale di Rovigo, Sentenza n.829 del 2 dicembre 2024].
  • Ritenere più convincente una consulenza di parte rispetto a quella d’ufficio, purché motivi adeguatamente la sua scelta [Tribunale di Patti, Sentenza n.1608 del 18 aprile 2024].

In sostanza, il parere viene “liberamente valutato e apprezzato dal giudice” [Cass. Civ., Sez. L, N. 15638 del 22-07-2020] e la sua efficacia dipende dalla sua coerenza interna, dal rigore scientifico e dalla capacità di resistere al contraddittorio processuale [Corte Di Appello Di Venezia, Sentenza n.1439 del 24 Luglio 2024][Tribunale di Rovigo, Sentenza n.829 del 2 dicembre 2024].

 

DISTINZIONI DA ALTRE TIPOLOGIE DI PARERI

È fondamentale non confondere il parere pro veritate con altri atti, apparentemente simili, ma con natura e funzioni diverse.

Parere di Congruità dell’Ordine Professionale: Questo parere è un provvedimento amministrativo emesso dall’ordine professionale di appartenenza su richiesta del professionista, volto ad attestare la congruità degli onorari richiesti rispetto alle tariffe [Tribunale di Rimini, Sentenza n.606 del 12 giugno 2024]. La sua funzione principale è quella di consentire al professionista di richiedere un decreto ingiuntivo per il pagamento del compenso [Tribunale di Rimini, Sentenza n.606 del 12 giugno 2024][Cass. Civ., Sez. 6, N. 28666 del 15-12-2020]. Tuttavia, nel successivo giudizio di opposizione, tale parere esaurisce la sua efficacia [Tribunale di Rimini, Sentenza n.606 del 12 giugno 2024]. Non è vincolante per il giudice, il quale può sindacare nel merito la liquidazione, e non costituisce prova dell’effettivo espletamento delle prestazioni indicate [Tribunale di Rimini, Sentenza n.606 del 12 giugno 2024][Cass. Civ., Sez. 6, N. 28666 del 15-12-2020].

Consulenza Tecnica di Parte (CTP): La CTP è un atto difensivo a contenuto tecnico che si inserisce specificamente nel contraddittorio tecnico processuale, in particolare nelle operazioni peritali disposte dal giudice (art. 195 c.p.c.) [Corte Di Appello Di Venezia, Sentenza n.1439 del 24 Luglio 2024]. Sebbene anche la CTP, come il parere pro veritate, sia espressione di una difesa tecnica, la giurisprudenza tende a equiparare il mandato del CTP a quello del difensore, inserendolo pienamente nella “struttura processuale” [Tribunale di Avellino, Sentenza n.2163 del 20 dicembre 2024]. Un parere tecnico depositato tardivamente, al di fuori del contraddittorio peritale, viene considerato come un’allegazione difensiva sottratta al confronto tecnico-scientifico [Corte Di Appello Di Venezia, Sentenza n.1439 del 24 Luglio 2024].

In conclusione, il parere pro veritate si qualifica come un’attività di consulenza di alto profilo, caratterizzata da un dovere di obiettività e aderenza ai principi di diritto. Chi lo redige assume una significativa responsabilità professionale, governata dai principi della diligenza qualificata e dell’obbligazione di mezzi. Sebbene costituisca uno strumento prezioso per il cliente e un’utile allegazione in giudizio, il suo valore probatorio è rimesso al prudente e libero apprezzamento del giudice, unico detentore del potere decisionale.

 

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