0284945796 [email protected]

Il decreto ingiuntivo, anzitutto, è il principale strumento di cui un creditore può usufruire per il recupero del credito vantato e non spontaneamente pagato dal debitore. Il procedimento d’ingiunzione si caratterizza per i tempi tendenzialmente brevi e, in ogni caso, la percorribilità di tale azione giudiziaria è condizionata alla sussistenza di determinati requisiti: il credito vantato dal ricorrente deve essere infatti certo (vi deve essere una prova scritta), liquido (determinato nel suo ammontare) ed esigibile (il debito è scaduto e deve essere pagato).

NOTIFICA DEL DECRETO INGIUNTIVO

In assenza dei presupposti sopra indicati deve essere intrapresa la procedura ordinaria, con atto di citazione (o ricorso a seconda dei casi) e l’inizio di un vero e proprio giudizio in cui il giudice accerta l’effettiva sussistenza del credito.

In caso invece di un credito certo, liquido ed esigibile, è possibile depositare il ricorso dinnanzi alla cancelleria del Giudice competente (Giudice di pace o Tribunale in base al valore) ed il Giudice, valutati i requisiti di legge, accoglie il ricorso presentato dal creditore ed emette inaudita altera parte (“senza che venga sentita l’altra parte” [il debitore, n.d.r.]) il decreto ingiuntivo.

A questo punto il decreto ingiuntivo deve essere notificato al debitore, che può attivarsi per opporsi e contestare il contenuto. Nel prosieguo verranno analizzate le differenze in caso di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (il giudice stabilisce cioè l’immediata possibilità del creditore di ottenere il pagamento dovutogli, senza attendere il decorso del termine per l’eventuale opposizione).

 

COSA FARE DOPO LA NOTIFICA DEL DECRETO INGIUNTIVO

Il debitore che si vede notificare un decreto ingiuntivo può formulare opposizione (art. 645 c.p.c.); all’uopo occorre rivolgersi, subito dopo la notificazione, ad un legale per analizzare il caso concreto e, in presenza di presupposti fondati, redigere l’atto di opposizione. L’opposizione comporta un ordinario giudizio di cognizione, in cui si realizza una sorta di capovolgimento delle parti, giacché il debitore riveste il ruolo formale di attore ed il creditore opposto risulta essere il convenuto.

Il termine per proporre opposizione è di 40 giorni: il legale, pertanto, non può depositare l’atto di opposizione oltre tale termine, pena la sua inammissibilità.

L’atto di opposizione deve essere notificato al domicilio dichiarato (presso il difensore) ed i termini di comparizione sono quelli ordinari, vale a dire che tra il giorno della notifica della citazione e quello dell’udienza di comparizione devono decorrere 90 giorni liberi (45 giorni in caso di giudizio dinnanzi il Giudice di Pace).

Se l’opposizione è proposta tempestivamente, si aprirà quindi un giudizio ove il giudice accerterà l’effettiva fondatezza dell’atto, valutando le prove allegate dalle parti (documenti, testimoni, consulenze tecniche ecc.). In caso di opposizione ritenuta fondata, verrà revocato il decreto ingiuntivo originariamente emesso e notificato al debitore, con conseguente diritto al rimborso delle spese legali sostenute. Il giudice, ritenendo sussistenti determinati presupposti, può anche ridurre l’importo del credito stabilito nel decreto ingiuntivo.

 

DECRETO INGIUNTIVO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO

Nel caso in cui il credito vantato dal ricorrente abbia un fondamento particolarmente solido (il debitore ha riconosciuto il debito, il debito si fonda un atto autenticato dal notaio, sussiste il pericolo che il protrarsi del tempo pregiudichi le sue ragioni ecc.) il giudice può emettere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Ciò significa che il creditore ha un titolo immediatamente esecutivo per ottenere il pagamento del suo credito e, in difetto, per rivalersi sui beni del ricorrente (dare avvio quindi alla procedura esecutiva).

Accade sovente che il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo venga notificato insieme all’atto di precetto, con susseguente termine di 10 giorni lasciato al debitore per pagare; dopodiché, si procede con il recupero forzoso del credito.

Viste le ragioni ritenute dal legislatore talmente rilevanti da giustificare l’immediato pagamento del debito, i rimedi concessi al debitore sono meno solidi ma comunque sussistenti. Si può infatti presentare sempre opposizione a decreto ingiuntivo, nel termine di 40 giorni dalla notifica; tuttavia, il giudizio che viene così instaurato mantiene i termini ordinari, con contestuale possibilità per il creditore di procedere già prima del processo all’espropriazione dei beni del debitore. Per tale ragione a quest’ultimo è concessa la possibilità di proporre apposito ricorso da depositare subito dopo aver iscritto a ruolo la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, con il quale chiedere la fissazione di una udienza molto più a breve termine per la sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto o, in alternativa, chiedere che la sospensione del decreto venga concessa inaudita altera parte, così come del resto è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto.

 

****

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento occorresse.

Si ricorda che lo Studio Legale offre servizi in materia di recupero del credito.