EVOLUZIONE: RIFERIMENTI NORMATIVI RIGUARDANTI I LAVORATORI FRAGILI
DPCM 8 MARZO 2020
Ai lavoratori fragili si fa inizialmente riferimento nel DPCM del 8 Marzo 2020 in cui si afferma che “è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale” (art. 3 comma 1b).
D.L. 17 MARZO 2020 (c.d. DECRETO CURA ITALIA) N. 18 CONVERTITO IN L. 24 APRILE 2020, N. 27 e D.L N 34/2020 (c.d. DECRETO RILANCIO) CONVERTITO IN L. N. 77/2020
Successivamente, il D.L. del 17 Marzo 2020 n. 18 c.d. Decreto Cura Italia, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto che “per i lavoratori dei settori privato e pubblico in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992) o in possesso del riconoscimento di disabilità (art. 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992), l’intero periodo di assenza dal servizio debitamente certificato (quindi in presenza di certificato di malattia redatto dal medico curante ndr)(..) è equiparato a degenza ospedaliera”.
Mentre per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità ai sensi dell’art 3 comma 3 della L. 104 (cosiddetto riconoscimento di handicap grave) tale tutela è sempre garantita, nel caso di lavoratori con riconoscimento della disabilità ai sensi dell’art. 3 comma 1 della stessa legge, essa è prevista esclusivamente in presenza di immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
In virtù dell’art 74 del D.L n 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) convertito nella L. n. 77/2020, le tutele erano state prorogate al 31 Luglio 2020.
D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104 CONVERTITO IN L. 13 OTTOBRE 2020, N. 126
Il comma 1-bis dell’articolo 26 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 , ha sostituito il comma 2 del decreto-legge n. 18/2020 e ha prorogato le tutele al 15 ottobre 2020. Le tutele sono pertanto in vigore, al netto di eventuali proroghe, per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020.
E’ stato eliminato, inoltre, fra i requisiti previsti per l’individuazione dei lavoratori fragili, il riferimento all’articolo 3, comma 1, della legge n. 104/1992: la tutela viene garantita, oltre che per coloro i quali sono in possesso della certificazione ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/1992, anche per coloro i quali la condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, venga attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti (comma 1-bis dell’articolo 26 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104); non è più necessaria, pertanto, la certificazione di stato di handicap ai sensi dell’art. 3 c. 1 della legge 104/1992.
Si conferma che fino al 31 dicembre 2020, inoltre, i lavoratori fragili possono svolgere la loro attività in modalità remoto anche “attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto” (comma 2-bis dell’articolo 26 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104).
MESSAGGIO INPS N°4157 DEL 09/11/2020: DISPOSIZIONI INTERPRETATIVE
Il messaggio Inps n°4157 del 09/11/2020 specifica che “l’equiparazione per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia comporta il riconoscimento della prestazione economica e della correlata contribuzione figurativa entro i limiti del periodo massimo assistibile previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza”.
CONCLUSIONI: QUADRO NORMATIVO ATTUALE
La norma attualmente prevede la possibilità di assentarsi dal lavoro alle seguenti categorie di lavoratori:
- Coloro i quali hanno un riconoscimento dello stato di gravità ai sensi dell’art. 3 c. 3 della L. n. 104/92 (cosiddetto handicap grave).
- Coloro la cui condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, venga attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.
La norma prevedeva per queste casistiche il riconoscimento del periodo di malattia equiparato al ricovero ospedaliero.
Al momento, la tutela è in vigore per assenze dal servizio certificate dal medico di base verificatesi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020.
Fino al 31 dicembre 2020 è garantita la possibilità di svolgere in modalità remoto l’attività lavorativa.
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Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento occorresse.