PREMESSA
A seguito del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2020, è stato approvato il decreto Cura Italia.
Detto provvedimento costituisce un primo intervento economico della durata di un mese per far fronte temporaneamente all’emergenza causata dall’epidemia di Covid-19, così come chiarito dal Ministro dell’Economia.
Ad esso quindi seguirà un ulteriore intervento di natura economico-finanziaria da parte del Governo nel mese di aprile.
AMBITI D’INTERVENTO
Il decreto “Cura Italia” interviene nei seguenti settori:
- finanziamento aggiuntivo per il sistema sanitario nazionale, protezione civile e gli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
- sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
- iniezione di liquidità nel sistema del credito;
- sospensione obblighi di versamento per tributi e contributi;
- misure di sostegno per specifici settori economici.
LE MISURE ADOTTATE
Nel prosieguo saranno trattate analiticamente le misure ritenute maggiormente significative.
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Indennità una tantum a professionisti e co.co.co. (articoli 26-29 e 37)
È riconosciuta un’indennità una tantum, pari a 600 euro, per il mese di marzo, ai liberi professionisti titolari di partita Iva, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato, ai lavoratori dello spettacolo, ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago e ai lavoratori stagionali del settore turismo.
I professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del lavoro, Avvocati, ecc.) parrebbero essere esclusi dall’indennità in esame.
È stato, tuttavia, istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini.
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Riforma terzo settore e adeguamento statuti (articolo 34)
È stato posticipato al 31 ottobre il termine entro il quale gli enti del terzo settore dovranno adeguare i loro statuti in considerazione della riforma operata con il codice del terzo settore.
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Sospensione mutui prima casa per i titolari di partita Iva (articolo 53)
I lavoratori autonomi e liberi professionisti potranno chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019.
Non è invece richiesta la presentazione dell’Isee.
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Sospensione rimborso prestiti Pmi (articolo 55)
Il pagamento delle rate dei prestiti accordati da banche o altri intermediari finanziari alle Pmi e alle microimprese è stato sospeso, così come è stata rinviata al 30.09.2020 la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al predetto termine. Sempre sino a detta data non potranno neanche essere revocate linee di credito ed i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti .
Al fine di usufruire della predetta sospensione, in ogni caso, è richiesta la presentazione di un’autocertificazione con la quale la Pmi attesta di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
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Sospensione dei versamenti per particolari categorie di contribuenti (articolo 57)
La sospensione dei versamenti delle ritenute e degli adempimenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali è estesa ad una serie di soggetti tra i quali rientrano, ad esempio, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche; soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse; soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelateria, pasticcerie, bar e pub.
Detta sospensione era precedentmente riservata dal D.L. 9/2020 alle sole imprese del settore turistico.
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Sospensione degli altri adempimenti fiscali (articolo 58, comma 1)
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31.05.2020 oppure in 5 rate mensili, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020.
Tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dal 08.03.2020 al 31.05.2020 rimangono sospesi, ad eccezione dei versamenti e dell’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale.
Gli adempimenti dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il 30 giugno 2020.
Con riferimento alla dichiarazione precompilata, trovano applicazione i termini previsti dall’articolo 1 D.L. 9/2020; ciò posto, le certificazioni uniche dovranno comunque essere trasmesse entro il 31 marzo.
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Sospensione dei versamenti (articolo 58, comma 2)
Sono prorogati al 20 marzo 2020 tutti gli altri versamenti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, compresi i contributi previdenziali e assistenziali, scaduti il 16 marzo.
I versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.03.2020 sono sospesi per i contribuenti che hanno maturato, nel periodo d’imposta precedente, ricavi e compensi inferiori a 2 milioni di euro. In particolare, sono sospesi non soltanto i versamenti dell’Iva, delle addizionali Irpef e delle ritenute alla fonte, ma anche i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi dell’assicurazione obbligatoria.
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Effettuazione ritenute d’acconto: rinvio (articolo 58, comma 6)
Previa presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore, non sono soggetti a ritenuta d’acconto di cui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973 i compensi percepiti fino al 31.03.2020 dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro.
Sono espressamente esclusi dalla presente deroga i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente.
Le ritenute dovranno essere versate in un’unica soluzione, entro il 31 maggio, dal percettore (è tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio).
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Rimessione in termini per i versamenti scadenti il 16 marzo (articoli 58 e 59)
Tutti i versamenti fiscali scaduti ieri, 16 marzo, sono rinviati:
– al 20 marzo per i contribuenti con ricavi superiori a 2 milioni di euro,
– al 31 maggio per gli altri contribuenti.
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Premio per il lavoro svolto nella sede (articolo 60)
Ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo lordo non superiore a 40.000 euro che non possono beneficiare dello c.d. “smart-working”, per il mese di marzo è riconosciuto un premio pari a 100 euro, da calcolare in proporzione al numero dei giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro.
Detto premio premio è riconosciuto in via automatica dal sostituto d’imposta e non concorre alla formazione del reddito.
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Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti (articolo 61)
A favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione, è riconosciuto, un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.
Detta previsione è passibile di accoglimento fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
Le disposizioni attuative sono affidate ad un successivo decreto.
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Credito d’imposta contratti di locazione (articolo 62)
A favore degli esercenti attività d’impresa, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
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Detrazione erogazioni liberali (articolo 63)
E’ prevista la detraibilità dal reddito delle persone fisiche al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro, le erogazioni liberali in denaro volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Coronavirus .
Anche le imprese possono beneficiare della deduzione dal reddito d’impresa, trovando applicazione l’articolo 27 L. 133/1999.
Ai fini Irap, le erogazioni liberali in esame sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.
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Sospensione dei termini di accertamento e dei termini per le risposte alle istanze di interpello (articolo 64)
I termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori sono sospesi dall’8.03.2020 al 31.05.2020.
Sono altresì sospesi i termini per fornire risposte alle istanze di interpello e consulenza fiscale dall’8.03.2020 al 31.05.2020.
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Sospensione dei carichi affidati all’agente della riscossione (articolo 65)
Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a:
– cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,
– avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate,
– avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali,
– atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
– ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.
I versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 30.06.2020.
Dovranno essere invece versati entro il 31.05.2020:
– la rata della “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020;
– la rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo.
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Sospensione udienze e differimento dei termini (articolo 80)
Tutte le udienze dal 9 al 15 aprile 2020 dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (salvo specifiche eccezioni previste dalla stessa norma) sono rinviate d’ufficio .
Sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto nell’ambito degli stessi procedimenti per lo stesso periodo (ovvero dal 9 al 15 aprile).
Dette disposizioni si applicano anche ai procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie.
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Differimento termini approvazione bilancio (articolo 103)
Tutte le società possono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Nelle Spa, Srl, Sapa e società cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie.
Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.
Nelle Srl è possibile ricorrere al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, comma 4, c.c.
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La cassa integrazione in deroga
Viene estesa all’intero territorio nazionale la cassa integrazione in deroga a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi.
E’ riconosciuta la facoltà di ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane ai datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica.
Detta facoltà è riconosciuta anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria; anche i lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti hanno la facoltà di accedere all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”.
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Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.