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Il Presidente del Consiglio Conte ha firmato nella notte dell’8 marzo 2020 il DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale.

Art. 1 – “Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia”

L’art. 1 del decreto limita fortemente la libertà di spostamento in entrata e in uscita dalle zone sopracitate, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.

Sono previste modalità di accesso ad attività commerciali a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone.

E’ imposto il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

Sono sospesi eventi aggregativi, eventi sportivi, manifestazioni culturali, servizi educativi, assembramenti in luogo pubblico o luoghi di culto, attività di ristorazione (consentite solo dalle ore 6.00 alle ore 18.00), concorsi pubblici e privati e ogni altro evento.

 

Art. 2 – “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, l’art. 2 prevede che sull’intero territorio nazionale vengano applicate delle misure per evitare fenomeni aggregativi e favorire modalità didattiche e di lavoro a distanza come lo smartworking e limitando il più possibile i contatti tra persone.

 

Art. 3 – “Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale”

L’articolo 3 del decreto in parola raccomanda la messa in atto di tutti i comportamenti utili ai fini della prevenzione del contagio limitando al massimo i contatti sociali e descrivendo comportamenti da tenere da parte dei sanitari e dei cittadini in individuate situazioni.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, detto articolo prevede che venga “ […] fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di   stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro […]”.

 

Art. 4 – “Monitoraggio delle misure”

L’articolo in analisi si occupa delle procedure di monitoraggio delle misure emanate dal Governo.

Il Prefetto territorialmente competente è investito del compito di assicurare le misure previste dall’articolo 1, informando preventivamente il Ministro dell’Interno, consentendo di avvalersi, ove occorra, delle Forze di Polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata.

 

Art. 5 – “Disposizioni finali”

L’articolo prevede che le disposizioni di cui al presente decreto producano effetto dalla data dell’8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

 

Nell’allegato n. 1 al decreto sono riportate le misure igienico-sanitarie da tenere.

 

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Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento occorresse.