L’obbligo di mantenere i figli rappresenta uno dei doveri fondamentali e ineludibili che scaturiscono dal rapporto di filiazione. Sancito dall’articolo 30 della Costituzione e disciplinato dagli articoli 147 e seguenti del Codice Civile, questo dovere impone a entrambi i genitori di provvedere a una vasta gamma di esigenze della prole, non limitate al solo sostentamento alimentare, ma estese all’istruzione, all’educazione e a tutto ciò che è necessario per un equilibrato sviluppo psicofisico [Tribunale Ordinario Patti, sez. S1, sentenza n. 969/2023][Tribunale Ordinario Foggia, sez. 1, sentenza n. 433/2021]. La cessazione della convivenza tra i genitori non estingue questo obbligo, ma ne modula l’adempimento, spesso attraverso la corresponsione di un assegno periodico. Tuttavia, sorgono complessi interrogativi quando uno dei genitori si trova in una condizione di difficoltà economica, come la disoccupazione, o in uno stato di restrizione della libertà personale, come la detenzione. In questi casi, l’obbligo di mantenimento viene meno o si modifica? L’analisi della normativa e della giurisprudenza fornisce una risposta chiara: l’obbligo persiste, sebbene la sua quantificazione debba tenere conto delle circostanze specifiche.

PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ E CRITERI DI DETERMINAZIONE

Il Codice Civile, all’articolo 337-ter, stabilisce il principio cardine secondo cui “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito” [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262][Cass. Civ., Sez. 1, N. 7169 del 18-03-2024]. Quando necessario, il giudice stabilisce un assegno periodico per realizzare tale principio di proporzionalità, basando la sua determinazione su una serie di criteri specifici [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262][LEGGE 8 febbraio 2006, n. 54]:

  1. Le attuali esigenze del figlio.
  2. Il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza con entrambi i genitori.
  3. I tempi di permanenza presso ciascun genitore.
  4. Le risorse economiche di entrambi i genitori.
  5. La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Questi criteri evidenziano come la valutazione del giudice non si limiti a una mera fotografia del reddito attuale, ma si estenda a una considerazione complessiva delle “risorse economiche” e delle potenzialità di ciascun genitore [Tribunale Ordinario Novara, sez. 1, sentenza n. 959/2015][Cass. Civ., Sez. 1, N. 7169 del 18-03-2024].

 

GENITORE DISOCCUPATO: IRRILEVANZA DELLO STATO DI NON OCCUPAZIONE

Una delle questioni più frequenti riguarda il genitore che, a seguito della perdita del lavoro o per una condizione di disoccupazione prolungata, si dichiara impossibilitato a versare l’assegno di mantenimento. La giurisprudenza è costante e rigorosa nell’affermare che lo stato di disoccupazione, di per sé, non è una causa di esonero dall’obbligo di mantenimento [Tribunale Ordinario Napoli Nord, sez. 5, sentenza n. 1589/2019][Tribunale Ordinario Napoli Nord, sez. 5, sentenza n. 648/2020][Tribunale Ordinario Bari, sez. 1, sentenza n. 2751/2023]. Il fondamento di questo orientamento risiede nel concetto di capacità lavorativa, richiamato dall’articolo 316-bis del Codice Civile, che lega gli obblighi verso i figli non solo alle “rispettive sostanze” ma anche alla “capacità di lavoro professionale o casalingo” [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262][Tribunale Ordinario Avellino, sez. 1, sentenza n. 1520/2016]. Ciò significa che il genitore, anche se privo di un’occupazione, ha il dovere giuridico di attivarsi per reperire un’attività lavorativa che gli consenta di adempiere alla sua obbligazione [Tribunale Ordinario Patti, sez. S1, sentenza n. 969/2023][Tribunale Ordinario Avellino, sez. 1, sentenza n. 1520/2016]. La giurisprudenza ha chiarito che:

  • L’obbligo di mantenimento è eziologicamente connesso alla procreazione e non viene meno con la disoccupazione [Tribunale Ordinario Napoli Nord, sez. 5, sentenza n. 1589/2019][Tribunale Ordinario Napoli Nord, sez. 5, sentenza n. 648/2020].
  • Il genitore disoccupato, ma dotato di capacità lavorativa e potenzialità reddituale, deve contribuire al mantenimento, seppure in misura minima [Tribunale Ordinario Patti, sez. S1, sentenza n. 969/2023][Tribunale Ordinario Avellino, sez. 1, sentenza n. 1520/2016].
  • Grava sul genitore obbligato l’onere di provare non solo lo stato di disoccupazione, ma l’assoluta e incolpevole impossibilità di produrre reddito. Non è sufficiente allegare la propria condizione, ma è necessario dimostrare di essersi attivati per cercare lavoro e di non avere altre fonti di reddito o patrimoni [Tribunale Ordinario Lamezia Terme, sez. 1, sentenza n. 104/2020][Tribunale Ordinario Bari, sez. 1, sentenza n. 2751/2023].

La giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che anche il genitore privo di lavoro, e, quindi , di reddito, sia obbligato a mantenere i figli (cfr Cass. n. 39411/2017 per cui «il genitore separato o divorziato deve versare l’assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato. O meglio, è tenuto a versarlo a meno che non provi di essersi attivato per cercare lavoro, e di non essere riuscito in alcun modo a recuperare i soldi necessari, e al contempo di non avere altri redditi» ( conf. Cass. 34952/2018; Cass. n. 24424/2013). [Tribunale Ordinario Bari, sez. 1, sentenza n. 2751/2023]

Pertanto, le difficoltà economiche possono giustificare una riduzione dell’importo del contributo, ma non la sua totale eliminazione, a meno che non sia provata una condizione di assoluta indigenza e incapacità a produrre reddito non imputabile al genitore stesso [Tribunale Ordinario Napoli Nord, sez. 5, sentenza n. 1589/2019][Tribunale Ordinario Bari, sez. 1, sentenza n. 2751/2023].

 

GENITORE DETENUTO: UNA CONDIZIONE “COLPEVOLE” CHE NON ESIME DALL’OBBLIGO 

Analoghe considerazioni si applicano al caso del genitore in stato di detenzione. Anche in questa ipotesi, l’obbligo di mantenimento non cessa [Tribunale Ordinario Napoli Nord, sez. 5, sentenza n. 1589/2019][Tribunale Ordinario Napoli Nord, sez. 5, sentenza n. 648/2020][Tribunale Ordinario Bari, sez. 1, sentenza n. 2751/2023]. La giurisprudenza ha sottolineato come lo stato di carcerazione, che limita o annulla la possibilità di svolgere un’attività lavorativa, sia spesso una conseguenza di una condotta colpevole del soggetto. Pertanto, il genitore non può invocare una situazione da lui stesso causata per sottrarsi ai propri doveri verso la prole [Tribunale Ordinario Rovigo, sez. S1, sentenza n. 172/2023].

In tale prospettiva, va rilevato come neanche l’eventuale stato di carcerazione del genitore possa costituire circostanza idonea a esonerare lo stesso dall’obbligo di provvedere economicamente al soddisfacimento delle esigenze di vita della prole (si veda Cass. Sent. n. 41697 del 2016: “La responsabilità della mancata osservanza dell’obbligo non va esclusa neanche se il soggetto si dice incapace poiché in uno stato di detenzione prolungata; infatti, lo stato di carcerato potrà essere ritenuto di per sé colpevole, in quanto, commettendo un reato, il soggetto si pone di per sé in una condizione tale da non poter adempiere ai suoi obblighi.”). [Tribunale Ordinario Rovigo, sez. S1, sentenza n. 172/2023]

Anche in carcere, il genitore potrebbe disporre di redditi (derivanti da attività lavorative interne all’istituto penitenziario, pensioni, rendite patrimoniali) che devono essere destinati, in via prioritaria, al mantenimento dei figli [Tribunale Ordinario Napoli Nord, sez. 5, sentenza n. 1589/2019][Tribunale Ordinario Rovigo, sez. S1, sentenza n. 172/2023]. Come per il disoccupato, l’onere della prova di un’assoluta impossibilità di adempiere grava sul genitore detenuto.

 

CASO DEL FIGLIO MAGGIORENNE NON ECONOMICAMENTE INDIPENDENTE

L’obbligo di mantenimento non cessa automaticamente al compimento della maggiore età, ma prosegue finché il figlio non raggiunge un’indipendenza economica stabile, a condizione che tale mancato raggiungimento non sia dovuto a sua colpa o inerzia [Tribunale Ordinario Bari, sez. 1, sentenza n. 2751/2023][Cass. Civ., Sez. 6, N. 3769 del 08-02-2023]. Tuttavia, con l’avanzare dell’età, il principio di autoresponsabilità del figlio maggiorenne acquista sempre maggior peso [Tribunale di Cagliari, Sentenza n.1041 del 17 aprile 2024]. La giurisprudenza recente ha spostato l’onere della prova sul figlio (o sul genitore che ne chiede il mantenimento), il quale deve dimostrare non solo la mancanza di indipendenza economica, ma anche di essersi attivamente e diligentemente impegnato nella ricerca di un’occupazione, ridimensionando, se necessario, le proprie aspirazioni [Cass. Civ., Sez. 1, N. 26875 del 20-09-2023][Cass. Civ., Sez. 1, N. 26875 del 20-09-2023][Tribunale di Cagliari, Sentenza n.1041 del 17 aprile 2024]. L’obbligo genitoriale non può trasformarsi in una forma di “parassitismo” a tempo indeterminato [Tribunale Ordinario Foggia, sez. 1, sentenza n. 433/2021]. Una volta raggiunta l’indipendenza economica, anche se successivamente perduta, l’obbligo di mantenimento non risorge, potendo al massimo residuare un’obbligazione alimentare, basata su presupposti diversi e più stringenti [Cass. Civ., Sez. 6, N. 2344 del 25-01-2023][Cass. Civ., Sez. 6, N. 3769 del 08-02-2023].

 

GENITORE DISOCCUPATO O DETENUTO E MANTENIMENTO DEI FIGLI

In conclusione, il dovere di mantenimento dei figli si configura come un’obbligazione primaria e personalissima, che non ammette facili deroghe. Né lo stato di disoccupazione né quello di detenzione costituiscono, di per sé, cause di esonero. Il genitore che si trova in tali condizioni è tenuto a contribuire secondo le proprie capacità, anche potenziali, e ha l’onere di dimostrare un’impossibilità assoluta, oggettiva e incolpevole di adempiere. L’ordinamento, attraverso l’interpretazione rigorosa della giurisprudenza, pone al centro l’interesse superiore del figlio a ricevere il supporto necessario per la sua crescita, bilanciandolo con il principio di proporzionalità e le concrete capacità contributive dei genitori.

 

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