LA NORMATIVA ATTUALMENTE IN VIGORE
Nel periodo delle più severe restrizioni dal Secondo Dopoguerra imposte dall’emergenza epidemiologica, il Governo con nota del 10 marzo 2020 ha precisato che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”.
Dalla lettura della statuizione dell’Esecutivo appare, quindi, concesso un nuovo motivo atto a giustificare lo spostamento fuori dalla propria abitazione, che si affianca alle ormai note comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute e rientro presso il domicilio
L’INTERPRETAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL TRIBUNALE DI MILANO
L’orientamento de quo è stato poi ripreso il giorno successivo dal Tribunale di Milano, che ha imposto ad una coppia di genitori separati di attenersi agli accordi raggiunti nel giudizio di separazione sulla frequentazione dei figli, pur abitando padre e madre del bambino in due comuni diversi.
È stata così fatta maggior chiarezza sul punto, funzionale sicuramente a dirimere le incertezze di una materia così delicata.
LA TUTELA DELL’INTERESSE DEL MINORE
È però allo stesso tempo chiaro come la situazione sanitaria rimanga ad oggi estremamente complicata, talché la consueta alternanza nella frequentazione dei figli deve quantomeno essere rimessa alla prudente valutazione dei genitori che devono aver ben chiare, nel rispetto in primis del minore, le priorità in un momento del genere.
Sarà pertanto necessario che il genitore riduca a zero il rischio di esporre il figlio al contagio, valutando attentamente la gestione delle visite al figlio, adottando tutte le prescrizioni del caso e munendosi altresì di apposita autocertificazione.
LA TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI
Si segnala infine che la delicatezza della materia “famiglia” ha portato il Governo a non sospendere i procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni relativi a: dichiarazioni di adottabilità, minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio, cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità ed i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona (art. 83 co. 31 del Decreto cura Italia del 17.03.2020).
Tuttavia, preme evidenziare come nella prassi invece si stia assistendo alla posticipazione di ogni udienza a data successiva all’11.05.2020.
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Per approfondire il tema della tutela del figlio minore nelle coppie di fatto rimandiamo ad un articolo già pubblicato – clicca qui
Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento occorresse.