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Al giorno d’oggi capita sempre più spesso che, nel corso di una relazione nata tra due persone non sposate, nasca un figlio. Un fatto altrettanto noto è che, tuttavia, capiti frequentemente che l’amore tra i conviventi finisca: in questi casi è facoltà (ma meglio dire che sarebbe un dovere) della coppia quella di regolare i rapporti genitoriali nei confronti del minore nato nel corso della relazione, minore che, dopo l’entrata in vigore della legge 219/2012, è del tutto equiparato al figlio nato in costanza di matrimonio.

Per disciplinare ogni profilo del rapporto genitoriale (affidamento, mantenimento, diritto di visita, spese ordinarie e straordinarie ecc.) i genitori dovranno rivolgersi a un Giudice perché siano stabilite tutte le condizioni relative al figlio minore. Il giudizio si instaura con ricorso da presentarsi per il tramite del proprio legale presso il Tribunale Ordinario del luogo di residenza abituale del minore.

È bene rivolgersi al Giudice poiché spesso tra ex conviventi è difficile raggiungere accordi a tutela del minore e, in ogni caso, la sentenza di un Tribunale ha valore giuridico vincolante per le parti. Si deve poi sottolineare che, in favore di una maggior celerità processuale, la prima udienza dinnanzi al Giudice si tiene mediamente dopo 3/4 mesi dalla presentazione del ricorso, a differenza di quanto accade negli altri settori giuridici dove regnano tempistiche ben più lunghe.

Come accennato, sarà quindi il Tribunale, all’esito della causa, e dopo aver sentito entrambi i genitori, a risolvere ogni questione pendente con un provvedimento a cui gli ex conviventi dovranno obbligatoriamente sottostare, dall’affidamento della prole fino al relativo mantenimento, passando poi per le spese straordinarie.

La legge prevede che l’affidamento possa essere condiviso (come di regola) o esclusivo (eccezione alla regola): il primo, decisa la residenza del minore, tenderà a favorire un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, attribuendo quindi al genitore non collocatario un diritto di visita che lo equiparerà il più possibile all’altro genitore (principio di bigenitorialità), mentre il secondo verrà stabilito qualora il Giudice riterrà uno dei due genitori inidoneo ad educare la prole.

Il genitore non collocatario, in punto di mantenimento, dovrà infine corrispondere un assegno il cui importo è stabilito dal giudice sulla base di cinque parametri: le esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dallo stesso durante la convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche dei due genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

E’ quindi cosa opportuna che tutte le coppie non sposate regolino i propri rapporti con il figlio minore, sia per evitare tensioni e difficoltà nei rapporti tra conviventi (come accade frequentemente) sia per un’esigenza di effettiva tutela per la prole.

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