Nel panorama giuridico italiano, il processo esecutivo rappresenta la fase cruciale in cui il diritto, accertato in una sede di cognizione, trova la sua concreta attuazione qualora il debitore non adempia spontaneamente. Sebbene l’espropriazione forzata (o esecuzione in forma generica) costituisca la forma più comune di esecuzione, volta a soddisfare un credito pecuniario tramite la liquidazione dei beni del debitore, l’ordinamento prevede un insieme di strumenti alternativi noti come esecuzione in forma specifica. L’esecuzione in forma specifica ha lo scopo di far ottenere al creditore, in modo coattivo, esattamente la stessa utilità o il medesimo bene che avrebbe dovuto ricevere tramite l’adempimento spontaneo dell’obbligato. Si tratta di una forma di tutela che non si accontenta di un surrogato monetario, ma mira a ripristinare la situazione giuridica e materiale violata dall’inadempimento. Questo principio trova un solido fondamento costituzionale nell’art. 24 della Costituzione, che garantisce il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, diritto che include necessariamente la fase esecutiva [Corte Cost., sentenza n. 128 del 23 giugno 2021]. Senza un’efficace esecuzione, la tutela giurisdizionale sarebbe illusoria, un principio ribadito anche a livello sovranazionale dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la quale considera l’esecuzione di una sentenza come parte integrante del “processo” ai sensi dell’art. 6 della CEDU [Cass. Civ., Sez. 2, N. 33361 del 30-11-2023][Cass. Civ., Sez. U, N. 19888 del 23-07-2019]. L’ordinamento italiano disciplina diverse tipologie di esecuzione in forma specifica, ciascuna disegnata per rispondere a differenti tipi di obbligazioni inadempiute [Tribunale di Catania, Sentenza n.6119 del 18 dicembre 2024].

ESECUZIONE SPECIFICA DELL’OBBLIGO DI CONCLUDERE UN CONTRATTO (ART. 2932 C.C.)

Una delle figure più rilevanti di esecuzione in forma specifica è quella prevista dall’art. 2932 del Codice Civile, che interviene in caso di inadempimento dell’obbligo di stipulare un contratto, tipicamente derivante da un contratto preliminare.

Art. 2932 c.c. – Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l’obbligazione, l’altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l’ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile. [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262]

Questo strumento consente alla parte adempiente di ottenere dal giudice una sentenza costitutiva che tiene luogo del consenso mancante della parte inadempiente, producendo gli stessi effetti del contratto definitivo che non è stato concluso [Tribunale di Catania, Sentenza n.6119 del 18 dicembre 2024]. Si parla in dottrina di “sentenza-contratto” [Tribunale Di Castrovillari, Sentenza n.580 del 1 Aprile 2025]. L’esperibilità di tale azione è subordinata a precise condizioni:

  1. Possibilità materiale e giuridica: L’esecuzione deve essere possibile. Sarebbe impossibile, ad esempio, se il bene oggetto del preliminare di vendita fosse perito o se fosse stato legittimamente alienato a un terzo con un titolo opponibile [Tribunale Ordinario Chieti, sez. 1, sentenza n. 334/2019].
  2. Non esclusione dal titolo: Le parti, nel contratto preliminare, non devono aver escluso pattiziamente la possibilità di ricorrere a tale rimedio [Tribunale Ordinario Chieti, sez. 1, sentenza n. 334/2019].
  3. Offerta della controprestazione: La parte che agisce in giudizio deve eseguire la propria prestazione o farne offerta nei modi di legge, a meno che questa non sia ancora esigibile [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262]. La giurisprudenza ha chiarito che se il pagamento del prezzo era previsto contestualmente alla stipula del definitivo, è sufficiente un’offerta anche non formale nel corso del giudizio [Tribunale Ordinario Chieti, sez. 1, sentenza n. 334/2019]. In questo caso, il pagamento del prezzo assume la funzione di condizione sospensiva dell’effetto traslativo prodotto dalla sentenza [Tribunale Di Castrovillari, Sentenza n.580 del 1 Aprile 2025]. Se, invece, il pagamento doveva avvenire prima del definitivo, il promissario acquirente deve aver già adempiuto o aver fatto un’offerta formale per non essere considerato a sua volta inadempiente [Tribunale Ordinario Chieti, sez. 1, sentenza n. 334/2019].

Lo strumento dell’art. 2932 c.c. è applicabile non solo agli obblighi di concludere contratti, ma anche a quelli di concludere negozi unilaterali, a condizione che l’effetto perseguito sia costitutivo o traslativo di un diritto e non meramente estintivo [Corte Di Appello Di Trento Sezione Distaccata Di Bolzano, Sentenza n.83 del 20 Luglio 2024].

 

ESECUZIONE FORZATA DEGLI OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE

Quando l’inadempimento riguarda un’obbligazione che ha per oggetto un’azione positiva (un fare) o un’astensione (un non fare), l’ordinamento mette a disposizione rimedi specifici disciplinati dagli articoli 2931 e 2933 del Codice Civile e, a livello procedurale, dall’art. 612 del Codice di Procedura Civile.

OBBLIGHI DI FARE FUNGIBILI (ART. 2931 C.C. E ART. 612 C.P.C.)

L’art. 2931 c.c. stabilisce che, in caso di inadempimento di un obbligo di fare, l’avente diritto può ottenere che esso sia eseguito a spese dell’obbligato. Il presupposto fondamentale per l’attivazione di questa procedura è la fungibilità della prestazione, ovvero la possibilità che l’attività dovuta possa essere compiuta da un soggetto terzo, diverso dal debitore, senza che ciò pregiudichi l’interesse del creditore [Tribunale Di Bari, Sentenza n.1910 del 19 Maggio 2025][Cass. Civ., Sez. 3, N. 5751 del 04-03-2024]. L’esecuzione coattiva, infatti, si basa su un potere sostitutivo dell’organo esecutivo rispetto al debitore inadempiente [Tribunale Ordinario Torre Annunziata, sez. 3, sentenza n. 2599/2022]. La procedura è dettagliatamente regolata dall’art. 612 c.p.c.:

  1. Il creditore, munito di un titolo esecutivo (solitamente una sentenza di condanna [Tribunale Ordinario Torre Annunziata, sez. 3, sentenza n. 2599/2022][Tribunale Di Bari, Sentenza n.1910 del 19 Maggio 2025]), notifica l’atto di precetto.
  2. Successivamente, con ricorso al giudice dell’esecuzione, chiede che siano determinate le modalità concrete dell’esecuzione [REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443].
  3. Il giudice, sentita la parte obbligata, provvede con ordinanza, designando l’ufficiale giudiziario che dovrà sovrintendere alle operazioni e le persone che dovranno materialmente compiere l’opera non eseguita [REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443].

È cruciale sottolineare che la determinazione delle modalità esecutive è di competenza esclusiva del giudice dell’esecuzione. Il giudice del merito che emette la condanna non può autorizzare il creditore a provvedere direttamente all’esecuzione a spese del debitore; un’eventuale pronuncia in tal senso sarebbe emessa al di fuori dei poteri conferitigli dall’ordinamento [Tribunale di Lecce, Sentenza n.3993 del 24 dicembre 2024]. La ratio di questa norma risiede nell’esigenza di non lasciare alla discrezionalità del creditore l’esecuzione materiale dell’obbligo e di demandare a un’autorità giurisdizionale specializzata l’individuazione delle modalità tecniche per dare piena attuazione al titolo esecutivo [Tribunale Di Agrigento, Sentenza n.577 del 19 Maggio 2025].

OBBLIGHI DI NON FARE (ART. 2933 C.C.)

In caso di violazione di un obbligo di non fare (ad esempio, la costruzione di un’opera in violazione di una servitù non aedificandi), l’art. 2933 c.c. conferisce al creditore il diritto di ottenere la distruzione di ciò che è stato fatto in violazione dell’obbligo, sempre a spese del debitore. Anche in questo caso, la procedura da seguire è quella descritta dall’art. 612 c.p.c. [Tribunale di Catania, Sentenza n.6119 del 18 dicembre 2024]. La norma pone un limite importante: la distruzione non può essere ordinata se ciò arreca un pregiudizio all’economia nazionale.

OBBLIGHI DI FARE INFUNGIBILI E MISURE COERCITIVE INDIRETTE (ART. 614-BIS C.P.C.)

Un problema storico della tutela esecutiva riguarda gli obblighi di fare infungibili, ossia quelle prestazioni che, per loro natura, possono essere eseguite solo dal debitore (es. la prestazione di un artista). In questi casi, vige il principio nemo ad factum praecise cogi potest, secondo cui nessuno può essere costretto materialmente a compiere un’azione [Tribunale di Catania, Sentenza n.6119 del 18 dicembre 2024]. L’esecuzione forzata diretta è impossibile, poiché non si può surrogare l’attività del debitore [Cass. Civ., Sez. 3, N. 5751 del 04-03-2024]. Per ovviare a questa lacuna di tutela, il legislatore ha introdotto l’art. 614-bis c.p.c., che prevede le cosiddette misure coercitive indirette (o astreintes). Con il provvedimento di condanna, il giudice, su richiesta di parte, può fissare una somma di denaro dovuta dal debitore per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Questa misura non “forza” materialmente il debitore ad adempiere, ma esercita una pressione psicologica ed economica per indurlo all’adempimento spontaneo, rafforzando così l’effettività della condanna [Cass. Civ., Sez. 3, N. 5751 del 04-03-2024].

 

ESECUZIONE FORZATA PER CONSEGNA O RILASCIO (ART. 2930 C.C.)

Quando l’obbligo inadempiuto consiste nella consegna di una cosa mobile determinata o nel rilascio di un bene immobile, l’art. 2930 c.c. prevede che l’avente diritto possa ottenerne la consegna o il rilascio forzati. La procedura, disciplinata dagli artt. 605 e ss. c.p.c., si attua tramite l’ufficiale giudiziario, il quale, a seconda dei casi, ricerca la cosa mobile presso il debitore per consegnarla al creditore, oppure immette il creditore nel possesso dell’immobile.

 

ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA

L’esecuzione in forma specifica rappresenta un pilastro fondamentale per l’effettività della tutela giurisdizionale. Essa incarna il principio secondo cui il processo non deve limitarsi a fornire un ristoro economico, ma deve, ove possibile, assicurare al titolare del diritto la realizzazione concreta e puntuale del suo interesse. Dalla “sentenza-contratto” dell’art. 2932 c.c. alla complessa macchina procedurale per gli obblighi di fare, l’ordinamento dimostra di voler andare oltre la mera sanzione patrimoniale per garantire che una decisione giudiziaria non rimanga “inoperante a scapito di una delle parti” [Cass. Civ., Sez. U, N. 19888 del 23-07-2019]. La continua evoluzione giurisprudenziale e normativa, come l’introduzione delle misure coercitive, testimonia lo sforzo costante di adeguare gli strumenti processuali all’esigenza, costituzionalmente e convenzionalmente protetta, di una giustizia non solo dichiarata, ma effettivamente attuata [Cass. Civ., Sez. 3, N. 29347 del 13-11-2019][Corte Cost., sentenza n. 128 del 23 giugno 2021][Cass. Civ., Sez. 3, N. 11116 del 10-06-2020].

 

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