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Il presupposto fondamentale del processo esecutivo è l’esistenza di un titolo esecutivo.
L’art. 474, co 1 c.p.c., dispone infatti che ‘‘l’esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un credito certo, liquido ed esigibile’’.

Il titolo esecutivo è il documento con cui viene accertato o costituito il diritto del creditore da realizzarsi in via esecutiva, e da cui risulti un diritto di credito che sia:

  • Certo (la cui esistenza sia certa nella misura ritenuta necessaria e sufficiente dalla legge);
  • Liquido (determinato nel suo ammontare); Riguardo a tal requisito, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ha affermato che può essere considerato valido titolo esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 474 c.p.c., anche la sentenza che contenga la condanna al pagamento di un credito non specificamente determinato purché il medesimo sia determinabile attraverso dati provenienti da fonti normative o comunque determinabile attraverso semplici calcoli aritmetici effettuati sulla scorta di dati desumibili da atti e documenti prodotti in causa e non contestati dall’altra parte. Le Sezioni Unite hanno, altresì, precisato che il giudice, ove la contestazione formulata da una delle parti circa la indeterminatezza del credito indicato nella sentenza, risulti generica o non sussista, deve invitare le parti a discutere la questione e ad integrare le proprie difese anche sul piano probatorio e non può, pertanto, dichiarare d’ufficio che al credito accertato nel provvedimento giurisdizionale fatto valere come titolo esecutivo mancano i tratti richiesti dall’art. 474 c.p.c. (Cass. n. 11066/2012).
  • Esigibile (non sottoposto né a condizione, né a termine);

Senza titolo esecutivo non è possibile iniziare l’esecuzione; mentre con il titolo si ha il potere di iniziarla, senza bisogno di provare la sussistenza del diritto sottostante, fino a quando il titolo stesso non venga impugnato.

QUALI SONO I TITOLI ESECUTIVI?

Ai sensi del secondo comma dell’art. 474, sono titoli esecutivi:

  • le sentenze: l’esecuzione forzata è caratteristica tipica delle sentenze di condanna, ma non anche di quelle di mero accertamento o costitutive. Sono esecutive sia le sentenze di primo grado che quelle di secondo grado. Resta salva la possibilità per il giudice competente di sospendere l’esecuzione, su istanza di parte, ai sensi degli artt. 283 c.p.c. e 373 c.p.c..
  • gli altri provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva: alcune ordinanze ( artt. 186 bis, 186 ter, 186 quater), verbali di conciliazione, decreti ingiuntivi, licenze e sfratti convalidati.
  • le cambiali ed altri titoli di credito, nonché altri atti negoziali ai quali la legge attribuisce la stessa efficacia (es. processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa);
  • le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute;
  • gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli;

I primi due gruppi di titoli esecutivi sono titoli cd. Giudiziali; gli altri costituiscono la categoria dei titoli cd. Stragiudiziali. Il terzo comma dell’art. 474 precisa che l’esecuzione per consegna o rilascio non possa avvenire in virtù dei provvedimenti giurisdizionali, ovvero di quelli di cui al n. 3 del comma 2 (atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli).

 

CHE COSA È LA FORMULA ESECUTIVA?

L’art. 475 dispone inoltre che le sentenze, gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria, e gli atti ricevuti da notaio, per valere come titolo esecutivo, devono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti. L’apposizione di tale formula costituisce la c.d. spedizione del titolo in forma esecutiva e può essere rilasciata soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipula l’obbligazione, o ai suoi successori, e che viene indicata in calce. Essa consiste nell’intestazione ‘‘Repubblica italiana – in nome della legge’’ e nell’apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull’originale o sulla copia della seguente formula ‘‘Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti’’.
La ratio dell’istituto è quello di garantire un controllo preliminare rispetto al procedimento di esecuzione forzata sulla legittimità formale dell’azione esecutiva e del titolo esecutivo.
Il controllo preliminare è meramente di tipo formale, il pubblico ufficiale non verifica i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ai sensi dell’art. 474 c.p.c. e non analizza il diritto sostanziale portato dal titolo.

 

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Foto Agenzia Liverani