La riforma del processo civile attuata con la Riforma Cartabia ha apportato alcune modifiche anche nella disciplina del processo esecutivo che entreranno in vigore dal 28 febbraio 2023. Di seguito saranno illustrate alcune novità più rilevanti.
TITOLO ESECUTIVO E ABOLIZIONE DELLA FORMULA ESECUTIVA
Con il decreto legislativo n.149/2022 è stato aggiunto un ultimo comma all’art. 474 c.p.c.: ‘‘il titolo è emesso in esecuzione da tutti gli ufficiali che ne siano richiesti e da chiunque spetti, con l’assistenza del pubblico ministero e il concorso di tutti gli ufficiali della forza pubblica, quando ne siano legalmente richiesti’’.
L’aggiunta di tale comma ha comportato che per i procedimenti instaurati dal 1 marzo 2023, non sarà più necessaria l’apposizione della formula esecutiva sugli atti da parte degli ufficiali giudiziari.
Attraverso l’abolizione della formula esecutiva, l’obiettivo risulta quello di eliminare tutti gli inutili passaggi procedurali che appesantiscono il lavoro delle cancellerie.
Quindi la modifica apportata all’art. 474 c.p.c. comporta che, per procedere esecutivamente sarà sufficiente munirsi di una copia dell’atto in copia attestata conforme all’originale, salvo diversa disposizione di legge.
ABOLIZIONE DELLE COPIE ESECUTIVE
Con l’entrata in vigore della Riforma Cartabia è stata eliminata la procedura in forma esecutiva ed è venuto meno il concetto di copia in forma esecutiva.
Pertanto con il decreto n. 149/2022 è stato abrogato l’art. 476 c.p.c., il quale disciplinava il divieto di rilascio di una copia del titolo in forma esecutiva in assenza di un giustificato motivo.
Se infatti l’art. 475 c.p.c. nella sua precedente formulazione prevedeva che i titoli esecutivi dovevano essere necessariamente muniti di formula esecutiva, salvo diversa disposizione di legge, lo stesso articolo, nella sua nuova formulazione prevede che: ‘‘le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell’autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipula dell’obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all’originale, salvo che la legge non disponga altrimenti’’.
Da ciò si evince che, per i procedimenti instaurati dal 1 marzo 2023 non risulta più necessaria l’apposizione della formula esecutiva sui titoli esecutivi ma gli stessi devono essere rilasciati ‘‘ in copia conforme all’originale, salvo che la legge disponga altrimenti’’.
Ad ogni modo, tutte le copie esecutive rilasciate prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni del decreto, conserveranno efficacia di titolo esecutivo anche successivamente all’entrata in vigore del decreto stesso.
Quindi se precedentemente, il titolo esecutivo doveva essere necessariamente munito della formula esecutiva e ai sensi dell’art. 476 c.p.c. c’era un espresso divieto di rilascio di più di una copia in forma esecutiva senza giusto motivo, oggi con l’entrata in vigore del decreto n. 149/2022 risulta sufficiente entrare in possesso di una sola copia di atto certificata conforme all’originale per farla valere come titolo esecutivo, rendendo, così irrilevante il numero di copie rilasciate.
NOTIFICAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO
Per la notificazione del titolo esecutivo e del precetto, la formula ‘‘ in forma esecutiva’’ è stata sostituita dalla ‘‘copia attestata conforme all’originale’’.
Infatti, il nuovo art. 479 c.p.c. dispone che: ‘‘ se la legge non dispone altrimenti, l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in copia attestata conforme all’originale e del precetto.
La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti; ( ma, se esso è costituito da una sentenza, la notificazione, entro l’anno dalla pubblicazione, può essere fatta a norma dell’art. 170 c.p.c. ). Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente’’.
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Foto Agenzia Liverani