La cosa giudicata rappresenta uno dei pilastri fondamentali dell’ordinamento processuale civile italiano. Essa esprime il principio di certezza e stabilità delle decisioni giudiziarie, assicurando che le controversie, una volta definitivamente risolte dall’autorità giudiziaria, non possano essere rimesse in discussione all’infinito. Il suo fondamento non è meramente tecnico-processuale: la cosa giudicata risponde a un’esigenza di carattere generale dell’ordinamento, ossia la necessità di garantire che le situazioni giuridiche accertate con sentenza definitiva siano irreversibili, prevedibili e stabili nel tempo. Come ha efficacemente sintetizzato la giurisprudenza di legittimità, richiamata in numerose pronunce di merito:
“il giudicato sia uno dei presidi essenziali della ‘ragionevole durata’, in quanto, preclude, mediante la sanzione della irrevocabilità della decisione, una inesausta ricerca della verità in un ‘processo senza fine’. Di più, nel giudicato si risolve la funzione primaria del processo, che è quella di stabilire la ‘regola del caso concreto’, eliminando – mediante la stabilità della decisione – l’incertezza riguardo all’applicazione di una norma di diritto ad una specifica fattispecie”
Il giudicato, dunque, non è patrimonio esclusivo delle parti del processo, ma risponde a un preciso interesse pubblico: la certezza del diritto, che costituisce il presupposto imprescindibile per il funzionamento dell’intera attività giurisdizionale.
QUADRO NORMATIVO DELLA COSA GIUDICATA
ART. 324 C.P.C.: GIUDICATO FORMALE
La disciplina normativa della cosa giudicata si articola su due disposizioni fondamentali, tra loro strettamente connesse. La prima è l’art. 324 del Codice di Procedura Civile, il quale definisce il cosiddetto giudicato formale nei seguenti termini:
“S’intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 395.”
Il giudicato formale identifica, dunque, la condizione di stabilità processuale acquisita da una pronuncia giudiziaria: si tratta della situazione in cui la sentenza non è più soggetta ad alcun mezzo di impugnazione ordinario. La disposizione, pertanto, individua il momento in cui la sentenza diviene incontrovertibile, ossia non più suscettibile di essere modificata attraverso i normali rimedi impugnatori. Vale la pena precisare che il giudicato formale non è assoluto: l’ordinamento prevede eccezionalmente le cosiddette impugnazioni straordinarie (revocazione nei casi di cui all’art. 395, nn. 1, 3 e 6 c.p.c., e opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.), le quali possono incidere anche su sentenze formalmente passate in giudicato. Tuttavia, si tratta di rimedi di carattere del tutto eccezionale, che non scalfiscono la regola generale dell’immutabilità.
ART. 2909 C.C.: GIUDICATO SOSTANZIALE
La seconda disposizione cardine è l’art. 2909 del Codice Civile, che regola il cosiddetto giudicato sostanziale:
“L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.”
Il giudicato sostanziale esprime l’efficacia esterna della sentenza divenuta definitiva: una volta formatosi il giudicato formale, l’accertamento contenuto nella pronuncia acquisisce forza vincolante erga partes, nel senso che le medesime parti (e i loro eredi o aventi causa) non possono più rimettere in discussione, in alcun successivo giudizio, quanto già definitivamente accertato. Come ha chiarito il Tribunale di Roma:
“il giudicato così definito si realizza quando sono stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione o quando i mezzi di impugnazione non sono più proponibili”
LEGAME TRA GIUDICATO FORMALE E SOSTANZIALE
Le due disposizioni non operano in modo autonomo, ma sono legate da un rapporto di consequenzialità logica e giuridica: il giudicato formale costituisce il presupposto del giudicato sostanziale. È solo quando la sentenza non è più impugnabile con i mezzi ordinari che essa acquista l’efficacia di accertamento definitivo descritta dall’art. 2909 c.c. Come ha osservato il Tribunale di Milano:
“La portata dell’art. 2909 c.c., che individua il c.d. ‘giudicato sostanziale’, deve essere posta in relazione con l’art. 324 c.p.c., che disciplina, invero, il giudicato formale, vale a dire la condizione di stabilità acquisita da un provvedimento decisorio del giudice allorquando questo non può più essere impugnato per via ordinaria.”
Il Tribunale di Siena ha ulteriormente precisato che il giudicato esterno — quello che opera al di fuori del processo in cui si è formato — è il “riflesso” del giudicato formale ex art. 324 c.p.c..
DUPLICE DIMENSIONE DELLA COSA GIUDICATA
GIUDICATO IN SENSO FORMALE
Il giudicato formale attiene all’immutabilità della sentenza che decide la controversia. In termini pratici, la cosa giudicata formale si realizza quando:
- sono decorsi i termini per proporre i mezzi di impugnazione ordinaria senza che nessuna parte li abbia esercitati;
- tutti i mezzi di impugnazione disponibili sono stati esperiti e il processo ha raggiunto il suo epilogo definitivo;
- le parti hanno rinunciato all’impugnazione.
Come ha evidenziato la Corte d’Appello dell’Aquila, la rinuncia all’impugnazione in sede di gravame determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, senza necessità di accettazione da parte dell’appellato, in perfetto parallelismo con la rinuncia all’azione nel giudizio di primo grado. Con riferimento ai termini per la formazione del giudicato formale, la Corte di Cassazione ha precisato che il codice di rito prevede, accanto a un termine lungo decorrente ex lege dalla pubblicazione della sentenza (art. 327 c.p.c.), un termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza eseguita dalla parte interessata ai sensi dell’art. 285 c.p.c. Tale notificazione attribuisce alla parte un “diritto potestativo” di natura processuale che assoggetta l’altra parte a un termine acceleratorio.
GIUDICATO IN SENSO SOSTANZIALE
Il giudicato sostanziale esprime, invece, l’efficacia dell’accertamento contenuto nella sentenza nei confronti dei soggetti che vi sono stati parte. Esso si articola in una duplice dimensione:
- In termini limitativi (o negativi): corrisponde all’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato formale, che non può più essere rimesso in discussione in futuri giudizi tra le stesse parti. Si tratta del divieto di ne bis in idem, che impedisce un secondo giudizio avente il medesimo oggetto tra gli stessi soggetti;
- In termini positivi: consiste nella formazione di un preciso vincolo giuridico, in forza del quale l’effetto tipico e vincolante della sentenza “fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa” .
Come ha efficacemente sintetizzato il Tribunale di Nola:
“La preclusione delle impugnazioni c.d. ordinarie determina la cosa giudicata formale (art. 324 c.p.c.), che a sua volta all’esterno del processo si risolve nella cosa giudicata sostanziale (art. 2909 c.c.): in virtù della quale ciò che fu ‘accertato’ con la sentenza non più soggetta ad impugnazioni ordinarie, ‘fa stato ad ogni effetto’ in un successivo processo eventualmente instaurato tra le medesime parti (o i loro eredi o aventi causa) e sul medesimo oggetto.”
GIUDICATO INTERNO E GIUDICATO ESTERNO
Un’importante distinzione operata dalla dottrina e dalla giurisprudenza riguarda la provenienza del giudicato rispetto al processo in cui viene invocato.
GIUDICATO INTERNO
Si definisce giudicato interno quello che si forma all’interno del medesimo procedimento in corso. Ciò avviene, ad esempio, quando una sentenza non definitiva non viene impugnata nei termini prescritti, oppure quando una questione viene decisa con pronuncia parziale su cui le parti acquiescono. Il giudicato interno è rilevabile d’ufficio dal giudice, senza necessità di eccezione di parte. Un’applicazione pratica è quella del giudicato interno formatosi su una sentenza non definitiva: le questioni ivi decise non possono essere rimesse in discussione nell’ambito dello stesso processo. Come ha chiarito la Corte d’Appello di Reggio Calabria, le questioni risolte con sentenza non definitiva passata in giudicato interno non possono essere riesaminate nemmeno in sede di appello della successiva sentenza definitiva .
GIUDICATO ESTERNO
Si parla invece di giudicato esterno quando l’accertamento definitivo si è formato nel corso o al termine di un processo diverso da quello nel quale viene invocato. Il giudicato esterno è tradizionalmente considerato opponibile solo su eccezione di parte, sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia progressivamente ampliato i casi di rilevabilità officiosa. Come ha precisato il Tribunale di Siena, il giudicato esterno opera anche quando uno dei due procedimenti termina con un provvedimento idoneo al giudicato divenuto definitivo mentre l’altro è ancora pendente: il giudice del processo ancora in corso dovrà tenerne conto, nei limiti in cui venga eccepito, ai fini del ne bis in idem.
PROVVEDIMENTI IDONEI AL GIUDICATO
SENTENZA IN SENSO TECNICO
Il giudicato costituisce, in linea di principio, prerogativa delle sentenze, ovvero dei provvedimenti giurisdizionali decisori pronunciati su diritti al termine di procedimenti contenziosi. Tuttavia, come ha chiarito la dottrina e la giurisprudenza, nella nozione di “sentenza” accolta dall’art. 2909 c.c. la “sostanza” decisoria dei provvedimenti deve prevalere sulla “forma” ad essi attribuita .
DECRETO INGIUNTIVO NON OPPOSTO
Un caso di particolare rilevanza pratica è quello del decreto ingiuntivo non opposto nel termine di legge. La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che tale provvedimento, una volta acquisita l’efficacia esecutiva, produca gli stessi effetti di una sentenza passata in giudicato, non solo in ordine al credito azionato ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso. Come ha affermato il Tribunale di Roma, richiamando il consolidato orientamento della Cassazione:
“il decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda.”
Il Tribunale di Spoleto ha confermato che questo principio opera anche quando il procedimento di cognizione ordinaria è stato introdotto anteriormente alla notifica del decreto ingiuntivo: ciò che rileva, ai fini del ne bis in idem, è il passaggio in giudicato del provvedimento, a prescindere dal momento in cui ciascun procedimento è stato introdotto. Analogamente, la mancata riassunzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo a seguito di interruzione determina l’estinzione del processo e la conseguente irrevocabilità del decreto ingiuntivo, con attribuzione allo stesso di efficacia di giudicato.
LIMITI SOGGETTIVI DEL GIUDICATO
L’art. 2909 c.c. individua i soggetti vincolati dall’efficacia della sentenza definitiva: le parti del processo, i loro eredi e gli aventi causa. Si tratta dei cosiddetti limiti soggettivi del giudicato. Per “parti” si intendono coloro che hanno partecipato al processo civile, vale a dire i soggetti tra i quali il rapporto processuale si è instaurato, si è sviluppato e che sono nominativamente indicati in sentenza come tali. Il giudicato, in linea generale, non può estendersi ai terzi rimasti estranei al processo, in omaggio al principio del contraddittorio e al diritto di difesa.
EFFICACIA RIFLESSA NEI CONFRONTI DEI TERZI
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente elaborato la figura del giudicato riflesso, riconoscendo che in determinate circostanze la sentenza passata in giudicato può produrre effetti anche nei confronti di soggetti che non hanno partecipato al processo. La Cassazione, con la sentenza n. 7406 del 19 marzo 2024, ha aderito all’orientamento secondo cui:
“il giudicato può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, quando sussista un nesso di pregiudizialità-dipendenza giuridica, ovvero quando il rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientri nella fattispecie di altro rapporto giuridico condizionato, dipendente, il quale solo legittima l’efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa.”
In applicazione di tale principio, la medesima pronuncia ha ritenuto che la sentenza passata in giudicato concernente un’accisa potesse spiegare efficacia riflessa nel successivo giudizio avente ad oggetto l’IVA evasa calcolata sulla medesima accisa, ravvisando tra i due rapporti un nesso di pregiudizialità-dipendenza sul piano del diritto sostanziale.
LIMITI OGGETTIVI DEL GIUDICATO
Il profilo più complesso e dibattuto della materia riguarda i limiti oggettivi del giudicato, ossia la determinazione di quale sia l’estensione dell’accertamento coperto dall’autorità della cosa giudicata.
PETITUM E CAUSA PETENDI COME CRITERI IDENTIFICATIVI
La giurisprudenza, in modo ormai consolidato, individua i limiti oggettivi del giudicato attraverso i criteri identificativi della domanda giudiziale: il petitum e la causa petendi. Per petitum si intende il bene della vita richiesto dall’attore (petitum mediato) o il tipo di provvedimento domandato (petitum immediato). Per causa petendi si intende invece il fatto giuridico che fonda la pretesa, vale a dire il complesso delle circostanze di fatto e del titolo giuridico posto a base della domanda. Come ha precisato la Corte d’Appello di Ancona:
“Gli elementi identificativi di ciascuna domanda sono dati da: petitum mediato, cioè l’oggetto materiale del diritto soggettivo; la causa petendi, ovvero la ragione giuridica del domandare, che coincide con i fatti costitutivi del diritto, posti in relazione ai fatti lesivi del diritto, almeno nella maggior parte dei casi.”
La Corte d’Appello di Genova ha ulteriormente precisato che:
“Affinché il giudicato sostanziale formatosi in un giudizio operi all’interno di altro instaurato successivamente, è necessario che tra la precedente causa e quella in atto vi sia, oltre che identità di parti e di ‘petitum’, anche di ‘causa petendi’ ed ai fini della cui individuazione rilevano non tanto le ragioni giuridiche enunciate dalla parte a fondamento della pretesa avanzata in giudizio, bensì l’insieme delle circostanze di fatto che la parte stessa pone a base della propria richiesta.”
DIRITTI AUTODETERMINATI E DIRITTI ETERODETERMINATI
Una distinzione fondamentale, che incide sull’estensione dei limiti oggettivi del giudicato, è quella tra diritti autodeterminati (o assoluti) e diritti eterodeterminati (o relativi).
- Nei diritti assoluti (es. la proprietà), il giudicato si estende a tutti i possibili fatti costitutivi collegabili al medesimo oggetto sostanziale, poiché tali diritti sono identificati dal solo oggetto materiale e non dalla loro causa petendi. Il giudicato di rigetto della domanda rivendicatoria, ad esempio, copre tutti i possibili titoli di acquisto che avrebbero potuto essere dedotti.
- Nei diritti relativi (es. i diritti di credito), il giudicato si forma con riferimento alla specifica causa petendi dedotta in giudizio. Poiché possono esistere più diritti di credito tra le stesse parti e con il medesimo oggetto, l’elemento distintivo di ciascuno è il fatto costitutivo. Come ha ribadito la Cassazione: “Nel campo dei diritti eterodeterminati, come quelli di credito, il giudicato si forma esclusivamente sul fatto identificativo della causa petendi prospettato dall’attore”.
PRINCIPIO DEL “DEDOTTO E DEDUCIBILE”
Il principio più significativo in materia di limiti oggettivi del giudicato è quello del cosiddetto “dedotto e deducibile”: l’autorità della cosa giudicata copre non solo le ragioni di fatto e di diritto effettivamente dedotte nel giudizio, ma anche tutte quelle che avrebbero potuto essere dedotte e non lo sono state. Come ha sintetizzato il Tribunale di Napoli:
“una volta che una sentenza è passata in giudicato, non è possibile proporre nuovamente la stessa domanda giudiziale basata sugli stessi fatti e diritti, né è possibile proporre altre domande basate su fatti e diritti che avrebbero potuto essere fatti valere nel processo precedente.”
La Cassazione ha precisato che il giudicato copre “il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia”. L’unica eccezione a tale principio preclusivo è costituita dalla sopravvenienza di fatti o situazioni nuove che si siano verificate dopo la formazione del giudicato o che, comunque, non fossero deducibili nel giudizio in cui il giudicato si è formato.
IRRILEVANZA DELLA DIVERSA PROSPETTAZIONE GIURIDICA
Un profilo di grande importanza pratica riguarda l’irrilevanza, ai fini della diversità delle domande, del mero mutamento della prospettazione giuridica, quando rimanga invariato il fatto costitutivo della pretesa. La Corte d’Appello di Catanzaro ha chiarito che:
“In tema di efficacia vincolante del giudicato, il mutamento della prospettazione giuridica tra due domande, aventi lo stesso fatto costitutivo della pretesa, è irrilevante ai fini della loro qualificazione in termini di diversità, con la conseguenza che è precluso al giudice il riesame dell’identico punto di diritto già accertato e risolto in via definitiva, anche se il successivo giudizio abbia [finalità diverse].”
In applicazione di tale principio, la medesima Corte ha rigettato la domanda di un soggetto che, dopo una sentenza di rigetto per mancanza di prove sulla regolarità edilizia degli immobili, aveva riproposto la domanda ex art. 2932 c.c. producendo la documentazione catastale e urbanistica indicata dalla sentenza come mancante, qualificando la propria azione come “di ottemperanza al giudicato formale”. Il giudicato di rigetto della domanda per insufficienza probatoria, una volta passato in giudicato formale, preclude la riproposizione della medesima domanda anche ove si intenda produrre le prove mancanti nel precedente giudizio.
GIUDICATO IMPLICITO
Un istituto di elaborazione prevalentemente giurisprudenziale è quello del giudicato implicito, che amplia ulteriormente l’estensione dell’autorità della cosa giudicata oltre il dispositivo della sentenza.
GIUDICATO SULLE QUESTIONI PREGIUDIZIALI LOGICAMENTE NECESSARIE
Il giudicato si forma non solo sulle questioni oggetto di puntuale pronuncia nel dispositivo, ma anche su tutte quelle che delle stesse rappresentino presupposti logici e necessari, intendendosi, pertanto, implicitamente decise. La Corte d’Appello di Bari ha definito il giudicato implicito esterno come quello che “ricorre allorquando tra le parti sia intervenuta una pronuncia avente forza di giudicato, tale da impedire, pena la violazione del né bis in idem, la riproposizione in separato giudizio di una domanda o eccezione che avrebbe potuto essere proposta nel primo giudizio”. Come ha precisato il Tribunale di Roma, richiamando la Cassazione:
“Qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell’identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo.”
QUESTIONI PREGIUDIZIALI IN SENSO LOGICO E IN SENSO TECNICO
La giurisprudenza distingue tra:
- Questioni pregiudiziali in senso logico: investono circostanze che rientrano nel fatto costitutivo del diritto dedotto in causa e devono essere necessariamente decise incidenter tantum, senza che su di esse si formi giudicato autonomo;
- Questioni pregiudiziali in senso tecnico: concernono circostanze distinte e indipendenti dal fatto costitutivo, sebbene ne rappresentino un presupposto giuridico. Su tali questioni il giudicato può formarsi solo in presenza di espressa domanda di parte di accertamento incidentale ex art. 34 c.p.c..
Questa distinzione è di grande rilevanza pratica: la questione della proprietà di un bene, ad esempio, ove non sia oggetto di domanda di accertamento incidentale ai sensi dell’art. 34 c.p.c., è risolta solo incidenter tantum e non acquista forza di giudicato, potendo essere nuovamente contestata in successivi giudizi.
GIUDICATO NEI RAPPORTI COMPLESSI E DI DURATA
RAPPORTI OBBLIGATORI COMPLESSI
In presenza di rapporti giuridici complessi, la determinazione dell’estensione del giudicato presenta particolari difficoltà interpretative. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 4090/2017, hanno precisato che, quando il fatto costitutivo è il medesimo e ha costituito oggetto di accertamento esplicito o implicito nel precedente giudizio, l’efficacia del giudicato si estende ai successivi giudizi aventi ad oggetto ulteriori diritti nascenti dal medesimo rapporto. Come ha sintetizzato il Tribunale di Spoleto, il principio delle S.U. stabilisce che va riconosciuta l’estensione dell’efficacia del giudicato “le volte in cui il fatto costitutivo sia lo stesso ed abbia costituito oggetto di accertamento esplicito od implicito nel precedente giudizio, rimanendo circoscritto l’accertamento oggetto del successivo giudizio a questi soli elementi del diritto di credito (maturazione in relazione alla eventuale controprestazione – scadenza del termine di esigibilità, liquidazione del quantum) non coincidenti coi fatti costitutivi ‘invarianti'”.
RAPPORTI DI DURATA
Nei rapporti di durata, il giudicato non preclude la proposizione di domande relative a periodi temporali successivi alla formazione del giudicato, giacché i fatti costitutivi del diritto si rinnovano periodicamente. Tuttavia, le questioni relative al periodo anteriore al giudicato, già decise o deducibili nel precedente giudizio, restano coperte dall’autorità della res iudicata. Il Tribunale di Spoleto ha precisato che “la incontestabilità dell’accertamento contenuto nel decreto ingiuntivo non opposto non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del petitum”.
GIUDICATO E SENTENZA DI RIGETTO PER INSUFFICIENZA DI PROVE
Un profilo di grande importanza pratica riguarda l’efficacia preclusiva del giudicato formatosi su una sentenza di rigetto per mancanza o insufficienza di prove. La giurisprudenza, in modo consolidato, equipara tali pronunce al rigetto nel merito: la sentenza fondata sulla constatata mancanza o insufficienza di prove del fatto costitutivo della domanda, una volta passata in giudicato formale, preclude la riproposizione della domanda medesima in altro giudizio, anche ove si intenda produrre le prove prima mancanti. Come ha precisato la Corte d’Appello di Catanzaro, richiamando la giurisprudenza della Cassazione: “La sentenza fondata sulla constatata mancanza o insufficienza di prove del fatto costitutivo della domanda, equivalgono al rigetto della domanda stessa, con la conseguenza che esse, una volta passate in giudicato formale, precludono la riproposizione della domanda medesima in altro giudizio”.
NE BIS IN IDEM: EFFETTI PRECLUSIVI DEL GIUDICATO
Il principio del ne bis in idem costituisce l’espressione più diretta dell’autorità della cosa giudicata nel processo civile: esso impedisce che la medesima questione già definitivamente risolta possa essere nuovamente portata all’attenzione del giudice. La giurisprudenza ha costantemente affermato che “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla soluzione di questioni di fatto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di fatto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il ‘petitum’ del primo”. Il Tribunale di Salerno ha precisato che il giudicato esterno così formatosi, qualora venga eccepito dalla parte interessata, determina la pronuncia di improcedibilità della domanda proposta nel successivo giudizio.
GIUDICATO E IL PRINCIPIO DI CERTEZZA DEI RAPPORTI GIURIDICI
La ratio dell’istituto della cosa giudicata è individuata pacificamente nella necessità di garantire la certezza dei rapporti giuridici intercorrenti tra le parti. Come ha chiarito il Tribunale di Roma: “il concetto di giudicato trova la propria ratio nel principio, di carattere generale, della certezza dei rapporti giuridici, il quale richiede che il provvedimento del Giudice, che statuisce sul processo, sia – anche solo parzialmente – definitivo cioè non più suscettibile di modifica”. Tale esigenza viene soddisfatta garantendo che l’accertamento contenuto nella sentenza, non più soggetta alle impugnazioni ordinarie, non possa essere rimesso in discussione in futuri ed eventuali giudizi: tecnicamente, questo risultato è assicurato attraverso la paralisi, nei successivi giudizi, dell’esercizio dei poteri processuali che le parti hanno esercitato nel processo originario o che avrebbero dovuto esercitare (c.d. preclusione del dedotto e del deducibile).
GIUDICATO PENALE E INTERFERENZE CON IL GIUDIZIO CIVILE
Un accenno merita anche l’interferenza tra giudicato penale e procedimento civile. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 183 del 2013, ha affrontato il tema della “frattura” tra fase cognitiva e fase esecutiva nel processo penale, evidenziando come il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva comporti “l’apertura di una evidente breccia nel principio di intangibilità del giudicato”. Tale pronuncia evidenzia come il principio di intangibilità della cosa giudicata operi, sebbene con specificità proprie, anche nell’ambito del processo penale.
PROFILI PROCESSUALI: RILEVABILITÀ DEL GIUDICATO
GIUDICATO INTERNO: RILEVABILITÀ D’UFFICIO
Il giudicato interno — formatosi, cioè, nel medesimo processo in corso — è rilevabile d’ufficio dal giudice, che deve tenerne conto senza necessità di eccezione di parte.
GIUDICATO ESTERNO: ORIENTAMENTO TRADIZIONALE E EVOLUZIONE
Per lungo tempo la giurisprudenza ha affermato che solo il giudicato interno potesse essere rilevato d’ufficio, mentre il giudicato esterno fosse un’eccezione rilevabile solo dalla parte. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha progressivamente cambiato orientamento, considerando rilevabile d’ufficio anche il giudicato esterno (Cass. n. 15627/2016; Cass. n. 8607/2017; Cass. n. 2735/2017; Cass. 27161/2018).
CONSEGUENZE PROCESSUALI DELLA VIOLAZIONE DEL GIUDICATO
Quando una domanda è coperta dal giudicato, le conseguenze processuali variano a seconda delle impostazioni giurisprudenziali: in alcuni casi si pronuncia l’inammissibilità della domanda , in altri la sua improcedibilità o l’infondatezza della pretesa. L’orientamento prevalente è nel senso della dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità, trattandosi di una questione processuale che impedisce l’esame nel merito.
APPLICAZIONI GIURISPRUDENZIALI RECENTI
La giurisprudenza più recente offre numerose applicazioni concrete dei principi in esame.
FIDEIUSSIONI E GIUDICATO
Il Tribunale di Milano, nelle sentenze n. 904/2026 e n. 1327/2026, ha ampiamente richiamato l’istituto del giudicato nel contesto di controversie in materia di fideiussioni omnibus, ribadendo la duplice dimensione del giudicato e la necessità dell’identità di parti, petitum e causa petendi perché operi la preclusione. In entrambe le pronunce, il Tribunale ha confermato che il rigetto della domanda di nullità della fideiussione per intesa anticoncorrenziale costituisce giudicato preclusivo rispetto a future domande aventi il medesimo titolo tra le stesse parti.
APPALTO E GIUDICATO
Il Tribunale di Spoleto, nella sentenza n. 29/2025, ha applicato il principio del giudicato sostanziale in un caso di appalto, dichiarando inammissibile la domanda dell’attore volta a fare accertare vizi dell’opera eseguita dall’appaltatore, in quanto tale domanda riguardava questioni già coperte dal giudicato sostanziale formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto ottenuto dall’appaltatore per il pagamento del corrispettivo.
USURA BANCARIA E GIUDICATO
Il Tribunale di Salerno, nella sentenza n. 246/2025, ha dichiarato l’improcedibilità di un’opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria, rilevando che la medesima questione relativa all’applicazione di interessi usurari era già stata definitivamente decisa — con esito sfavorevole per gli opponenti — in due precedenti giudizi passati in giudicato. L’identità di parti e di causa petendi impediva il riesame della questione.
DIRITTO DEL LAVORO E GIUDICATO
Nelle controversie lavoristiche, il principio del dedotto e deducibile è stato applicato rigorosamente: il Tribunale di Benevento, nella sentenza n. 1309/2023, ha dichiarato preclusa una domanda risarcitoria proposta in un secondo giudizio perché fondata sulle medesime circostanze di fatto già poste a base del precedente giudizio conclusosi con sentenza passata in giudicato, anche quando la qualificazione giuridica della fattispecie fosse diversa (interposizione illecita di manodopera nella prima causa, danno emergente e lucro cessante nella seconda).
GIUDICATO E ABUSO DEL PROCESSO
Un profilo evolutivo della materia riguarda il collegamento tra giudicato e abuso del diritto di azione. La giurisprudenza ha progressivamente elaborato, accanto alla tradizionale funzione preclusiva del giudicato, una sua funzione di presidio contro l’abuso del processo: la proposizione di una nuova domanda avente il medesimo oggetto di una già definitivamente decisa, oltre a violare il divieto di ne bis in idem, integra una condotta processualmente scorretta che l’ordinamento sanziona con l’inammissibilità o l’improcedibilità. Il Tribunale di Spoleto ha espressamente richiamato “la elaborazione della figura dell’abuso del diritto con specifico riferimento all’abuso del (diritti di azione nel) processo” come uno dei profili più rilevanti nell’evoluzione giurisprudenziale sull’istituto del giudicato.
DOMANDE FREQUENTI SULLA COSA GIUDICATA – FAQ
CHE COS’È LA COSA GIUDICATA?
È l’effetto di stabilità che si produce quando una decisione non è più impugnabile con i mezzi ordinari e l’accertamento contenuto nella sentenza “fa stato” tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
QUAL’È LA DIFFERENZA TRA GIUDICATO FORMALE E GIUDICATO SOSTANZIALE?
Il giudicato formale riguarda la non più impugnabilità della sentenza: ai sensi dell’art. 324 c.p.c., è passata in giudicato la sentenza non più soggetta a regolamento di competenza, appello, ricorso per cassazione o revocazione nei casi indicati. Il giudicato sostanziale riguarda invece l’efficacia vincolante dell’accertamento contenuto nella sentenza nei successivi rapporti tra le stesse parti.
QUANDO UNA SENTENZA PASSA IN GIUDICATO?
Quando non è più proponibile contro di essa alcun mezzo di impugnazione ordinario previsto dall’art. 324 c.p.c..
LA COSA GIUDICATA VALE SOLO TRA LE STESSE PARTI?
In via generale sì: l’efficacia soggettiva opera tra le parti, i loro eredi e aventi causa. La giurisprudenza ammette però, in taluni casi, effetti riflessi verso terzi titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita nel giudizio.
CHE DIFFERENZA C’È TRA GIUDICATO INTERNO E GIUDICATO ESTERNO?
Il giudicato interno si forma nello stesso processo su capi o questioni non più contestabili; il giudicato esterno si forma in un diverso giudizio ma può spiegare effetti preclusivi in una causa successiva tra le stesse parti. La giurisprudenza richiamata afferma che il giudicato esterno ha la stessa autorità di quello interno.
IL GIUDICATO ESTERNO PUÒ ESSERE RILEVATO D’UFFICIO?
Sì. Le fonti richiamano espressamente che l’eccezione di giudicato esterno è rilevabile anche d’ufficio.
COSA SIGNIFICA CHE IL GIUDICATO “COPRE IL DEDOTTO E IL DEDUCIBILE”?
Significa che la preclusione non riguarda solo ciò che è stato espressamente discusso e deciso, ma anche le questioni di fatto o di diritto che costituivano presupposto logico essenziale della decisione e che avrebbero potuto essere fatte valere nello stesso giudizio.
PERCHÉ È IMPORTANTE IL PRINCIPIO DEL “DEDOTTO E DEDUCIBILE”?
Perché impedisce di riaprire una controversia già definita cambiando solo argomentazioni, difese o qualificazioni giuridiche riferite allo stesso nucleo sostanziale della domanda.
BASTA CAMBIARE IL PETITUM PER EVITARE IL GIUDICATO?
Non sempre. Se nel secondo giudizio viene comunque rimesso in discussione un punto fondamentale già accertato con efficacia definitiva tra le stesse parti, il riesame può essere precluso anche quando lo scopo immediato della nuova causa appaia diverso.
UNA NUOVA DOMANDA È AMMISSIBILE SE FONDATA SU FATTI SOPRAVVENUTI?
Sì, in linea di principio il giudicato non si estende ai fatti nuovi, successivi alla sua formazione, né a situazioni non deducibili nel giudizio precedente.
UNA SENTENZA DI RIGETTO PER DIFETTO DI PROVA PRODUCE GIUDICATO?
Sì. Le fonti richiamate chiariscono che il rigetto per carenza di prova è una pronuncia di merito e, una volta passata in giudicato, impedisce di riproporre la stessa domanda per integrare successivamente le prove mancanti.
IL DECRETO INGIUNTIVO NON OPPOSTO PRODUCE EFFETTI DI GIUDICATO?
Sì. Le fonti segnalano che il decreto ingiuntivo non opposto, divenuto esecutivo, acquista efficacia di giudicato e non può essere rimesso in discussione in altro giudizio, salvi i rimedi straordinari previsti dall’ordinamento.
ESISTONO RIMEDI CONTRO UNA SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO?
Sì, ma sono straordinari. Tra questi rientra l’opposizione di terzo nei casi previsti dall’art. 404 c.p.c. , oltre alle ipotesi di revocazione straordinaria richiamate dalle norme e dalla giurisprudenza.
UN TERZO ESTRANEO AL GIUDIZIO PUÒ REAGIRE A UNA SENTENZA CHE LO PREGIUDICA?
Sì. L’art. 404 c.p.c. prevede che il terzo possa proporre opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva quando essa pregiudica i suoi diritti . La Cassazione richiamata precisa inoltre che l’opposizione di terzo è un rimedio facoltativo.
LA COSA GIUDICATA SERVE SOLO ALLE PARTI O TUTELA ANCHE UN INTERESSE PUBBLICO?
Tutela anche un interesse pubblico: evitare giudicati contrastanti, garantire stabilità delle decisioni ed eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche.
COSA GIUDICATA
La cosa giudicata rappresenta un istituto di straordinaria complessità e di fondamentale importanza sistematica. La sua disciplina, articolata tra l’art. 324 c.p.c. e l’art. 2909 c.c., trova applicazione in un numero vastissimo di situazioni processuali concrete e continua a essere oggetto di un’intensa elaborazione giurisprudenziale. I principi fondamentali possono essere riassunti nei seguenti termini:
- Il giudicato formale si forma quando la sentenza non è più soggetta ad alcun mezzo di impugnazione ordinario;
- Il giudicato sostanziale ne è il “riflesso” sul piano del diritto materiale, rendendo definitivo e vincolante l’accertamento contenuto nella sentenza;
- I limiti oggettivi del giudicato sono determinati dall’identità di petitum e causa petendi, con estensione al dedotto e al deducibile;
- I limiti soggettivi riguardano le parti, i loro eredi e gli aventi causa, con possibile estensione ai terzi legati da un nesso di pregiudizialità-dipendenza;
- Il giudicato implicito copre le questioni logicamente necessarie alla decisione, anche se non esplicitamente affrontate;
- Il ne bis in idem costituisce il principale effetto preclusivo del giudicato, impedendo la riproposizione della medesima questione già definitivamente decisa.
La certezza del diritto che il giudicato assicura non è un valore meramente formale: essa rappresenta il presupposto imprescindibile affinché l’ordinamento giuridico possa svolgere la sua funzione regolatrice dei rapporti sociali in modo efficace, equo e prevedibile, garantendo al contempo la ragionevole durata del processo e la coerenza del sistema giudiziario nel suo complesso.
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Foto Agenzia Liverani