La revocazione della sentenza è un mezzo di impugnazione straordinario previsto dal codice di procedura civile italiano, finalizzato a porre rimedio a vizi particolarmente gravi che inficiano una sentenza. A differenza dei mezzi di impugnazione ordinari, come l’appello e il ricorso per cassazione, che mirano a correggere errori di diritto o di valutazione del giudice (errores in iudicando o in procedendo), la revocazione interviene su vizi che alterano la stessa base fattuale o la correttezza procedurale su cui si è fondata la decisione, spesso a causa di eventi esterni al normale contraddittorio processuale. La sua disciplina principale è contenuta negli articoli 395 e seguenti del codice di procedura civile [REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443]. La funzione della revocazione della sentenza è quella di bilanciare due esigenze fondamentali dell’ordinamento: la stabilità e certezza delle decisioni giurisdizionali, rappresentata dal principio del giudicato, e l’esigenza di giustizia sostanziale, che non può tollerare che una sentenza resti valida se frutto di dolo, falsità o errori percettivi macroscopici [Tribunale Ordinario Cosenza, sez. 1, sentenza n. 1487/2020].

DISTINZIONE TRA REVOCAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

L’istituto si articola in due categorie principali, la cui distinzione si basa sulla natura del vizio denunciato e sulla sua conoscibilità da parte della parte soccombente [Tribunale di Salerno, Sentenza n.1417 del 25 giugno 2024].

  1. Revocazione Ordinaria: Si fonda su motivi palesi, ovvero vizi che sono conoscibili dalla parte sin dal momento della pubblicazione della sentenza. La sua proposizione impedisce il passaggio in giudicato della decisione. I motivi di revocazione ordinaria sono:
    • L’errore di fatto (art. 395, n. 4 c.p.c.).
    • Il contrasto con un precedente giudicato (art. 395, n. 5 c.p.c.). Il termine per proporla è quello ordinario per le impugnazioni: 30 giorni dalla notificazione della sentenza o, in assenza, 6 mesi dalla sua pubblicazione [Tribunale di Verona, Sentenza n.51 del 31 gennaio 2024].
  2. Revocazione Straordinaria: Si basa su vizi occulti, la cui scoperta avviene solo in un momento successivo al passaggio in giudicato della sentenza. Proprio per questa sua natura, può essere esperita anche contro sentenze già divenute definitive. I motivi sono:
    • Il dolo di una delle parti (art. 395, n. 1 c.p.c.).
    • Il giudizio basato su prove false (art. 395, n. 2 c.p.c.).
    • Il ritrovamento di documenti decisivi (art. 395, n. 3 c.p.c.).
    • Il dolo del giudice (art. 395, n. 6 c.p.c.). Il termine per la proposizione è di 30 giorni, che decorre dal giorno in cui la parte ha avuto conoscenza del vizio [Tribunale Ordinario Cosenza, sez. 1, sentenza n. 1487/2020].

 

CASI DI REVOCAZIONE DELLA SENTENZA (ART. 395 C.P.C.)

L’articolo 395 del codice di procedura civile elenca tassativamente i sei motivi per cui una sentenza può essere impugnata per revocazione [REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443].

1. Dolo di una delle parti in danno dell’altra: Il “dolo processuale revocatorio” non si esaurisce nella semplice violazione del dovere di lealtà e probità (art. 88 c.p.c.), né in mere allegazioni false o reticenti [Cass. Civ., Sez. 1, N. 21735 del 28-07-2025]. Per integrare questa fattispecie, è necessaria un’attività intenzionalmente fraudolenta, concretizzata in artifici o raggiri che siano soggettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e a impedire al giudice un corretto accertamento della verità, pregiudicando così l’esito del giudizio [Cass. Civ., Sez. 1, N. 21735 del 28-07-2025][Tribunale di Marsala, Sentenza n.286 del 29 marzo 2024]. È fondamentale che esista un nesso di causalità tra la condotta dolosa e la decisione ingiusta [Tribunale di Marsala, Sentenza n.286 del 29 marzo 2024]. Un esempio potrebbe essere la notifica di un atto in un luogo volutamente errato per impedire alla controparte di costituirsi in giudizio, ma solo se tale condotta altera l’esito del procedimento in modo decisivo [Tribunale di Marsala, Sentenza n.286 del 29 marzo 2024].

2. Prove riconosciute o dichiarate false: Questo motivo sussiste se si è giudicato sulla base di prove che sono state “riconosciute o comunque dichiarate false” dopo la sentenza. La falsità può riguardare sia documenti che testimonianze. La norma prevede anche il caso in cui la parte soccombente ignorava che tali prove fossero già state dichiarate false prima della sentenza [REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443]. La prova della falsità deve essere già formata, tipicamente attraverso una sentenza penale o civile passata in giudicato, e non può essere accertata per la prima volta nel giudizio di revocazione [Tribunale Ordinario Cosenza, sez. 1, sentenza n. 1487/2020].

3. Ritrovamento di documenti decisivi: La revocazione è ammessa se, dopo la sentenza, vengono ritrovati uno o più documenti “decisivi” che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario [REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443][Tribunale Ordinario Castrovillari, sez. 1, sentenza n. 1380/2020]. Per integrare questo motivo devono sussistere tre presupposti:

  • Preesistenza del documento: Il documento deve essere stato formato prima della decisione impugnata [Tribunale Ordinario Castrovillari, sez. 1, sentenza n. 1380/2020].
  • Impossibilità incolpevole di produzione: La parte deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per acquisire il documento e di non esserci riuscita per cause a lei non imputabili, come la forza maggiore o un comportamento ostativo della controparte [Tribunale Ordinario Castrovillari, sez. 1, sentenza n. 1380/2020]. La semplice negligenza nell’effettuare le ricerche non è sufficiente [Tribunale Ordinario Castrovillari, sez. 1, sentenza n. 1380/2020].
  • Decisività: Il documento deve avere un’efficacia probatoria tale che, se fosse stato esaminato dal giudice, avrebbe con ogni probabilità condotto a una decisione diversa.

4. Errore di fatto: Questo è il motivo più frequente di revocazione ordinaria. Si tratta di un errore di percezione, una “svista” materiale del giudice, che lo porta a fondare la sua decisione sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa dagli atti di causa, o, al contrario, sull’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita [REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443][Tribunale Di Nola, Sentenza n.57 del 15 Gennaio 2025]. L’errore revocatorio si distingue nettamente dall’errore di valutazione o di giudizio:

“L’errore previsto come motivo di revocazione consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo, che dagli atti e documenti medesimi risulti positivamente accertato” [Tribunale Ordinario Napoli, sez. L3, sentenza n. 9785/2015].

Per essere revocatorio, l’errore di fatto deve possedere tre caratteristiche fondamentali:

  • Risultare dagli atti o documenti di causa: La svista deve essere evidente dal semplice confronto tra la sentenza e gli atti del processo, senza necessità di nuove indagini.
  • Non costituire un punto controverso: L’errore deve riguardare un fatto sul quale non vi è stata discussione tra le parti e su cui il giudice non ha espressamente pronunciato [REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443][Cass. Civ., Sez. L, N. 25047 del 22-08-2023]. Se il giudice ha valutato e deciso su un punto controverso, un suo eventuale errore sarà un errore di giudizio, non un errore di fatto revocatorio.
  • Essere decisivo: Deve esistere un nesso di causalità logico-giuridica tra l’errore e la decisione, nel senso che senza quella falsa percezione, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso [Cass. Civ., Sez. 2, N. 13216 del 19-05-2025][Tribunale Di Nola, Sentenza n.57 del 15 Gennaio 2025][Tribunale Ordinario Napoli, sez. L3, sentenza n. 9785/2015].

5. Contrarietà ad altra precedente sentenza avente autorità di cosa giudicata: Questo motivo si verifica quando la sentenza impugnata è in conflitto con una precedente decisione, passata in giudicato, emessa tra le stesse parti e sullo stesso oggetto. Condizione essenziale è che il giudice della sentenza revocanda non si sia pronunciato sull’eccezione di giudicato [REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443].

6. Dolo del giudice: È l’ipotesi più grave e rara. La revocazione della sentenza è ammessa se la sentenza è l’effetto del dolo del giudice, a condizione che tale dolo sia stato accertato con una sentenza passata in giudicato [REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443].

 

PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI E PROCEDIMENTO

Provvedimenti Impugnabili In linea generale, sono impugnabili per revocazione le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado [REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443].

  • Sentenze di primo grado: Possono essere impugnate per revocazione solo dopo la scadenza del termine per l’appello e unicamente per i motivi di revocazione straordinaria (nn. 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 c.p.c.) [Tribunale di Verona, Sentenza n.51 del 31 gennaio 2024][REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443]. Se la sentenza è ancora appellabile, i vizi revocatori devono essere fatti valere come motivi di appello [Tribunale di Verona, Sentenza n.51 del 31 gennaio 2024].
  • Sentenze della Corte di Cassazione: Sono revocabili per errore di fatto ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. e per i motivi di revocazione straordinaria ai sensi dell’art. 391-ter c.p.c. [REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443].
  • Altri provvedimenti: La Corte Costituzionale ha esteso l’ammissibilità della revocazione per errore di fatto anche a provvedimenti che, pur non avendo la forma della sentenza (es. ordinanze), hanno carattere decisorio e non sono altrimenti impugnabili, per garantire il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) [Corte Cost., sentenza n. 89 del 5 maggio 2021].

Procedimento di Revocazione: Il giudizio di revocazione si svolge davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata [Circolare n. 38/E del 29/12/2015] e si articola in due fasi [Tribunale di Salerno, Sentenza n.1417 del 25 giugno 2024]:

  1. Fase Rescindente: Il giudice valuta l’ammissibilità del ricorso e la sussistenza del motivo di revocazione dedotto. Se l’esito è positivo, la sentenza impugnata viene “revocata” (o “resciussa”).
  2. Fase Rescissoria: Una volta revocata la precedente decisione, il giudice procede a un nuovo esame del merito della controversia e pronuncia una nuova sentenza sostitutiva [Tribunale di Salerno, Sentenza n.1417 del 25 giugno 2024][Tribunale Ordinario Napoli, sez. L3, sentenza n. 9785/2015].

La domanda si propone con citazione o ricorso, a seconda del rito applicabile [REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443]. La sentenza che decide sulla revocazione non può essere a sua volta impugnata per revocazione, ma è soggetta ai mezzi di impugnazione cui era originariamente soggetta la sentenza revocata [REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443].

 

REVOCAZIONE DELLA SENTENZA IN ALTRI SETTORI GIURISDIZIONALI

L’istituto della revocazione trova applicazione, con alcune specificità, anche in altri ambiti giurisdizionali:

  • Giustizia Contabile: L’art. 202 del Codice di Giustizia Contabile (D.Lgs. 174/2016) elenca i casi di revocazione della sentenza, ricalcando in gran parte l’art. 395 c.p.c., ma includendo anche l’ipotesi di “errore di calcolo” [DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 174].
  • Giustizia Tributaria: Il D.Lgs. 546/1992, all’art. 64, disciplina la revocazione delle sentenze delle Corti di Giustizia Tributaria, operando un rinvio all’art. 395 c.p.c. e specificando le regole di ammissibilità per le sentenze di primo e secondo grado [Circolare n. 38/E del 29/12/2015].
  • Pubblico Ministero: L’art. 397 c.p.c. prevede che il Pubblico Ministero possa proporre revocazione nelle cause in cui il suo intervento è obbligatorio, qualora non sia stato sentito o se la sentenza è frutto di collusione tra le parti per frodare la legge [REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443].

 

REVOCAZIONE DELLA SENTENZA

In conclusione, la revocazione rappresenta un rimedio eccezionale ma indispensabile, posto a presidio della giustizia sostanziale contro vizi che minano alla radice la correttezza del processo decisionale. La sua applicazione, rigorosamente circoscritta a ipotesi tassative, riflette il delicato equilibrio tra l’esigenza di stabilità del giudicato e la necessità di non perpetuare decisioni palesemente ingiuste.

 

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