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Si parla di fideiussione omnibus per indicare l’impegno assunto da un soggetto privato (società, privato) verso una banca, con cui si garantisce l’adempimento di tutti i debiti, compresi quelli che potranno sorgere successivamente al rilascio della fideiussione, che un terzo risulterà avere verso la banca nel momento della scadenza pattuita ovvero nel momento in cui la banca deciderà di recedere dal rapporto e di domandare il saldo dei propri crediti.
Ove il debitore principale, in tutto o in parte, non sia in grado di provvedere all’ estinzione dei suoi debiti, la banca potrà rivolgersi al fideiussore omnibus, il quale non potrà opporre di non essere a conoscenza dell’entità dei debiti del garantito verso la banca creditrice.
Con tale formula, quindi, si evita di dover richiedere una nuova garanzia ad ogni nuova operazione posta in essere dall’obbligato principale. Peraltro, il fideiussore corre il rischio di ignorare di quanto si stia espandendo il totale dei debiti del soggetto in cui favore ha rilasciato la garanzia omnibus. Si sono perciò avanzati dubbi circa la validità di questa garanzia, prospettandosene la nullità per difetto di determinatezza dell’oggetto.
Questi dubbi, tuttavia, sono stati da tempo superati dalla giurisprudenza, la quale ha osservato che i debiti garantiti, sebbene non ancora determinati al momento del rilascio della fideiussione, sono tuttavia determinabili per relationem, in quanto il garante sa, quando assume il suo impegno, che potrà essere tenuto a rimborsare alla banca tutti i debiti che verso di questa dovesse assumere il soggetto a cui favore ha rilasciato la fideiussione omnibus.
Poiché, peraltro, l’assunzione di un impegno siffatto espone il garante ad un rischio elevato, il legislatore ha preferito intervenire con una norma specifica a favore del fideiussore: con l’art. 10 L. 17 febbraio 1992, n. 154, ha modificato il testo dell’art. 1938 c.c., in modo da subordinare la validità della fideiussione omnibus alla condizione che nella garanzia sia espressamente specificato l’importo massimo garantito, oltre il quale il fideiussore non è tenuto.

GIURISPRUDENZA IN MERITO ALLA FIDEIUSSIONE OMNIBUS

Secondo la giurisprudenza di legittimità, l’art.10 L. 17 febbraio 1992, n. 154, esprime un principio generale operante per tutte le garanzie personali, anche quelle atipiche, quali le lettere di patronage.
La nuova disposizione aveva lasciato il dubbio se le fideiussioni ominibus rilasciate anteriormente all’entrata in vigore della legge citata, e pertanto senza l’indicazione del massimo garantito, fossero o meno valide. Sulla questione è stato sollecitato l’intervento della Corte Costituzionale, la quale ha precisato che le fideiussioni stipulate anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 154/1992 devono ritenersi efficaci per le sole obbligazioni principali già sorte alla data di entrata in vigore del divieto di prestare garanzie omnibus senza limiti (Cass. n. 204/1997), mentre per il periodo successivo il contratto di fideiussione deve ritenersi affetto da nullità sopravvenuta per indeterminatezza dell’oggetto, rilevabile ex officio dal giudice (Cass. n. 16561/2010).

 

NOVITA’ INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 154/1992

La legge n. 154/1992 è intervenuta anche su un altro aspetto della disciplina della fideiussione.
La legge, come si è detto, ammette che si possa prestare fideiussione per un’obbligazione futura. Occorre però evitare che il creditore, garantito dall’impegno e dal patrimonio del fideiussore, conceda con larghezza credito al debitore principale, sapendo che, comunque, sarà il fideiussore a rispondere.
L’art. 1956 c.c. chiarisce che ‘‘Il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione’’.
Quindi, l’art. 1956 c.c. stabilisce che il fideiussore è liberato se il creditore abbia fatto credito all’obbligato principale, senza chiedere preventivamente autorizzazione al fideiussore e pur sapendo che le condizioni del debitore erano tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
Inoltre, poiché, era frequente la previsione di un patto in deroga a tale norma, la cita L. n. 154/1992 ha stabilito la nullità della preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione (art. 1956, comma 2 c.c.).

 

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