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ELEMENTI CHE GIUSTIFICANO L’ARRESTO IN FLAGRANZA DI REATO

L’arresto in flagranza consiste in una misura precautelare, che viene eseguita ogni ogniqualvolta un soggetto venga colto nell’atto di compimento di un reato, ovvero, subito dopo il reato, sia inseguito e fermato dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o altre persone, o ancora sia sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.
A seguito dell’arresto il Pubblico Ministero ha la facoltà di procedere ad interrogatorio dell’arrestato.
Successivamente, entro 48 ore dall’arresto, il Pubblico Ministero chiede la convalida dell’arresto al Giudice competente per territorio (ossia quello del luogo in cui è stato effettuato l’arresto, cass. pen. 2575/2007), il quale fissa l’udienza di convalida entro le 48 ore successive, dandone avviso al Pubblico Ministero e al difensore, pena la decadenza dell’arresto.

 

UDIENZA DI CONVALIDA DELL’ARRESTO

L’udienza di convalida si svolge con la partecipazione necessaria del difensore dell’arrestato, mentre il Pubblico Ministero può non comparire.
La mancata presenza dell’arrestato all’udienza, senza che sussista un legittimo impedimento, non impedisce al giudice, sussistenti tutti i requisiti di legge, di provvedere alla convalida (Cass. Pen. n. 41598/2018) perché in tal caso si applica l’art. 391, comma 3 c.p.p., il quale prevede che nel caso di legittimo impedimento dell’arrestato o di rifiuto alla comparizione, il giudice, sentito il Pubblico Ministero, se presente, sente in ogni caso il suo difensore.
Nel corso dell’udienza di convalida, il giudice ha l’obbligo di verificare che l’arrestato abbia un difensore e, in assenza di difensore di fiducia, provvede alla nomina di un difensore d’ufficio ex art. 97 quarto comma c.p.p. Il giudice procede poi con l’interrogatorio del prevenuto, il quale ha il diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere.
Quando risulta che l’arresto è avvenuto legittimamente, il giudice provvede alla convalida con ordinanza: qualora non si ritenga di dover applicare una misura coercitiva, l’arrestato viene immediatamente liberato, viceversa, qualora il Pubblico Ministero ne faccia richiesta e sussistano i presupposti, il Giudice contestualmente applica la misura cautelare.
Qualora invece il giudice non convalidi l’arresto è tenuto a restituire gli atti al Pubblico Ministero.

 

MODI E CASI DEL GIUDIZIO DIRETTISSIMO 

Nell’ipotesi in cui il reato per cui si procede ammetta il rito direttissimo, si procede immediatamente al giudizio, indipendentemente dall’applicazione di una misura cautelare o meno.
In tal caso, l’imputato e la sua difesa possono richiedere alla prima udienza di convalida dell’arresto i termini a difesa che comportano il differimento dell’udienza con rito direttissimo per la preparazione della strategia processuale e di eventuali riti alternativi (rito abbreviato o patteggiamento).
Alla successiva udienza si svolgerà il giudizio che terminerà, come di consueto, con l’emissione di una sentenza da parte del giudice, sentenza che, in caso di rito abbreviato, è appellabile nelle forme di legge.

 

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