L’amministrazione di sostegno è la misura di protezione delle persone fragili introdotta dalla legge n. 6/2004. Presuppone che il soggetto si trovi, «per effetto di una infermita’ ovvero di una menomazione fisica o psichica», nell’impossibilità, «anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi». In questo quadro l’art. 408 c.c. disciplina la scelta della persona che svolgerà l’incarico. È una delle disposizioni più rilevanti del capo I del titolo XII, perché dalla persona dell’amministratore dipende in larga misura l’efficacia concreta della protezione.
CRITERIO GUIDA: ESCLUSIVO RIGUARDO ALLA CURA E AGLI INTERESSI DEL BENEFICIARIO
Il primo comma stabilisce che la scelta dell’amministratore di sostegno «avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario». Questo criterio ha tre conseguenze.
- Prevale sugli altri criteri. Gli interessi del beneficiario hanno la precedenza sulle aspettative dei familiari e su ogni logica di successione o di tutela di interessi altrui.
- Il giudice ha un’ampia discrezionalità. La Cassazione, con la sentenza n. 19596/2011 richiamata dall’Agenzia delle Entrate, ha affermato che il criterio fondamentale è esclusivamente quello della cura e degli interessi della persona beneficiata. Tale criterio lascia al giudice tutelare ampia facoltà di valutazione su quale sia il miglior soggetto da scegliere.
- L’ordine di preferenza non è vincolante. Anche l’elenco dei familiari da preferire cede di fronte all’interesse concreto del beneficiario, come si vedrà più avanti.
Il criterio è coerente con l’art. 410 c.c., secondo cui l’amministratore, nello svolgimento dei compiti, «deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario». Allo stesso modo l’art. 407 c.c. impone al giudice tutelare di sentire personalmente l’interessato e di considerarne «i bisogni e le richieste», compatibilmente con le esigenze di protezione.
DESIGNAZIONE ANTICIPATA DA PARTE DELL’INTERESSATO
CONTENUTO E FORMA
Il secondo comma prevede che l’amministratore di sostegno «può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata». La disposizione dà rilievo all’autodeterminazione della persona, che può scegliere in anticipo il proprio futuro protettore, finché è nella piena capacità di intendere e di volere. Sul piano formale:
- la designazione richiede atto pubblico o scrittura privata autenticata, quindi una forma solenne;
- l’interessato può revocarla con le stesse forme (quarto comma, che richiama «le designazioni di cui al primo comma»; il riferimento letterale è al primo comma, ma va letto in relazione alla designazione dell’interessato).
FUNZIONE ULTERIORE: DIRETTIVE SANITARIE
La Cassazione, con il decreto n. 32219 del 21/11/2023, ha chiarito che la designazione anticipata non serve soltanto a scegliere il soggetto che il giudice tutelare dovrà nominare. Consente anche al designante, ancora nella pienezza delle proprie facoltà cognitive e volitive, «di impartire delle direttive vincolanti sulle decisioni sanitarie o terapeutiche da far assumere in futuro all’amministratore designato». Secondo la Corte, tali direttive possono includere il rifiuto di determinate cure. Il fondamento è il diritto all’autodeterminazione, che trova riconoscimento nell’art. 32 Cost., negli artt. 2, 3 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e nelle convenzioni internazionali. Esso comprende il diritto di rifiutare la terapia e di interromperla in ogni fase della vita, anche in quella terminale.
PESO DELLA VOLONTÀ DELL’INTERESSATO NELLA NOMINA
Nel caso deciso dal decreto n. 32219/2023, la Corte d’appello aveva nominato un amministratore diverso dalla moglie che l’interessato aveva designato. La Cassazione ha cassato la decisione per due ragioni :
- l’interessato non era stato sentito, benché non emergesse dagli atti un’incapacità assoluta di esprimere la propria volontà, e mancasse ogni motivazione al riguardo;
- erano stati valorizzati fatti ritenuti espressione di inadeguatezza della moglie (le piaghe da decubito e l’acquisto di un’automobile) senza un accertamento inequivocabile della sua «inidoneità assoluta».
La Corte ha affermato che, nel procedimento di nomina, l’audizione personale del beneficiario è un adempimento essenziale. Va espletata anche se l’interessato è già stato esaminato nel procedimento di interdizione trasmesso ex art. 418 c.c., perché rispetta la dignità della persona ed è funzionale a perimetrare i poteri gestori alle effettive esigenze del beneficiario. La designazione dell’interessato ha dunque un peso notevole. Può essere disattesa solo in presenza di motivazioni plausibili e di un accertamento rigoroso.
NOMINA GIUDIZIALE IN MANCANZA DI DESIGNAZIONE O PER GRAVI MOTIVI
PRESUPPOSTI
Il terzo comma stabilisce che, «in mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi», il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore diverso. Si distinguono quindi due ipotesi:
- assenza di designazione: il giudice sceglie secondo i criteri di legge;
- presenza di gravi motivi: il giudice può discostarsi dalla designazione dell’interessato, ma deve motivare con particolare rigore, come mostra la pronuncia del 2023.
ORDINE DI PREFERENZA
Nella scelta, il giudice tutelare «preferisce, ove possibile»:
- il coniuge non separato legalmente;
- la persona stabilmente convivente;
- il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella;
- il parente entro il quarto grado;
- il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
L’espressione «ove possibile» indica che si tratta di una preferenza e non di un ordine tassativo. Il Tribunale di Messina (sentenza n. 2384/2017) ha osservato che tale indicazione legislativa, che orienta verso i congiunti più stretti, «non ha carattere assoluto ed inderogabile».
NOMINA DI UN SOGGETTO DIVERSO DAI FAMILIARI
Il quinto comma consente al giudice tutelare, «quando ne ravvisa l’opportunità», di chiamare all’incarico anche «altra persona idonea». Nel caso di designazione dell’interessato, ciò richiede che ricorrano gravi motivi. Il Tribunale di Messina ha applicato questa norma in un caso di conflitto di interessi e di posizioni tra i familiari (parte ricorrente, nuora e nipoti). Ha ritenuto opportuno individuare l’amministratore in una persona estranea alla famiglia, un avvocato, anche in ragione del ruolo professionale a cui è connaturata l’osservanza dei doveri di probità e decoro.
PERSONE GIURIDICHE
La stessa disposizione consente di chiamare uno dei soggetti di cui al titolo II (persone giuridiche). Ai loro legali rappresentanti, o alla persona da questi delegata con atto depositato presso l’ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste dal capo.
PROFESSIONISTA E COMPENSO
L’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 2/2012) ha evidenziato che le norme richiamate attribuiscono al giudice tutelare ampia autonomia nella scelta, anche al di fuori della cerchia dei familiari o conviventi. In virtù del rinvio dell’art. 411 c.c. all’art. 379 c.c., l’ufficio è in linea di principio gratuito, ma il giudice può assegnare una equa indennità. Se il giudice nomina direttamente un avvocato, l’Agenzia ritiene che l’indennità, anche se determinata in via equitativa e forfetaria, rappresenti un compenso per attività professionale. Sotto il profilo fiscale è qualificabile come reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 TUIR e rileva ai fini IVA (artt. 3 e 5 del d.P.R. n. 633/1972).
INCOMPATIBILITÀ
Il quarto comma pone un divieto: «Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario». La norma previene i conflitti di interesse e tutela la posizione del beneficiario rispetto a chi già intrattiene con lui un rapporto di cura o assistenza istituzionale. Il divieto riguarda gli operatori in servizio e non preclude di per sé la nomina di altri professionisti o di persone giuridiche, ammessa dal quinto comma.
RAPPORTO CON LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO
La scelta dell’amministratore si inserisce nel procedimento disciplinato dagli artt. 404 ss. c.c.
- Competenza: il giudice tutelare del luogo di residenza o domicilio del beneficiario.
- Tempi e forma: il giudice provvede entro sessanta giorni dalla richiesta con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso dei soggetti indicati nell’art. 406.
- Audizione: il giudice deve sentire personalmente l’interessato, recandosi se necessario nel luogo in cui si trova.
- Intervento del pubblico ministero: è previsto in ogni caso nel procedimento di nomina.
- Contenuto del decreto: indica le generalità del beneficiario e dell’amministratore, la durata dell’incarico (anche indeterminata), l’oggetto, gli atti in rappresentanza o assistenza, i limiti di spesa e la periodicità delle relazioni al giudice.
- Nomina provvisoria: in caso di necessità il giudice tutelare può adottare provvedimenti urgenti e nominare un amministratore provvisorio, indicando gli atti che può compiere. Il Tribunale di Messina ha fatto uso di questa possibilità, rilevando che le limitazioni funzionali dell’interessata potevano arrecarle grave pregiudizio.
Quanto alla difesa tecnica, la Corte costituzionale (ord. n. 128/2007) ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità degli artt. 407 e 408 c.c. e dell’art. 716 c.p.c. nella parte in cui non impongono l’assistenza di un difensore. Ha rilevato che il giudice rimettente non aveva verificato la possibilità di un’interpretazione conforme a Costituzione. Ha richiamato Cass. n. 25366/2006, secondo cui il ministero del difensore non è necessario quando il provvedimento si limita a individuare specifici atti per i quali è richiesto l’intervento dell’amministratore. È invece necessario quando il decreto incide sui diritti fondamentali della persona con effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti per l’interdetto o l’inabilitato.
EFFETTI DOPO LA NOMINA
Una volta scelto l’amministratore:
- il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore, e può sempre compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana;
- l’amministratore deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, informarlo tempestivamente degli atti da compiere e informare il giudice tutelare in caso di dissenso;
- in caso di contrasto, di scelte o atti dannosi, o di negligenza, il beneficiario, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all’art. 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti;
- l’amministratore non è tenuto a proseguire oltre dieci anni, salvo che l’incarico sia rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.
PROFILI APPLICATIVI E ORIENTAMENTI
Dalle fonti esaminate emergono alcuni principi operativi.
- Centralità del beneficiario. La scelta deve essere funzionale alla sua cura e ai suoi interessi, non a quelli dei familiari.
- Valorizzazione della volontà dell’interessato. Un’eventuale deroga alla designazione richiede gravi motivi, adeguata motivazione e accertamento rigoroso, non essendo sufficienti circostanze isolate o non causalmente collegate.
- Obbligo di audizione. Nel procedimento di nomina l’ascolto del beneficiario è adempimento essenziale e la sua omissione, senza motivazione, vizia la decisione.
- Preferenza familiare flessibile. In presenza di conflitti tra familiari, la nomina di un terzo professionista è legittima e risponde all’interesse del beneficiario.
- Distinzione tra cura materiale e mandato giuridico. Per la Cassazione l’attività materiale e sanitaria di cura della persona non rientra nell’oggetto del mandato dell’amministratore, che comprende solo l’attività giuridica e la responsabilità di scelte con effetti per la persona amministrata. Fatti attinenti alla cura materiale sono dunque poco significativi per escludere un familiare designato.
- Idoneità. Per escludere la persona designata occorre una inidoneità assoluta, accertata in modo inequivocabile.
DOMANDE FREQUENTI SULL’ART. 408 C.C. – FAQ
CHI PUÒ ESSERE NOMINATO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?
Può essere nominata qualsiasi persona fisica idonea, con preferenza per il coniuge non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, i genitori, i figli, i fratelli o le sorelle e i parenti entro il quarto grado. In alternativa, il giudice tutelare può nominare anche un terzo estraneo alla famiglia (ad esempio un avvocato) o una persona giuridica, quando ne ravvisa l’opportunità. Il criterio guida rimane in ogni caso l’esclusivo riguardo alla cura e agli interessi del beneficiario.
POSSO SCEGLIERE IN ANTICIPO IL MIO FUTURO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?
Sì. La designazione anticipata è espressamente prevista dall’art. 408, secondo comma, c.c.. È necessario redigere un atto pubblico o una scrittura privata autenticata. La scelta può essere revocata con le stesse forme. La Cassazione ha precisato che questa designazione non si limita a indicare il soggetto da nominare, ma consente anche di impartire direttive vincolanti sulle future decisioni sanitarie e terapeutiche, incluso il rifiuto di determinate cure.
IL GIUDICE È OBBLIGATO A RISPETTARE LA DESIGNAZIONE DELL’INTERESSATO?
No in senso assoluto, ma la deroga richiede gravi motivi ed è soggetta a motivazione rigorosa. La Cassazione (decreto n. 32219/2023) ha chiarito che per discostarsi dalla designazione occorre accertare in modo inequivocabile l’inidoneità assoluta della persona designata. Non sono sufficienti circostanze isolate, non adeguatamente motivate o prive di un chiaro nesso causale con l’inadeguatezza all’incarico [Sez. Prima Civile, Decreto n. 32219 del 21/11/2023].
IL GIUDICE DEVE SENTIRE L’INTERESSATO PRIMA DI NOMINARE L’AMMINISTRATORE?
Sì, l’audizione personale del beneficiario è un adempimento essenziale del procedimento. Non può essere omessa senza motivazione, nemmeno se l’interessato è già stato sentito in un precedente procedimento di interdizione. La sua omissione vizia la decisione, perché priva il beneficiario della possibilità di illustrare le proprie esigenze e preferenze, e impedisce al giudice di perimetrare correttamente i poteri gestori [Sez. Prima Civile, Decreto n. 32219 del 21/11/2023].
IL CONIUGE HA DIRITTO A ESSERE NOMINATO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?
Il coniuge non separato legalmente è il primo soggetto che il giudice deve preferire «ove possibile». Tuttavia, si tratta di una preferenza e non di un diritto assoluto. Il giudice può nominare un soggetto diverso, purché lo giustifichi con motivazione plausibile e con l’accertamento di gravi motivi o dell’inidoneità del coniuge. Circostanze generiche o fattori irrilevanti non sono sufficienti a escluderlo [Sez. Prima Civile, Decreto n. 32219 del 21/11/2023].
UN FAMILIARE IN CONFLITTO CON ALTRI PARENTI PUÒ ESSERE NOMINATO AMMINISTRATORE?
Non necessariamente. Quando vi è un conflitto di interessi o di posizioni tra i familiari, il giudice tutelare può ritenere opportuno nominare un terzo estraneo alla famiglia, anche un professionista, nell’interesse del beneficiario. Il Tribunale di Messina (sentenza n. 2384/2017) ha applicato questo principio nominando un avvocato come amministratore in ragione dell’elevata conflittualità familiare.
CHI NON PUÒ ESSERE NOMINATO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?
Non possono ricoprire l’incarico gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno già in cura o in carico il beneficiario. Il divieto mira a prevenire conflitti di interesse e a tutelare l’indipendenza della figura dell’amministratore rispetto al soggetto che già esercita su di lui una funzione assistenziale istituzionale.
L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO VIENE RETRIBUITO?
L’incarico è in linea di principio gratuito, in forza del rinvio dell’art. 411 c.c. all’art. 379 c.c. Il giudice tutelare può tuttavia assegnare una equa indennità, considerando l’entità del patrimonio e le difficoltà dell’amministrazione. Quando viene nominato un avvocato, l’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 2/2012) ha chiaramente qualificato l’indennità come compenso per attività professionale, soggetto a IRPEF come reddito di lavoro autonomo (art. 53 TUIR) e rilevante ai fini IVA.
È POSSIBILE NOMINARE UNA PERSONA GIURIDICA COME AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?
Sì. L’art. 408, ultimo comma, c.c. consente la nomina di uno dei soggetti di cui al titolo II del libro primo del codice civile (associazioni, fondazioni, ecc.). In tal caso, i doveri e le facoltà previsti dalla legge competono al legale rappresentante o alla persona da questi delegata con atto depositato presso l’ufficio del giudice tutelare.
PER QUANTO TEMPO DURA L’INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?
La durata è fissata nel decreto di nomina e può essere anche a tempo indeterminato. In linea di principio, l’amministratore non è tenuto a proseguire oltre dieci anni. Fanno eccezione il coniuge, la persona stabilmente convivente, gli ascendenti e i discendenti, per i quali il limite non opera, in ragione del legame personale con il beneficiario.
IL BENEFICIARIO PERDE LA CAPACITÀ DI AGIRE DOPO LA NOMINA DELL’AMMINISTRATORE?
No. Il beneficiario conserva la capacità di compiere tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore, e può sempre compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. L’amministrazione di sostegno è una misura di protezione calibrata sulle specifiche esigenze del beneficiario, non una limitazione generalizzata della sua capacità [Tribunale Ordinario Messina, sez. 1, sentenza n. 2384/2017].
COSA SUCCEDE SE L’AMMINISTRATORE NON RISPETTA LA VOLONTÀ O GLI INTERESSI DEL BENEFICIARIO?
Il beneficiario, il pubblico ministero e gli altri soggetti legittimati ex art. 406 c.c. possono ricorrere al giudice tutelare. Questi adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti, che possono giungere fino alla revoca dell’amministratore e alla nomina di uno nuovo. L’amministratore ha inoltre l’obbligo di informare tempestivamente il beneficiario degli atti da compiere e il giudice tutelare in caso di dissenso.
ART. 408 C.C.
L’art. 408 c.c. bilancia tre esigenze: l’autodeterminazione dell’interessato, la preferenza per il contesto familiare e affettivo, e la discrezionalità del giudice tutelare nel garantire il migliore interesse del beneficiario. La giurisprudenza di legittimità più recente, in particolare Cass., decreto n. 32219/2023, rafforza il ruolo della volontà dell’interessato, consolidando l’audizione personale come garanzia sostanziale. La giurisprudenza di merito conferma che il favore per i congiunti cede quando l’interesse del beneficiario o la conflittualità familiare rendono opportuna la nomina di un terzo.
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Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento occorresse.
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Foto Agenzia Liverani