L’ordinamento giuridico italiano disciplina la trasmissione del patrimonio di una persona defunta, nota come de cuius, attraverso l’istituto della successione per causa di morte. La successione si apre al momento del decesso, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto, come stabilito dall’articolo 456 del codice civile. Le fonti che regolano questo trasferimento di diritti e obblighi sono principalmente due: il testamento e la legge. Da qui la distinzione fondamentale tra successione testamentaria e successione legittima. Il rapporto tra queste due forme di successione è gerarchico e, al contempo, complementare. L’articolo 457, comma 2, del codice civile stabilisce che “non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria”. Ciò significa che la volontà del testatore, espressa tramite testamento, prevale sulle norme di legge. Tuttavia, qualora il testamento non disponga dell’intero patrimonio, o sia nullo o inefficace, per la parte non coperta dalle disposizioni testamentarie si aprirà la successione legittima [1].
SUCCESSIONE TESTAMENTARIA
La successione testamentaria si fonda sul testamento, un atto personalissimo, revocabile e formale con cui un soggetto dispone delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere. La legge tutela ampiamente la libertà testamentaria, ma la bilancia con la protezione di alcuni familiari stretti, i cosiddetti legittimari.
ISTITUZIONE DI EREDE E LEGATO
Il contenuto tipico del testamento riguarda disposizioni di carattere patrimoniale. La distinzione cardine, ai sensi dell’art. 588 c.c., è tra disposizioni a titolo universale e disposizioni a titolo particolare:
- Istituzione di Erede: Si ha quando il testatore attribuisce al beneficiario l’universalità dei suoi beni o una quota di essi. L’erede subentra in tutti i rapporti attivi e passivi del de cuius e risponde dei debiti ereditari.
- Legato: Si ha quando il testatore attribuisce al beneficiario, detto legatario, uno o più beni o diritti determinati. Il legatario non risponde dei debiti ereditari, se non nei limiti del valore del bene ricevuto e solo in casi specifici.
La qualificazione di una disposizione come istituzione di erede o legato non dipende dalle parole usate dal testatore (“nomino erede”, “lascio in legato”), ma dalla sua reale intenzione di attribuire una quota del patrimonio o singoli beni [2]. La giurisprudenza ha chiarito che l’indagine sulla volontà del testatore è cruciale. Se, nondimeno, con il testamento il de cuius disponga di tutto il proprio patrimonio solo ed esclusivamente a mezzo della costituzione di legati, prevedendo, come nel caso di specie […], espressamente la sostituzione delle associazioni legatarie, con altri legatari aventi le medesime finalità, incaricando colui che viene nominato erede universale solo di eseguire simili disposizioni testamentarie, risulta evidente, in applicazione dei criteri interpretativi sopra richiamati, l’assenza della volontà del testatore di trasferire al soggetto che viene nominato erede universale il proprio patrimonio od una parte di esso, posto che gli sono conferiti solo poteri esecutivi, in relazione a lasciti destinati interamente ad altri [2]. Un caso particolare è l’institutio ex re certa (art. 588, comma 2, c.c.), che si verifica quando il testatore assegna beni determinati, ma con l’intenzione di attribuirli come quota del suo patrimonio. In tal caso, la disposizione è a titolo universale. La Corte di Cassazione ha precisato che per l’erede istituito ex re certa opera la cosiddetta “forza espansiva” della vocazione universale, estendendosi proporzionalmente anche ai beni ignorati dal testatore o sopravvenuti [1].
INVALIDITÀ DEL TESTAMENTO E PATTI SUCCESSORI
Il testamento può essere affetto da vizi che ne determinano la nullità (es. difetti di forma, illiceità del motivo) o l’annullabilità (es. vizi della volontà, incapacità del testatore). Un’ipotesi specifica di nullità riguarda i patti successori (art. 458 c.c.), ovvero le convenzioni con cui taluno dispone della propria successione o dei diritti che gli possono spettare su una successione per causa di morte non ancora aperta. La giurisprudenza ha chiarito che per aversi un patto successorio vietato è necessaria una vera e propria convenzione che vincoli la libertà testamentaria, non essendo sufficiente una semplice promessa verbale o la coincidenza di intenti tra due testatori [3]. La nullità può anche derivare dall’apocrifia del testamento, ovvero dalla sua falsità. In tal caso, una volta accertata la non autenticità della scheda testamentaria, si apre la successione legittima [4].
SUCCESSIONE LEGITTIMA (AB INTESTATO)
Quando una persona muore senza aver fatto testamento, o con un testamento parziale o invalido, l’eredità si devolve secondo le regole della successione legittima. Le norme sulla successione legittima individuano i successori (detti “successibili”) in base al rapporto di parentela con il defunto.
CATEGORIE DI SUCCESSIBILI
L’articolo 565 del codice civile elenca le categorie di successibili:
- Il coniuge;
- I discendenti;
- Gli ascendenti;
- I collaterali (fratelli e sorelle);
- Gli altri parenti fino al sesto grado;
- Lo Stato.
La presenza di parenti di un grado più prossimo esclude quelli di grado più remoto. Ad esempio, i figli escludono tutti gli altri parenti, ad eccezione del coniuge, con cui concorrono. Se non vi sono parenti entro il sesto grado, l’eredità è devoluta allo Stato, che acquista di diritto senza bisogno di accettazione e non risponde dei debiti oltre il valore dei beni acquisiti. La giurisprudenza ha confermato che i parenti oltre il sesto grado non possono essere considerati successibili [5][6].
PROVA DELLA QUALITÀ DI EREDE LEGITTIMO
Un aspetto di fondamentale importanza pratica è la prova della qualità di erede. Chi agisce in giudizio affermando di essere erede legittimo ha l’onere di dimostrare il proprio rapporto di parentela con il de cuius. La giurisprudenza è rigorosa su questo punto, richiedendo la produzione degli atti dello stato civile (certificati di nascita, matrimonio, ecc.) [7]. […] la disciplina della devoluzione ereditaria nelle ipotesi di successione legittima ha senza dubbio carattere indisponibile e presenta un’evidente rilevanza pubblicistica legata alla presenza tra i successibili legittimi, sia pure in posizione suppletiva rispetto a tutti gli altri, dello Stato italiano. La natura indisponibile di tale disciplina rende, dunque, del tutto irrilevante l’eventuale non contestazione della qualità di eredi spesa dalle parti ed impone al giudicante di accertare d’ufficio tale affermata qualità [7]. Documenti come la dichiarazione di successione, che ha finalità prevalentemente fiscali, non sono di per sé sufficienti a provare la qualità di erede, anche se possono costituire un elemento indiziario [8][9].
SUCCESSIONE NECESSARIA E LEGITTIMARI
L’ordinamento italiano pone un limite invalicabile alla libertà del testatore (e alle stesse regole della successione legittima) a tutela dei familiari più stretti: i legittimari. Essi sono il coniuge, i figli e, in assenza di figli, gli ascendenti. A questi soggetti la legge riserva una quota del patrimonio del defunto, detta quota di legittima o “riserva”. La parte restante del patrimonio, di cui il testatore può liberamente disporre, è chiamata quota disponibile.
QUOTE DI RISERVA E DIRITTI DEL CONIUGE
Le quote di riserva variano a seconda del numero e della tipologia di legittimari che concorrono alla successione per causa di morte [10]. Ad esempio, in presenza di un coniuge e un solo figlio, a ciascuno è riservato un terzo del patrimonio (art. 542 c.c.) [10]. Al coniuge superstite, anche quando concorre con altri chiamati, sono inoltre riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla quota disponibile e, se questa non è sufficiente, sulla quota di riserva del coniuge e, infine, su quella dei figli [11].
AZIONE DI RIDUZIONE
Il legittimario che ritenga lesa la propria quota di riserva a causa di disposizioni testamentarie o donazioni fatte in vita dal de cuius può agire in giudizio con l’azione di riduzione. Lo scopo è rendere inefficaci nei suoi confronti le disposizioni lesive, fino a reintegrare la quota che gli spetta per legge. È importante notare che il legittimario totalmente pretermesso (cioè escluso dal testamento) non acquista automaticamente la qualità di erede, ma può ottenerla solo dopo aver esperito vittoriosamente l’azione di riduzione [10]. Per poter agire in riduzione contro persone che non sono coeredi, il legittimario ha l’onere di accettare l’eredità con beneficio d’inventario (art. 564 c.c.) [12].
ISTITUTI COMUNI ALLE SUCCESSIONI
Esistono alcuni meccanismi che operano sia nella successione testamentaria che in quella legittima.
- Accettazione dell’eredità: La qualità di erede si acquista solo con l’accettazione, che può essere espressa (con atto pubblico o scrittura privata) o tacita. L’accettazione tacita si ha quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non in qualità di erede [8]. Un esempio tipico di atto che comporta accettazione tacita è la voltura catastale di un immobile ereditario [8]. Una volta accettata, l’eredità non può più essere rinunciata, in base al principio semel heres, semper heres [8].
- Trasmissione del diritto di accettare: Se il chiamato all’eredità muore prima di aver accettato, il diritto di accettare si trasmette ai suoi eredi (art. 479 c.c.) [13].
- Rappresentazione: Fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può (es. premorienza) o non vuole (es. rinuncia) accettare l’eredità o il legato. Opera in linea retta all’infinito e in linea collaterale solo a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto [5][6].
- Accrescimento: Se più eredi sono istituiti congiuntamente e uno di essi non può o non vuole accettare, la sua quota si accresce agli altri, a meno che non operi la rappresentazione o il testatore abbia disposto una sostituzione [13].
SUCCESSIONI TRANSNAZIONALI
La crescente mobilità delle persone ha reso sempre più frequenti le successioni con elementi di internazionalità (es. cittadino straniero con beni in Italia, o cittadino italiano residente all’estero). In passato, la Legge n. 218/1995 regolava tali fattispecie, stabilendo come criterio di collegamento la legge nazionale del defunto (art. 46) [14]. Tale legge ammetteva il meccanismo del “rinvio” alla legge di un altro Stato e poteva portare al fenomeno della “scissione”, per cui la successione sui beni mobili era regolata da una legge e quella sui beni immobili dalla lex rei sitae (legge del luogo in cui si trovano) [15][16]. Oggi, per le successioni apertesi dal 17 agosto 2015, si applica il Regolamento UE n. 650/2012, che ha uniformato le regole di diritto internazionale privato in materia, basando la giurisdizione e la legge applicabile sulla residenza abituale del defunto al momento della morte. In conclusione, il sistema successorio italiano è un complesso intreccio tra la volontà individuale, espressa nel testamento, e la tutela legale della famiglia, garantita dalle norme sulla successione legittima e, soprattutto, necessaria. La corretta individuazione della disciplina applicabile richiede un’attenta analisi del caso concreto, della volontà del de cuius e dei diritti inderogabili riconosciuti ai suoi familiari più stretti.
FONTI CITATE
1. Cass. Civ., Sez. 2, N. 17868 del 03-07-2019 (2019)
2. Cass. Civ., Sez. 5, N. 16429 del 18-06-2025 (2025)
3. Corte Di Appello Di Milano, Sentenza n.1514 del 29 Maggio 2025 (2025)
4. Tribunale Di Trento, Sentenza n.96 del 10 Febbraio 2025 (2025)
5. Tribunale Ordinario Milano, sez. 4, sentenza n. 8273/2023 (2023)
6. Tribunale di Milano, Sentenza n.8273 del 18 ottobre 2023 (2023)
7. Tribunale Di L’Aquila, Sentenza n.14 del 22 Gennaio 2025 (2025)
8. Cass. Civ., Sez. 5, N. 22178 del 14-10-2020 (2020)
9. Tribunale Di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n.3940 del 24 Ottobre 2024 (2024)
10. Tribunale Ordinario Pisa, sez. 1, sentenza n. 672/2023 (2023)
11. Tribunale Di Teramo, Sentenza n.605 del 22 Maggio 2025 (2025)
12. Cass. Civ., Sez. 2, N. 30082 del 19-11-2019 (2019)
13. Risposta n. 42 del 12/02/2019 (2019)
14. LEGGE 31 maggio 1995, n. 218 (1995)
15. Cass. Civ., Sez. U, N. 2867 del 05-02-2021 (2021)
16. Cass. Civ., Sez. 2, N. 18 del 03-01-2020 (2020)
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