L’arbitrato rappresenta uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution) attraverso il quale le parti, di comune accordo, scelgono di devolvere la decisione di una lite non a un giudice dello Stato, ma a uno o più soggetti privati, denominati arbitri. Questi ultimi, agendo come giudici privati, emettono una decisione finale, chiamata “lodo”, che ha un’efficacia vincolante per le parti. Questo istituto, radicato sia nel diritto interno che in quello commerciale internazionale, offre flessibilità, rapidità e competenza tecnica, configurandosi come una valida alternativa alla giurisdizione ordinaria.
TIPOLOGIE DI ARBITRATO: RITUALE E IRRITUALE
La distinzione fondamentale nell’ordinamento italiano è tra arbitrato rituale e arbitrato irrituale (o libero). La qualificazione dipende esclusivamente dalla volontà delle parti, da ricostruire attraverso l’interpretazione della convenzione d’arbitrato [Corte d’Appello Bari, sez. 3, sentenza n. 324/2014].
ARBITRATO RITUALE
L’arbitrato rituale è disciplinato in modo esplicito dal Codice di Procedura Civile (artt. 806 e ss.). In questa forma, le parti intendono conferire agli arbitri una funzione giurisdizionale, sostitutiva di quella del giudice ordinario [Tribunale Di Potenza, Sentenza n.1186 del 16 Luglio 2024][Tribunale Ordinario Firenze, sez. 3, sentenza n. 1030/2017]. Le caratteristiche principali sono:
- Funzione Giurisdizionale: Gli arbitri esercitano un potere decisionale analogo a quello del giudice statale.
- Procedimento Regolamentato: Sebbene improntato a una maggiore libertà di forme rispetto al processo ordinario, il procedimento deve rispettare le norme codicistiche e, in particolare, il principio del contraddittorio [Cass. Civ., Sez. 1, N. 24389 del 11-09-2024][Tribunale Di Potenza, Sentenza n.1186 del 16 Luglio 2024].
- Lodo come Sentenza: Il lodo, una volta sottoscritto dagli arbitri, produce gli stessi effetti di una sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria (art. 824-bis c.p.c.) [Tribunale Ordinario Firenze, sez. 3, sentenza n. 1030/2017]. Può essere reso esecutivo tramite un decreto del tribunale (exequatur), acquisendo così la medesima forza di un titolo esecutivo giudiziale.
- Impugnazione per Nullità: Il lodo rituale non è appellabile nel merito, ma può essere impugnato dinanzi alla Corte d’Appello per vizi specifici e tassativamente elencati dall’art. 829 c.p.c. (c.d. impugnazione per nullità) [Tribunale Ordinario Firenze, sez. 3, sentenza n. 1030/2017][Corte di Appello di Salerno, Sentenza n.502 del 3 giugno 2024].
ARBITRATO IRRITUALE O LIBERO
Nell’arbitrato irrituale, le parti non intendono avvalersi di un giudizio sostitutivo della funzione giurisdizionale, ma mirano a ottenere una risoluzione della controversia su un piano negoziale [Tribunale Ordinario Firenze, sez. 3, sentenza n. 1030/2017]. Gli arbitri agiscono come mandatari delle parti, con il compito di definire la lite attraverso una determinazione contrattuale [Tribunale Di Potenza, Sentenza n.1186 del 16 Luglio 2024].
- Funzione Negoziale: Il lodo irrituale non ha natura di sentenza, ma di negozio giuridico riconducibile alla volontà delle parti stesse, che si impegnano a considerarlo vincolante come se fosse un contratto da loro stipulato [Tribunale Di Potenza, Sentenza n.1186 del 16 Luglio 2024][Tribunale Ordinario Firenze, sez. 3, sentenza n. 1030/2017].
- Effetti Contrattuali: Il lodo produce tra le parti gli effetti di un contratto (art. 1372 c.c.) [REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443]. In caso di inadempimento, la parte interessata non potrà procedere con l’esecuzione forzata sulla base del lodo, ma dovrà avviare un ordinario giudizio di cognizione per ottenere una sentenza di condanna.
- Impugnazione Contrattuale: Il lodo irrituale è impugnabile per le stesse cause di invalidità dei contratti (es. errore, violenza, dolo, incapacità delle parti). Per le controversie di lavoro, l’art. 412 c.p.c. prevede un’impugnazione specifica ai sensi dell’art. 808-ter c.p.c. [REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443][LEGGE 4 novembre 2010, n. 183].
Il criterio distintivo risiede nella volontà delle parti: se esse hanno voluto un lodo suscettibile di esecuzione forzata e con gli effetti di una sentenza, si avrà un arbitrato rituale; se invece hanno inteso affidare agli arbitri la composizione della lite tramite uno strumento negoziale, si tratterà di arbitrato irrituale [Tribunale Di Potenza, Sentenza n.1186 del 16 Luglio 2024][Corte d’Appello Bari, sez. 3, sentenza n. 324/2014].
CONVENZIONE D’ARBITRATO E PROCEDIMENTO
Alla base dell’arbitrato vi è sempre un accordo tra le parti, la “convenzione d’arbitrato”, che deve avere forma scritta a pena di nullità. Essa può assumere due forme:
- Clausola Compromissoria: È una clausola inserita in un contratto, con cui le parti stabiliscono che tutte le future controversie nascenti da quel contratto saranno devolute ad arbitri.
- Compromesso: È un contratto autonomo stipulato dopo l’insorgere di una controversia, con cui le parti decidono di affidarne la risoluzione ad arbitri.
Il procedimento arbitrale è caratterizzato dal principio della libertà delle forme [Cass. Civ., Sez. 1, N. 24389 del 11-09-2024]. Salvo diversa previsione delle parti, sono gli arbitri a regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno. Tuttavia, tale libertà incontra un limite invalicabile nel principio del contraddittorio, che impone di garantire a tutte le parti la possibilità di esporre le proprie difese e di essere ascoltate [Cass. Civ., Sez. 1, N. 24389 del 11-09-2024][Tribunale Di Potenza, Sentenza n.1186 del 16 Luglio 2024]. La giurisprudenza ha chiarito che gli arbitri possono fissare termini perentori per le attività difensive, ma solo a condizione di aver preventivamente e chiaramente informato le parti della natura perentoria di tali termini e delle conseguenze del loro mancato rispetto [Cass. Civ., Sez. 1, N. 24389 del 11-09-2024]. La nomina degli arbitri avviene secondo le modalità previste nella convenzione. In caso di mancato accordo o inerzia di una parte, l’art. 810 c.p.c. prevede l’intervento sostitutivo del Presidente del Tribunale della sede dell’arbitrato [REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443].
ARBITRATO INTERNAZIONALE E STRANIERO
Quando una controversia presenta elementi di estraneità rispetto all’ordinamento nazionale, si entra nel campo dell’arbitrato internazionale o straniero.
- Arbitrato Internazionale: La nozione di arbitrato internazionale è storicamente legata a criteri soggettivi o oggettivi. Un criterio ampiamente riconosciuto, derivante dalla Legge Modello UNCITRAL, definisce l’arbitrato come internazionale quando le parti hanno la loro sede d’affari in Stati diversi al momento della conclusione della convenzione [Tribunale Ordinario Forli, sez. 1, sentenza n. 1346/2014]. Sebbene la riforma del D.Lgs. 40/2006 abbia in gran parte unificato la disciplina dell’arbitrato interno e internazionale, la qualificazione mantiene la sua rilevanza, soprattutto per l’applicazione di convenzioni internazionali [Cass. Civ., Sez. U, N. 18394 del 06-07-2025][Corte d’Appello Milano, sez. 1, sentenza n. 2704/2022].
- Arbitrato Straniero: Si considera straniero un lodo pronunciato in un arbitrato la cui sede è all’estero [Tribunale Ordinario Napoli, sez. 11, sentenza n. 2544/2022]. La sede dell’arbitrato è l’elemento decisivo per determinare la “nazionalità” del lodo e, di conseguenza, la disciplina applicabile per il suo riconoscimento e la sua esecuzione [Tribunale Ordinario Napoli, sez. 11, sentenza n. 2544/2022].
L’eccezione con cui si contesta la giurisdizione del giudice italiano in favore di un arbitrato estero o internazionale è qualificata come una questione di giurisdizione [Tribunale di Avellino, Sentenza n.355 del 16 febbraio 2024][Cass. Civ., Sez. U, N. 18394 del 06-07-2025]. Tale eccezione deve essere sollevata dal convenuto, a pena di decadenza, nel suo primo atto difensivo [Tribunale di Avellino, Sentenza n.355 del 16 febbraio 2024][REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443].
RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI LODI STRANIERI
La circolazione e l’efficacia dei lodi stranieri sono garantite principalmente dalla Convenzione di New York del 1958, resa esecutiva in Italia con la L. n. 62/1968 [Tribunale Ordinario Forli, sez. 1, sentenza n. 1346/2014][Corte di Appello di Caltanissetta, Sentenza n.468 del 14 dicembre 2023]. Questa convenzione costituisce il pilastro del diritto dell’arbitrato commerciale internazionale, facilitando il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali emesse in uno Stato contraente diverso da quello in cui se ne chiede l’attuazione [Conclusioni dell’avvocato generale A. M. Collins, presentate il 5 maggio 2022.]. La procedura per far valere un lodo straniero in Italia è disciplinata dagli artt. 839 e 840 c.p.c. La parte interessata deve presentare un ricorso al Presidente della Corte d’Appello competente, allegando l’originale o una copia autentica del lodo e della convenzione d’arbitrato [Corte di Appello di Caltanissetta, Sentenza n.468 del 14 dicembre 2023]. La Convenzione di New York (art. V) e l’art. 840 c.p.c. prevedono una serie di motivi, tassativi, per cui il riconoscimento e l’esecuzione possono essere rifiutati. Tali motivi includono [Corte d’Appello Roma, sez. 1, sentenza n. 5292/2023]:
- Invalidità della convenzione d’arbitrato o incapacità delle parti.
- Violazione del diritto di difesa (la parte non è stata informata della nomina dell’arbitro o del procedimento).
- Il lodo ha deciso su questioni non comprese nella convenzione d’arbitrato (eccesso di potere).
- Irregolarità nella costituzione del tribunale arbitrale o nello svolgimento del procedimento.
- Il lodo non è ancora diventato vincolante o è stato annullato nello Stato in cui è stato emesso.
Inoltre, il riconoscimento può essere negato d’ufficio dal giudice se [Corte d’Appello Roma, sez. 1, sentenza n. 5292/2023]:
- La controversia non poteva formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana (mancanza di arbitrabilità).
- Il riconoscimento del lodo è contrario all’ordine pubblico italiano [Corte d’Appello Genova, sez. 1, sentenza n. 649/2020][Corte d’Appello Roma, sez. 1, sentenza n. 5292/2023].
IMPUGNAZIONE DEL LODO RITUALE
Come anticipato, il lodo rituale è soggetto a impugnazione per nullità dinanzi alla Corte d’Appello (art. 829 c.p.c.). Si tratta di un giudizio a “critica limitata”, non di un riesame nel merito della decisione arbitrale [Cass. Civ., Sez. 6, N. 38974 del 07-12-2021][Corte d’Appello Roma, sez. 3, sentenza n. 3817/2021][Corte di Appello di Salerno, Sentenza n.502 del 3 giugno 2024]. I motivi di impugnazione devono essere specifici e corrispondere a uno dei vizi tassativamente elencati dalla legge [Corte di Appello di Salerno, Sentenza n.502 del 3 giugno 2024]. Tra i principali motivi di nullità figurano:
- Invalidità della convenzione d’arbitrato.
- Irregolarità nella nomina degli arbitri.
- Pronuncia del lodo da parte di chi non poteva essere nominato arbitro.
- Il lodo ha pronunciato oltre i limiti della convenzione (ultra petita) o non ha pronunciato su alcuni dei capi della domanda (omessa pronuncia).
- Violazione del principio del contraddittorio durante il procedimento.
- Vizi relativi alla motivazione: la nullità sussiste solo se la motivazione è totalmente assente, meramente apparente o a tal punto contraddittoria da rendere impossibile la ricostruzione dell’iter logico-giuridico della decisione [Cass. Civ., Sez. 2, N. 4164 del 15-02-2024][Cass. Civ., Sez. 6, N. 38974 del 07-12-2021][Corte d’Appello Roma, sez. 3, sentenza n. 3817/2021]. Una semplice contraddittorietà interna alla motivazione non è, di per sé, sufficiente.
- Contraddittorietà tra le diverse parti del dispositivo o tra motivazione e dispositivo [Cass. Civ., Sez. 6, N. 38974 del 07-12-2021][Corte d’Appello Roma, sez. 3, sentenza n. 3817/2021].
- Inosservanza di regole di diritto relative al merito della controversia (error in iudicando), ma solo se le parti lo hanno espressamente previsto o se la violazione riguarda l’ordine pubblico.
È fondamentale sottolineare che il giudice dell’impugnazione non può rivalutare i fatti o le prove come accertati dagli arbitri, poiché tale valutazione è rimessa per volontà delle parti alla competenza di questi ultimi [Cass. Civ., Sez. 2, N. 4164 del 15-02-2024][Corte d’Appello Roma, sez. 3, sentenza n. 3817/2021].
ARBITRATI SPECIALI
L’ordinamento prevede discipline specifiche per determinati settori.
- Arbitrato nelle controversie di lavoro: Gli artt. 412 e 412-quater c.p.c. disciplinano forme di arbitrato, prevalentemente di natura irrituale, per le liti tra datori di lavoro e lavoratori [REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443][REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443].
- Arbitrato nei contratti pubblici: Il D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) prevede all’art. 213 una disciplina per le controversie derivanti dall’esecuzione di contratti pubblici. La stazione appaltante può decidere se inserire o meno la clausola compromissoria nel bando di gara. Sono previste regole stringenti per la nomina degli arbitri, al fine di garantire imparzialità, trasparenza e rotazione, nonché specifiche cause di incompatibilità [DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36].
****
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento occorresse.
Per conoscere i servizi che si offrono, di seguito il link alla pagina relativa alla materia contrattuale e a mediazione, arbitrato, negoziazione assistita ed ADR.
Foto Agenzia Liverani