La clausola compromissoria rappresenta uno strumento fondamentale nell’ambito della risoluzione alternativa delle controversie (ADR). Attraverso questo accordo, le parti scelgono di sottrarre determinate liti alla giurisdizione statale per devolverle alla cognizione di soggetti privati, gli arbitri, la cui decisione (il lodo) è destinata a produrre effetti giuridici tra di esse. La disciplina codicistica distingue tra il “compromesso”, con cui si deferiscono ad arbitri una controversia già insorta, e la “clausola compromissoria”, che riguarda le controversie future ed eventuali nascenti da un determinato contratto [1]. Quest’ultima è la forma più diffusa nella prassi commerciale e societaria.
NATURA, FORMA E AUTONOMIA DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA
La clausola compromissoria è un patto con cui le parti, all’interno di un contratto o in un atto separato, stabiliscono che le controversie nascenti da quel contratto siano decise da arbitri [1]. La sua validità è subordinata a due requisiti essenziali:
- Oggetto: La controversia deve vertere su diritti disponibili, ovvero diritti di cui le parti possono liberamente disporre [2].
- Forma: La clausola deve essere redatta per iscritto a pena di nullità. La forma scritta è rispettata anche se la volontà è espressa tramite mezzi di comunicazione come telegrafo, telefacsimile o messaggio telematico, nel rispetto della normativa sulla trasmissione di documenti [2].
Un principio cardine che governa la clausola compromissoria è la sua autonomia rispetto al contratto principale cui accede. L’articolo 808 del Codice di Procedura Civile stabilisce che “La validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce” [1]. Ciò significa che l’eventuale invalidità, nullità o inefficacia del contratto principale non travolge automaticamente la clausola compromissoria [3]. Questa autonomia garantisce che anche le controversie relative alla validità del contratto possano essere decise dagli arbitri, preservando la volontà delle parti di affidarsi a un foro privato. La giurisprudenza ha confermato che la clausola costituisce un contratto autonomo con effetti processuali, non legato da un rapporto di accessorietà con il negozio sostanziale [3].
DISTINZIONE CRUCIALE: ARBITRATO RITUALE E IRRITUALE
La qualificazione dell’arbitrato come rituale o irrituale è uno degli aspetti più complessi e rilevanti, con profonde implicazioni sulla natura del lodo e sui mezzi di impugnazione. La scelta dipende esclusivamente dalla volontà delle parti.
- Arbitrato Rituale L’arbitrato rituale è un vero e proprio procedimento giurisdizionale, sostitutivo della funzione del giudice ordinario [4][5]. Gli arbitri non agiscono come mandatari delle parti, ma esercitano una funzione giurisdizionale che culmina in un lodo destinato ad avere “gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria” (art. 824-bis c.p.c.) [6]. Le caratteristiche principali sono:
- Natura Giurisdizionale: L’attività degli arbitri è assimilabile a quella dei giudici statali, finalizzata all’applicazione obiettiva del diritto per la risoluzione di una controversia [6].
- Efficacia del Lodo: Il lodo rituale è un titolo esecutivo e può essere impugnato solo per nullità davanti alla Corte d’Appello per i vizi tassativamente elencati dall’art. 829 c.p.c. (es. invalidità della convenzione d’arbitrato, vizi di costituzione del collegio, violazione del contraddittorio) [7].
- Eccezione di Competenza: L’esistenza di una clausola per arbitrato rituale dà luogo a un’eccezione di incompetenza del giudice ordinario [8].
2. Arbitrato Irrituale (o Libero) L’arbitrato irrituale, invece, ha natura prettamente negoziale e privatistica. Gli arbitri agiscono come mandatari delle parti, incaricati di definire la controversia mediante una “determinazione contrattuale” [2]. In questo caso, gli arbitri non esercitano una funzione giurisdizionale, ma compongono la lite attraverso un atto che ha la stessa natura di un contratto transattivo o di accertamento [9][10]. Le sue peculiarità sono:
- Natura Contrattuale: Il lodo irrituale (o lodo contrattuale) ha l’efficacia di un contratto e vincola le parti come tale (art. 1372 c.c.) [11].
- Impugnazione: Non è soggetto all’impugnazione per nullità ex art. 829 c.p.c., ma può essere contestato davanti al tribunale ordinario con le azioni di annullamento tipiche dei contratti (per errore, violenza, dolo) o per nullità [2].
- Eccezione di Improponibilità: L’eccezione di arbitrato irrituale non attiene alla competenza, ma alla proponibilità della domanda giudiziale, in quanto le parti hanno rinunciato alla tutela giurisdizionale a favore di una soluzione negoziale [8][10].
Criteri di Interpretazione e il Favor per l’Arbitrato Rituale La qualificazione dipende dall’interpretazione della volontà delle parti. La giurisprudenza ha elaborato alcuni criteri ermeneutici:
- L’uso di termini come “giudizio”, “giudicare” o “controversie” tende a indicare un arbitrato rituale, in quanto evocano una funzione sostitutiva della pronuncia giurisdizionale [9].
- La volontà di ottenere una decisione con efficacia esecutiva è un chiaro sintomo di arbitrato rituale [9].
- Al contrario, l’intento di affidare agli arbitri il potere di risolvere la lite con strumenti conciliativi o transattivi suggerisce un arbitrato irrituale [9].
In passato, nel dubbio si propendeva per la natura irrituale [8]. Tuttavia, la giurisprudenza più recente e la riforma del 2006 hanno invertito questa tendenza. Oggi, in caso di dubbio sull’effettiva volontà delle parti, si deve optare per la natura rituale dell’arbitrato [9]. Questa presunzione si fonda sulla considerazione che l’arbitrato rituale, essendo disciplinato dal codice di procedura, offre maggiori garanzie alle parti. L’art. 808-ter c.p.c., introdotto nel 2006, ha codificato questo principio, stabilendo che le norme sull’arbitrato rituale si applicano sempre, a meno che le parti non abbiano stabilito “con disposizione espressa per iscritto” che la controversia sia definita mediante “determinazione contrattuale” [2].
CLAUSOLA COMPROMISSORIA STATUTARIA E ARBITRATO SICIETARIO
L’arbitrato trova ampia applicazione nel diritto societario. L’art. 838-bis c.p.c. (già art. 34 D.Lgs. 5/2003) disciplina le clausole compromissorie inserite negli statuti delle società [12].
- Oggetto: Possono essere devolute ad arbitri le controversie tra soci, o tra soci e società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale [12]. Sono escluse le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e le controversie in cui è previsto l’intervento obbligatorio del pubblico ministero [12].
- Estensione: La clausola può essere estesa alle controversie promosse da o contro amministratori, liquidatori e sindaci; in tal caso, diventa vincolante per loro con l’accettazione dell’incarico [12].
- Nomina degli Arbitri: A pena di nullità, la clausola deve conferire il potere di nomina di tutti gli arbitri a un soggetto estraneo alla società [12][13]. Questa norma è posta a presidio dell’imparzialità e terzietà del collegio arbitrale.
- Ammissibilità dell’Arbitrato Irrituale: La giurisprudenza ha confermato che anche le clausole statutarie possono prevedere un arbitrato irrituale, purché la controversia verta su diritti disponibili [13]. L’unico limite non risiede nella natura dell’arbitrato (rituale o irrituale), ma nell’oggetto della lite: materie come la veridicità dei bilanci o la riduzione del capitale per perdite sono ritenute indisponibili e quindi non compromettibili in arbitri [13].
È importante notare che la clausola compromissoria statutaria copre, in assenza di diversa previsione, solo la responsabilità contrattuale degli amministratori (derivante dalla violazione di doveri legali o statutari), e non quella extracontrattuale per fatti commessi dopo la cessazione del rapporto gestorio [13].
CLAUSOLA COMPROMISSORIA E PROCEDIMENTO PER DECRETO INGIUNTIVO
Una questione di grande rilevanza pratica riguarda la coesistenza della clausola compromissoria con il procedimento monitorio. La giurisprudenza è consolidata nell’affermare che:
- La presenza di una clausola compromissoria non impedisce al creditore di richiedere e ottenere un decreto ingiuntivo dal giudice ordinario. Ciò perché il procedimento arbitrale non prevede strumenti monitori o provvedimenti inaudita altera parte [9][14].
- Tuttavia, se il debitore ingiunto propone opposizione e solleva tempestivamente l’eccezione di compromesso, il giudice ordinario, una volta accertata la validità della clausola, deve dichiarare la propria incompetenza [9][14].
- Di conseguenza, il giudice revoca il decreto ingiuntivo opposto e rimette le parti davanti agli arbitri per la decisione sul merito della controversia [9][14].
RAPPORTI TRA GIUDIZIO ARBITRALE E GIUDIZIO ORDINARIO: TRANSLATIO IUDICII
La relazione tra giurisdizione arbitrale e statale è governata dal principio della translatio iudicii, che consente il “passaggio” della causa da un foro all’altro senza la perdita degli effetti sostanziali e processuali della domanda. Questo principio, affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 223 del 2013 [6], è oggi codificato nell’art. 819-quater c.p.c. [15][14].
L’errore compiuto dall’attore nell’individuare come competente il giudice piuttosto che l’arbitro non deve pregiudicare la sua possibilità di ottenere, dall’organo effettivamente competente, una decisione sul merito della lite. [6]
In pratica, se un giudice dichiara la propria incompetenza a favore degli arbitri, il processo può continuare davanti a questi ultimi se una delle parti provvede alla nomina del proprio arbitro entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza [15][14]. Lo stesso meccanismo si applica in senso inverso. Le prove raccolte nel giudizio davanti all’organo incompetente possono essere valutate come argomenti di prova nel processo riassunto [15][14].
CLAUSOLA COMPROMISSORIA NEI CONTRATTI PUBBLICI
Anche nel settore dei contratti pubblici è previsto il ricorso all’arbitrato. L’art. 213 del D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) stabilisce che le controversie su diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione di contratti di lavori, servizi e forniture possono essere deferite ad arbitri [16]. La stazione appaltante può indicare nel bando di gara se il contratto conterrà la clausola, ma l’aggiudicatario ha la facoltà di rifiutarla entro un termine prestabilito [16]. L’inserimento della clausola richiede una specifica autorizzazione motivata dell’organo di governo dell’amministrazione [16]. In conclusione, il patto compromissorio si conferma come uno strumento duttile e strategico per la gestione delle liti, specialmente in contesti commerciali complessi. La sua efficacia dipende da una redazione attenta e consapevole, che definisca con chiarezza la volontà delle parti in merito alla natura (rituale o irrituale) dell’arbitrato e all’esatta perimetrazione delle controversie devolute, al fine di prevenire incertezze interpretative e garantire una risoluzione rapida ed efficiente dei conflitti.
FONTI CITATE
1. REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443 (1940)
2. DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2006, n. 40 (2006)
3. Cass. Civ., Sez. U, N. 1181 del 21-01-2020 (2020)
4. Cass. Civ., Sez. 1, N. 7198 del 13-03-2019 (2019)
5. Tribunale di Bolzano, Sentenza n.594 del 3 giugno 2024 (2024)
6. Corte Cost., sentenza n. 223 del 24 luglio 2013 (2013)
7. Corte d’Appello Brescia, sez. 1, sentenza n. 518/2022 (2022)
8. Tribunale Ordinario Santa Maria Capua Vetere, sez. 1, sentenza n. 779/2015 (2015)
9. Tribunale Di Messina, Sentenza n.141 del 23 Gennaio 2025 (2025)
10. Tribunale Di Potenza, Sentenza n.1186 del 16 Luglio 2024 (2024)
11. LEGGE 4 novembre 2010, n. 183 (2010)
12. REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443 (1940)
13. Cass. Civ., Sez. 1, N. 4335 del 10-02-2022 (2022)
14. Tribunale Di Pavia, Sentenza n.1375 del 18 Ottobre 2024 (2024)
15. DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149 (2022)
16. DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36 (2023)
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